Cassazione Penale, Sentenza n. 33615/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del 03/12/2021 del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di Muratore per i reati connessi allo sversamento e interramento di rifiuti (riqualificati in art. 452-bis c.p.). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la riqualificazione del reato (da art. 452-quater a 452-bis), la mancata esclusione dell'aggravante 416-bis 1 per altri indagati, l'erronea correlazione tra riprese video, osservazioni di polizia giudiziaria e conversazioni intercettate, e la presunta errata qualificazione urbanistica dell'Area 3 che inciderebbe sui valori di riferimento; (2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla possibilità di sospensione condizionale della pena, alla durata e gravità della condotta e all'assenza di concretezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione, motivazione fondata su elementi concreti (ingressi/uscite del camion, riscontri fotografici, intercettazioni, reperti rinvenuti nell'Area 3). Ha inoltre precisato che il reato di cui all'art. 452-bis c.p. è un reato di danno ambientale che non richiede l'accertamento formale di "sito contaminato" ai sensi dell'art. 240 d.lgs. 152/2006. Per l'inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 452-bis cod. pen.
Reato di inquinamento/danno ambientale: tutela dell'ambiente in quanto tale; richiede un concreto pregiudizio significativo e misurabile alla matrice ambientale (compromissione o deterioramento), senza necessità di dimostrare il "sito contaminato" secondo l'art.240 d.lgs.152/2006.
art. 452-quater cod. pen.
Ragione della riqualificazione: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per configurare il più grave delitto di disastro ambientale (452-quater), mancando la tendenziale irreversibilità del danno.
art. 416-bis cod. pen. (circ. aggravante, comma 1)
L'aggravante speciale collegata all'associazione mafiosa era contestata al principale (Delfino) e non al Muratore; la mancata esplicita menzione nel provvedimento del riesame non ha determinato deficit motivazionale nei confronti del Muratore.
art. 273 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alle censure sul travisamento della prova (mezzi di prova e loro trattamento nelle fasi cautelari).
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme sulla misura cautelare personale e sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi concreti della condotta e delle circostanze, non solo sul titolo di reato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite formale nell'enunciazione dei motivi del ricorso (autosufficienza) rispettato dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (modificato)
Limiti della Cassazione nel sindacare il travisamento della prova: non è consentita una rivalutazione endoprocessuale degli elementi probatori, salvo che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
d.lgs. 152/2006, art. 240
Definizioni e disciplina del sito contaminato ai fini delle bonifiche pubbliche; la Corte rileva che tali procedure tecniche non sono direttamente richieste per la configurazione dell'art. 452-bis c.p.
legge n. 68/2015
Ha introdotto la fattispecie di cui all'art. 452-bis: la Corte richiama l'orientamento secondo cui la norma punisce il danno all'ambiente e non richiede l'adozione delle soglie/criteri della disciplina delle bonifiche per la sua integrazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento per la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende per il ricorso ritenuto inammissibile.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato)
Norma processuale organizzativa richiamata in relazione al deposito di requisitoria e alle modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere i fatti né sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito salvo il caso di "travisamento della prova" inteso come uso di prove inesistenti o risultati di prova nettamente divergenti dalla realtà.
- Il principio della "doppia conforme" (conformità tra decisione di primo e secondo grado) rafforza l'immunità della valutazione di merito rispetto al sindacato di legittimità: quando le motivazioni si saldano, la Cassazione esamina l'insieme argomentativo e non riapre la valutazione sommaria degli elementi.
- In tema di reati ambientali, l'art. 452-bis c.p. tutela l'ambiente in quanto tale e richiede un danno concreto e misurabile alla matrice ambientale; non è necessario dimostrare l'esistenza di un "sito contaminato" secondo la normativa sulle bonifiche (d.lgs.152/2006 art.240).
- La qualificazione urbanistica del terreno non è decisiva, di per sé, per escludere l'integrazione del reato di inquinamento ambientale: rilevano gli effetti materiali sul bene ambientale e la significatività del pregiudizio arrecato.
- Per giustificare misure cautelari personali (es. arresti domiciliari) è sufficiente una motivazione che evidenzi elementi concreti e attuali del pericolo di reiterazione (modalità della condotta, quantità e pericolosità delle sostanze, ruoli e rapporti tra indagati), non una semplice invocazione del titolo di reato.
- Le intercettazioni e le loro interpretazioni, specialmente se in linguaggio cifrato o tecnico, costituiscono prova di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito: una lettura logica e coerente delle conversazioni non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- Un ricorso per cassazione basato su una diversa lettura delle stesse emergenze probatorie è, di norma, inammissibile se non mostra un vizio logico-normativo effettivo nella motivazione del giudice di merito.
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