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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33615/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del 03/12/2021 del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di Muratore per i reati connessi allo sversamento e interramento di rifiuti (riqualificati in art. 452-bis c.p.). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la riqualificazione del reato (da art. 452-quater a 452-bis), la mancata esclusione dell'aggravante 416-bis 1 per altri indagati, l'erronea correlazione tra riprese video, osservazioni di polizia giudiziaria e conversazioni intercettate, e la presunta errata qualificazione urbanistica dell'Area 3 che inciderebbe sui valori di riferimento; (2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla possibilità di sospensione condizionale della pena, alla durata e gravità della condotta e all'assenza di concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione, motivazione fondata su elementi concreti (ingressi/uscite del camion, riscontri fotografici, intercettazioni, reperti rinvenuti nell'Area 3). Ha inoltre precisato che il reato di cui all'art. 452-bis c.p. è un reato di danno ambientale che non richiede l'accertamento formale di "sito contaminato" ai sensi dell'art. 240 d.lgs. 152/2006. Per l'inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 452-bis cod. pen.

    Reato di inquinamento/danno ambientale: tutela dell'ambiente in quanto tale; richiede un concreto pregiudizio significativo e misurabile alla matrice ambientale (compromissione o deterioramento), senza necessità di dimostrare il "sito contaminato" secondo l'art.240 d.lgs.152/2006.

  • art. 452-quater cod. pen.

    Ragione della riqualificazione: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per configurare il più grave delitto di disastro ambientale (452-quater), mancando la tendenziale irreversibilità del danno.

  • art. 416-bis cod. pen. (circ. aggravante, comma 1)

    L'aggravante speciale collegata all'associazione mafiosa era contestata al principale (Delfino) e non al Muratore; la mancata esplicita menzione nel provvedimento del riesame non ha determinato deficit motivazionale nei confronti del Muratore.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato alle censure sul travisamento della prova (mezzi di prova e loro trattamento nelle fasi cautelari).

  • art. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulla misura cautelare personale e sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi concreti della condotta e delle circostanze, non solo sul titolo di reato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite formale nell'enunciazione dei motivi del ricorso (autosufficienza) rispettato dal ricorrente.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (modificato)

    Limiti della Cassazione nel sindacare il travisamento della prova: non è consentita una rivalutazione endoprocessuale degli elementi probatori, salvo che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

  • d.lgs. 152/2006, art. 240

    Definizioni e disciplina del sito contaminato ai fini delle bonifiche pubbliche; la Corte rileva che tali procedure tecniche non sono direttamente richieste per la configurazione dell'art. 452-bis c.p.

  • legge n. 68/2015

    Ha introdotto la fattispecie di cui all'art. 452-bis: la Corte richiama l'orientamento secondo cui la norma punisce il danno all'ambiente e non richiede l'adozione delle soglie/criteri della disciplina delle bonifiche per la sua integrazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento per la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende per il ricorso ritenuto inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato)

    Norma processuale organizzativa richiamata in relazione al deposito di requisitoria e alle modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere i fatti né sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito salvo il caso di "travisamento della prova" inteso come uso di prove inesistenti o risultati di prova nettamente divergenti dalla realtà.
  • Il principio della "doppia conforme" (conformità tra decisione di primo e secondo grado) rafforza l'immunità della valutazione di merito rispetto al sindacato di legittimità: quando le motivazioni si saldano, la Cassazione esamina l'insieme argomentativo e non riapre la valutazione sommaria degli elementi.
  • In tema di reati ambientali, l'art. 452-bis c.p. tutela l'ambiente in quanto tale e richiede un danno concreto e misurabile alla matrice ambientale; non è necessario dimostrare l'esistenza di un "sito contaminato" secondo la normativa sulle bonifiche (d.lgs.152/2006 art.240).
  • La qualificazione urbanistica del terreno non è decisiva, di per sé, per escludere l'integrazione del reato di inquinamento ambientale: rilevano gli effetti materiali sul bene ambientale e la significatività del pregiudizio arrecato.
  • Per giustificare misure cautelari personali (es. arresti domiciliari) è sufficiente una motivazione che evidenzi elementi concreti e attuali del pericolo di reiterazione (modalità della condotta, quantità e pericolosità delle sostanze, ruoli e rapporti tra indagati), non una semplice invocazione del titolo di reato.
  • Le intercettazioni e le loro interpretazioni, specialmente se in linguaggio cifrato o tecnico, costituiscono prova di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito: una lettura logica e coerente delle conversazioni non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
  • Un ricorso per cassazione basato su una diversa lettura delle stesse emergenze probatorie è, di norma, inammissibile se non mostra un vizio logico-normativo effettivo nella motivazione del giudice di merito.

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