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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-590/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2026. — Procedimento penale a carico di AK Dlhopolec s.r.o. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/23 – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/24 – Motivi di esclusione – Normativa nazionale che istituisce un registro dei partner del settore pubblico – Requisito di imparzialità del soggetto autorizzato a iscrivere in tale registro il partner del settore pubblico – Irrogazione di un’ammenda per il mancato rispetto di tale requisito – Esclusione automatica dagli appalti pubblici in caso di mancato pagamento di tale ammenda – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Natura penale della sanzione – Prevedibilità e proporzionalità di quest’ultima – Principio della certezza del diritto. — Causa C-590/24

Giurisprudenza europea62024CJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un regime slovacco relativo al registro dei partner del settore pubblico e alle sanzioni per la violazione del requisito di imparzialità del soggetto autorizzato all’iscrizione. Ha dichiarato irricevibili le prime tre questioni, ma ha risposto alle altre chiarendo che il sistema rientra nell’ambito della Carta come attuazione del diritto UE in materia di appalti pubblici. Sul merito, ha ritenuto compatibile con la legalità e la certezza del diritto la definizione della condotta vietata e del criterio del vantaggio economico, ma ha censurato l’automaticità della sanzione quando impedisce una vera valutazione proporzionata del caso concreto.

Compatibilità con il diritto UE di un regime slovacco che impone ammende per l’inosservanza del requisito di imparzialità del soggetto autorizzato all’iscrizione nel registro dei partner del settore pubblico, con effetti automatici sull’esclusione dal registro e sulle conseguenze negli appalti pubblici, alla luce dell’articolo 49 della Carta e del principio di certezza del diritto.

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni del TFUE richiamate, le direttive 2014/23 e 2014/24 e l’articolo 49 della Carta, ostino a una normativa nazionale che: a) collega all’ammenda per violazione del requisito di imparzialità del soggetto autorizzato l’esclusione dal registro e l’impedimento a contrattare con il settore pubblico; b) prevede un’ammenda parametrata al vantaggio economico senza criteri espliciti di determinazione; c) disciplina il requisito di imparzialità con formula ampia e senza ulteriori parametri; d) impone una sanzione automatica senza valutazione concreta della gravità e delle circostanze.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Carta e il principio della certezza del diritto non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che definisce in modo sufficientemente chiaro il divieto di operare con un soggetto autorizzato in conflitto di interessi e che commina un’ammenda commisurata al vantaggio economico, purché la portata dell’obbligo e il metodo di calcolo della sanzione siano prevedibili attraverso l’interpretazione ordinaria del diritto nazionale; tuttavia l’articolo 49, paragrafo 3, osta a un sistema che impone automaticamente un’ammenda pari al vantaggio economico senza possibilità per l’autorità di graduarla tenendo conto di natura, gravità, modalità e conseguenze della violazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 26 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 3 direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 38 direttiva 2014/23/UE
  • Articolo 41 direttiva 2014/23/UE
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 57 direttiva 2014/24/UE
  • Articolo 58 direttiva 2014/24/UE

Ammende per conflitto di interessi del soggetto autorizzato nel registro dei partner del settore pubblico

Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky su un regime slovacco che disciplina l’iscrizione al registro dei partner del settore pubblico (RPSP) e sanziona la violazione del requisito di imparzialità del soggetto autorizzato incaricato dell’iscrizione. La Corte era chiamata a verificare, in particolare, la compatibilità di tale sistema con l’articolo 49 della Carta, la certezza del diritto e il contesto delle direttive sugli appalti pubblici e sulle concessioni.

Fatti e procedimento principale

La controversia nasce da ammende inflitte alla Mabonex Slovakia, ai suoi dirigenti A.B. e X.Y. e al soggetto autorizzato AK Dlhopolec s.r.o. per un’irregolarità nell’iscrizione al RPSP. Il giudice nazionale ha ritenuto che esistesse un rapporto idoneo a mettere in discussione l’imparzialità del soggetto autorizzato, poiché vi erano legami tra i rispettivi amministratori in una società terza.

Il regime slovacco prevede che:

  • il partner del settore pubblico sia iscritto nel RPSP tramite un soggetto autorizzato indipendente;
  • la violazione del requisito di imparzialità possa comportare un’ammenda per il partner e per il soggetto autorizzato;
  • il mancato pagamento dell’ammenda possa portare alla cancellazione dal registro;
  • la cancellazione comporti ulteriori effetti, come il divieto di successiva iscrizione per due anni e conseguenze sull’accesso agli appalti pubblici.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi, se il diritto UE osti a una disciplina che:

  • collega l’ammenda e il mancato pagamento all’esclusione dal registro e alla preclusione di contratti con il settore pubblico;
  • impone un’ammenda pari al vantaggio economico senza fissare parametri espliciti;
  • prevede il requisito di imparzialità del soggetto autorizzato in termini ampi e senza ulteriori criteri;
  • applica automaticamente la sanzione senza considerare la gravità concreta e le conseguenze ulteriori.

Competenza e ricevibilità

La Corte ha riconosciuto la propria competenza, ritenendo esistente un collegamento sufficiente con il diritto UE in materia di appalti pubblici e concessioni, poiché l’iscrizione al RPSP è condizione per partecipare alle procedure di affidamento e il regime nazionale si inserisce nell’ambito delle direttive 2014/23 e 2014/24.

Ha però dichiarato irricevibili le prime tre questioni, perché formulate in modo ipotetico o su un quadro fattuale incompleto, non risultando chiaro se la società fosse effettivamente stata cancellata dal registro per mancato pagamento dell’ammenda.

Natura penale della sanzione

La Corte ha ritenuto che il regime sanzionatorio presenti natura penale ai fini dell’articolo 49 della Carta, valorizzando:

  • l’assenza di una qualificazione interna come mera sanzione amministrativa neutra;
  • la funzione repressiva e dissuasiva delle ammende;
  • la rilevante severità delle sanzioni previste, fino a 1.000.000 di euro per il partner del settore pubblico e 100.000 euro per il soggetto autorizzato.

Sulla sesta questione: chiarezza del requisito di imparzialità

La Corte ha ritenuto che l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e il principio di certezza del diritto non ostino a una norma che vieta al soggetto autorizzato di procedere all’iscrizione quando intrattenga rapporti con il partner del settore pubblico tali da mettere in discussione la sua imparzialità, anche se la norma usa criteri generali e non elenca in modo dettagliato tutti i casi possibili.

Ha osservato che:

  • la disposizione slovacca menziona espressamente legami personali o patrimoniali;
  • la formulazione consente ai destinatari di prevedere la condotta vietata;
  • l’interpretazione giurisprudenziale può chiarire progressivamente la norma, purché sia ragionevolmente prevedibile;
  • il ricorso, da parte dei giudici nazionali, a criteri tratti dalla giurisprudenza sull’imparzialità dei giudici non è di per sé incompatibile con la legalità penale.

Sulla quinta questione: determinazione del “vantaggio economico”

La Corte ha affermato che la disciplina non viola di per sé l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, purché la nozione di “vantaggio economico” possa essere ricostruita mediante i metodi ordinari di interpretazione del diritto nazionale.

Secondo la Corte:

  • una nozione ampia non è di per sé incompatibile con la legalità penale;
  • è decisivo che il destinatario possa prevedere, con sufficiente chiarezza, il metodo di calcolo della sanzione;
  • spetta al giudice nazionale verificare se l’interpretazione fatta dai giudici interni renda realmente prevedibile anche l’ipotesi in cui un risultato economico negativo venga trattato come impossibilità di quantificazione.

Sulla quarta questione: proporzionalità dell’ammenda

La Corte ha precisato che l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta osta a un sistema che infligge automaticamente un’ammenda pari al vantaggio economico ottenuto, senza che l’autorità competente possa considerare alcuna circostanza relativa alla violazione.

Ha invece ritenuto compatibile con il principio di proporzionalità un sistema che preveda una forbice tra minimo e massimo, a condizione che l’autorità tenga conto di:

  • natura della violazione;
  • gravità della violazione;
  • modalità della violazione;
  • conseguenze della violazione.

La Corte ha anche rilevato che le ulteriori conseguenze sfavorevoli, come l’eventuale risoluzione dei contratti o la cancellazione dal registro per mancato pagamento, non incidono direttamente sulla proporzionalità dell’ammenda quando sono affidate ad altri meccanismi e non alla determinazione della sanzione in sé.

Dispositivo

La Corte ha concluso dichiarando che:

  • la disciplina sul requisito di imparzialità del soggetto autorizzato non è incompatibile con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e con la certezza del diritto, se la portata della norma è sufficientemente chiara e prevedibile;
  • la disciplina sull’ammenda parametrata al vantaggio economico non è incompatibile con tali principi, se i criteri di calcolo derivano dall’interpretazione ordinaria del diritto nazionale;
  • è invece incompatibile con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta un sistema che imponga automaticamente l’ammenda senza alcuna possibilità di modulazione in base alle circostanze del caso.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciconcessionisanzioni penalicertezza del dirittotrasparenza dei rapporti con il settore pubblico

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