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Sentenza

Sentenza n. 848/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 115/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 2064/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 16.01.2025, NOTIFICATA IL 28.01.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 533,97.

Giustizia amministrativa202503476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 533,97 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con pagamento della somma capitale di € 533,97 e degli interessi legali, esclusa la parte relativa alle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo giudiziale era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di un titolo giudiziale civile passato in giudicato, regolare attestazione di conformità e notificazione al Ministero, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e incontestata inerzia dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare al ricorrente le somme liquidate, oltre agli interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione generale competente, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio in ragione della rilevata seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati, con possibile maturazione di interessi, penalità di mora e ulteriori spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove occorra, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato quanto alla conformità all'originale della sentenza civile azionata, necessaria per la sua notificazione ed esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., in materia di attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte dal giudice in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia regolarmente attestato conforme all'originale e notificato all'amministrazione soccombente.
  • Prima di proporre il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione di un giudicato e risultano comprovati il titolo, la sua definitività, la notificazione e il decorso del termine dilatorio, il giudice deve ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • L'inerzia seriale di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente aggravio per l'erario di interessi, penalità di mora e spese processuali, può essere segnalata alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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