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Sentenza

Sentenza n. 6397/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 13/2025 (causa n. 12972/2025 RG), pubblicata in data 3 gennaio 2025 e passata in giudicato come da certificazione in atti;

Giustizia amministrativa202513935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 13/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la completa ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 13/2025, pubblicata il 3 gennaio 2025, notificata l'8 gennaio 2025 e passata in giudicato. Ha dedotto e provato la definitività del giudicato e la mancata esecuzione da parte del Ministero, con particolare riferimento al ritardo nella corresponsione delle somme dovute. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una formula di mero stile e non ha contestato specificamente la dedotta inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata ottemperanza anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero la completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta, per ulteriori 60 giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte: le penalità decorreranno dall'eventuale ulteriore inottemperanza, ossia dal decorso del termine di 60 giorni, e saranno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge, da corrispondere al difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.; il comma 4, lett. e), è richiamato per la penalità di mora.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate ... agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta

    La penalità di mora è fissata con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento ed è parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    principio di non contestazione

    La mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione ha concorso a comprovare la mancata ottemperanza dedotta dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza e la definitività del giudicato e deduce la mancata esecuzione, la mancata contestazione specifica dell'amministrazione può concorrere a provare l'inottemperanza ai sensi del principio di non contestazione.
  • Accertata la mancata ottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione completa del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in ragione del ritardo nell'adempimento, ma la sua decorrenza deve essere collocata dal momento dell'eventuale ulteriore inottemperanza successivo alla scadenza del termine assegnato dal giudice; la misura può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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