Sentenza n. 971/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza (coperta da giudicato) n. 44/2019, depositata in data 08.01.2019, della Corte di Appello di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 44/2019, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme dovute per la frequenza di scuole di specializzazione in medicina
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 44 dell’8 gennaio 2019 della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24434 del 10 agosto 2023. Il giudicato disponeva l’assegnazione a ciascun ricorrente delle somme indicate nel provvedimento, comprendenti sorte, interessi e spese di esecuzione, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento al pagamento di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione in medicina. L’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato né ha formalmente riscontrato il prospetto di liquidazione prodotto dai ricorrenti. Sono stati dedotti i presupposti dell’azione di ottemperanza, inclusa la decorrenza di oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, effettuata il 29 luglio 2019, alla notificazione del ricorso in ottemperanza, avvenuta il 30 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La sentenza della Corte di Appello di Roma è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata; inoltre, tra la notificazione del titolo e quella del ricorso sono trascorsi più di 120 giorni, come richiesto dall’art. 14 d.l. 669/1996. In assenza di formale riscontro dell’amministrazione al prospetto di liquidazione, il giudice ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo ai ricorrenti gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già ricevuto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio si è riservato di nominare un commissario ad acta su successiva istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato piena esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice devono decorrere almeno 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice e quest’ultima non vi ha dato piena esecuzione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 risulta rispettato quando tra la notificazione del titolo giudiziale e la notificazione del ricorso per ottemperanza siano trascorsi più di 120 giorni.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di corrispondere le somme dovute entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già pagati, e riservarsi la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
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