Cassazione Penale, Sentenza n. 7788/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato provvisorio di tentata estorsione in concorso (capo H), con aggravante prevista dall'art. 416‑bis c.p. Il ricorrente deduce: 1) insufficienza e vizio di motivazione sui "gravi indizi" fondati principalmente su intercettazioni e su una fotografia inviata via whatsapp (contestando interpretazioni ambigue delle conversazioni, la possibile esistenza di più letture e l'assenza di chiaro coinvolgimento personale e volontà di agevolare la cosca); 2) carenza di elementi per l'aggravante 416‑bis (mancanza del dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa); 3) erronea valutazione delle esigenze cautelari, dovuta alla risalenza nel tempo delle condotte, alla marginalità e occasionalità del ruolo, e alla sopravvenuta lontananza dal territorio (trasferimento in Toscana) e a fatti ritorsivi nei suoi confronti che attesterebbero la sua estraneità o l'inesistenza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e logicamente coordinata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva collegato le intercettazioni, la fotografia e le risultanze investigative (anche la presenza della foto sul telefono di Labate e la comunicazione di Politi ad Ambrogio) al quadro indiziario idoneo a sostenere la misura cautelare. Quanto all'aggravante dell'art. 416‑bis, la Corte ha ritenuto che il comportamento del ricorrente (sopralluoghi, segnalazioni e partecipazione alla trasmissione della foto) fosse idoneo ad agevolare l'attività del sodalizio, così giustificando l'applicazione dell'aggravante. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto fondato il giudizio del Tribunale circa il persistere di un concreto pericolo di reiterazione, data la stabilità e il radicamento della cosca e i collegamenti frequenti del ricorrente con esponenti del clan. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416‑bis c.p.
Aggravante per chi si avvale delle condizioni di operatività di un'associazione mafiosa o ne agevola l'attività. La Corte ha ritenuto che la partecipazione ai sopralluoghi, il monitoraggio dei cantieri e la trasmissione della fotografia fossero idonei a configurare un'agevolazione dell'associazione e giustificassero l'applicazione dell'aggravante, anche se tale elemento richiede prova del nesso teleologico tra condotta e favoreggiamento del sodalizio, valutabile in concreto.
art. 629 c.p.
Norma che disciplina l'estorsione; la decisione richiama il principio che l'aggravante di cui all'art. 416‑bis eccede la minaccia ordinaria dell'estorsione e richiede specifiche modalità o finalità che dimostrino l'agevolazione dell'associazione mafiosa.
Principio di sindacabilità limitata in Cassazione (giurisprudenza consolidata)
La Corte di Cassazione non riesamina gli elementi fattuali e la valutazione di merito degli indizi nel merito, ma verifica la congruenza logica e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito. L'interpretazione delle intercettazioni è tipicamente questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- In presenza di intercettazioni e di elementi materiali (es. fotografie, messaggi) che collegano l'indagato a sopralluoghi, monitoraggi o comunicazioni a favore del clan, il giudice di merito può ritenere sussistenti gravi indizi e l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, se emerge un nesso di utilità/agevolazione per l'associazione.
- La Corte di Cassazione controlla la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, ma non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'attendibilità delle fonti e sull'interpretazione delle intercettazioni, salvo errori logici manifesti.
- Per contestare efficacemente misure cautelari basate su intercettazioni, è strategico dimostrare circostanze alternative non speculative (es. prova che la foto è stata scattata per ragioni innocenti, mancanza di partecipazione intenzionale o assenza di consapevolezza della finalità estorsiva), nonché fornire elementi concreti che riducano il rischio di reiterazione (e.g. stabile allontanamento dal territorio, assenza di contatti recenti con sodali).
- L'aggravante 416‑bis richiede dimostrazione del nesso finalistico con l'associazione mafiosa; tuttavia tale dolo specifico può essere desunto da comportamenti concreti che manifestino un contributo diretto o indiretto all'attività del sodalizio (monitoraggi, messaggi minatori, collaborazioni ripetute con esponenti del clan).
- La mera occasionalità di rapporti con membri del clan o l'assenza di ruoli apicali non escludono automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione: il giudice valuta la stabilità delle relazioni, la frequenza dei contatti e la natura delle condotte contestate.
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