Sentenza n. 6069/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, reso in data 7 luglio 2025 dalla Commissione Medica di riesame del Centro di Selezione di Roma, nominata con decreto n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-02-05-2025 di Ministero della Difesa – DGPM, con cui è stata comunicata alla ricorrente l'inidoneità psico-fisica della stessa al concorso per il reclutamento nell'Esercito, dichiarando di confermare “il giudizio di non idoneità già espresso presso Ceselna di Foligno” del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (doc.1); 2) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, del 29 maggio 2025 della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nominata con decreto n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-11-02-2025 di Ministero della Difesa - DGPM, con il quale alla ricorrente veniva comunicata la inidoneità agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: “G1 - Linfoma di Hodgkin in follow up” (doc.2); - dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente; nonché avverso tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, chiedendone la declaratoria di annullamento previa adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati ed ogni conseguenziale pronuncia come per legge. Nonché nei limiti dell'interesse della ricorrente, della graduatoria della procedura di reclutamento del concorso (ove sussistente); e di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2025: per l’annullamento della graduatoria di merito di cui al provvedimento prot. N. M_D -OMISSIS-REG2025 0361074 del 07-08-2025 di approvazione della graduatoria relativa al 2° blocco 2025 dei VFI dell’Esercito, riguardante il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per il reclutamento nell’Esercito Italiano di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l’anno 2025, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2024 0616985 del 25 ottobre 2024 (Pubblicato nel portale InPA il 30 ottobre, 2024), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compresa la relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto, in quanto affetta da illegittimità derivata, in quanto atto strettamente consequenziale e dipendente dai provvedimenti già gravati con il ricorso principale RG n. 11868/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento nell'Esercito e graduatoria di merito del concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno il 29 maggio 2025 e confermato dalla Commissione medica di riesame di Roma il 7 luglio 2025, fondato sulla diagnosi “G1 – Linfoma di Hodgkin in follow-up”, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito approvata il 7 agosto 2025, deducendone l’illegittimità derivata. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010 e del d.m. 4 giugno 2014, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento e buon andamento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, rigidità e automatismo applicativo, difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo la ricorrente, le commissioni avrebbero considerato automaticamente la pregressa patologia oncologica e il fatto che fosse ancora sottoposta a follow-up, senza verificare individualmente l’attuale stato di salute e senza valutare la documentazione specialistica attestante la remissione completa dal 2022, l’assenza di recidive e gli esami strumentali negativi. Sono state inoltre dedotte la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 Cost., degli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 1 e 4 l. 193/2023 sul diritto all’oblio oncologico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha interpretato l’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010 e la direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014 nel senso che costituiscono causa di non idoneità esclusivamente le patologie oncologiche attualmente in atto, non le patologie pregresse completamente guarite. Il follow-up, consistendo in controlli periodici diretti a rilevare tempestivamente eventuali recidive, non equivale a uno stato patologico né dimostra la persistenza della malattia. La ratio della disciplina è verificare l’idoneità attuale al servizio e richiede il riscontro di un’imperfezione o infermità in atto e irreversibile. Nel caso concreto, la documentazione specialistica attestava la remissione completa della malattia, confermata dagli esami eseguiti fino al 2025; pertanto, non risultava integrata la causa di non idoneità contestata. Il giudice ha quindi annullato i provvedimenti di non idoneità e, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la graduatoria, disponendo il suo inserimento definitivo sulla base del punteggio complessivamente conseguito, dopo il superamento delle prove concorsuali. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010
Neoplasie; tumori maligni
La disposizione deve essere interpretata nel senso che la non idoneità al servizio militare presuppone una patologia oncologica attualmente in atto, con carattere irreversibile, e non comprende una patologia pregressa completamente guarita.
d.m. 4 giugno 2014
Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
Le previsioni sui tumori maligni devono essere lette coerentemente con la finalità di accertare l'idoneità attuale della persona; il follow-up successivo alla remissione completa non integra, da solo, una condizione patologica.
l. 7 dicembre 2023, n. 193
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
La disciplina sul diritto all'oblio oncologico rafforza, in chiave di parità di trattamento e non discriminazione, l'interpretazione secondo cui la pregressa patologia oncologica guarita non può giustificare automaticamente l'esclusione dal concorso.
artt. 2, 3 e 4 Cost.
Impongono un'interpretazione non discriminatoria delle regole di accesso al lavoro e impediscono di escludere una persona già affetta da patologia oncologica soltanto in ragione del rischio astratto di recidiva.
artt. 32 e 97 Cost.
Sono richiamati nel quadro del bilanciamento tra tutela della salute, buon andamento dell'amministrazione e valutazione individualizzata dell'idoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Impone l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Rileva, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, ai fini dell'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Le disposizioni che qualificano i tumori maligni come causa di non idoneità al servizio militare devono essere interpretate nel senso che la non idoneità presuppone una patologia oncologica attualmente in atto e non una patologia pregressa completamente guarita.
- La remissione completa della malattia oncologica non può essere equiparata a una malattia quiescente quando non vi siano segni della sua persistenza; il semplice follow-up, consistente in controlli periodici per rilevare eventuali recidive, non costituisce di per sé uno stato patologico.
- Il giudizio di idoneità psico-fisica deve riguardare l'attuale condizione della persona e non può fondarsi sull'applicazione automatica della mera anamnesi oncologica, senza valutare la documentazione clinica individuale e l'effettiva persistenza della patologia.
- L'interpretazione delle regole sull'idoneità al servizio militare deve essere costituzionalmente orientata e conforme ai principi di uguaglianza, non discriminazione e diritto al lavoro, così da evitare l'esclusione di persone guarite da una patologia oncologica sulla sola base del rischio astratto di recidiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →