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Sentenza

Sentenza n. 6069/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, reso in data 7 luglio 2025 dalla Commissione Medica di riesame del Centro di Selezione di Roma, nominata con decreto n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-02-05-2025 di Ministero della Difesa – DGPM, con cui è stata comunicata alla ricorrente l'inidoneità psico-fisica della stessa al concorso per il reclutamento nell'Esercito, dichiarando di confermare “il giudizio di non idoneità già espresso presso Ceselna di Foligno” del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (doc.1); 2) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, del 29 maggio 2025 della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nominata con decreto n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-11-02-2025 di Ministero della Difesa - DGPM, con il quale alla ricorrente veniva comunicata la inidoneità agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: “G1 - Linfoma di Hodgkin in follow up” (doc.2); - dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente; nonché avverso tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, chiedendone la declaratoria di annullamento previa adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati ed ogni conseguenziale pronuncia come per legge. Nonché nei limiti dell'interesse della ricorrente, della graduatoria della procedura di reclutamento del concorso (ove sussistente); e di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2025: per l’annullamento della graduatoria di merito di cui al provvedimento prot. N. M_D -OMISSIS-REG2025 0361074 del 07-08-2025 di approvazione della graduatoria relativa al 2° blocco 2025 dei VFI dell’Esercito, riguardante il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per il reclutamento nell’Esercito Italiano di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l’anno 2025, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2024 0616985 del 25 ottobre 2024 (Pubblicato nel portale InPA il 30 ottobre, 2024), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compresa la relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto, in quanto affetta da illegittimità derivata, in quanto atto strettamente consequenziale e dipendente dai provvedimenti già gravati con il ricorso principale RG n. 11868/2025.

Giustizia amministrativa202511868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento nell'Esercito e graduatoria di merito del concorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno il 29 maggio 2025 e confermato dalla Commissione medica di riesame di Roma il 7 luglio 2025, fondato sulla diagnosi “G1 – Linfoma di Hodgkin in follow-up”, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito approvata il 7 agosto 2025, deducendone l’illegittimità derivata. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010 e del d.m. 4 giugno 2014, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento e buon andamento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, rigidità e automatismo applicativo, difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo la ricorrente, le commissioni avrebbero considerato automaticamente la pregressa patologia oncologica e il fatto che fosse ancora sottoposta a follow-up, senza verificare individualmente l’attuale stato di salute e senza valutare la documentazione specialistica attestante la remissione completa dal 2022, l’assenza di recidive e gli esami strumentali negativi. Sono state inoltre dedotte la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 Cost., degli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 1 e 4 l. 193/2023 sul diritto all’oblio oncologico.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha interpretato l’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010 e la direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014 nel senso che costituiscono causa di non idoneità esclusivamente le patologie oncologiche attualmente in atto, non le patologie pregresse completamente guarite. Il follow-up, consistendo in controlli periodici diretti a rilevare tempestivamente eventuali recidive, non equivale a uno stato patologico né dimostra la persistenza della malattia. La ratio della disciplina è verificare l’idoneità attuale al servizio e richiede il riscontro di un’imperfezione o infermità in atto e irreversibile. Nel caso concreto, la documentazione specialistica attestava la remissione completa della malattia, confermata dagli esami eseguiti fino al 2025; pertanto, non risultava integrata la causa di non idoneità contestata. Il giudice ha quindi annullato i provvedimenti di non idoneità e, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la graduatoria, disponendo il suo inserimento definitivo sulla base del punteggio complessivamente conseguito, dopo il superamento delle prove concorsuali. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.305, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, d.P.R. 90/2010

    Neoplasie; tumori maligni

    La disposizione deve essere interpretata nel senso che la non idoneità al servizio militare presuppone una patologia oncologica attualmente in atto, con carattere irreversibile, e non comprende una patologia pregressa completamente guarita.

  • d.m. 4 giugno 2014

    Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

    Le previsioni sui tumori maligni devono essere lette coerentemente con la finalità di accertare l'idoneità attuale della persona; il follow-up successivo alla remissione completa non integra, da solo, una condizione patologica.

  • l. 7 dicembre 2023, n. 193

    Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

    La disciplina sul diritto all'oblio oncologico rafforza, in chiave di parità di trattamento e non discriminazione, l'interpretazione secondo cui la pregressa patologia oncologica guarita non può giustificare automaticamente l'esclusione dal concorso.

  • artt. 2, 3 e 4 Cost.

    Impongono un'interpretazione non discriminatoria delle regole di accesso al lavoro e impediscono di escludere una persona già affetta da patologia oncologica soltanto in ragione del rischio astratto di recidiva.

  • artt. 32 e 97 Cost.

    Sono richiamati nel quadro del bilanciamento tra tutela della salute, buon andamento dell'amministrazione e valutazione individualizzata dell'idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Impone l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella pubblicazione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Rileva, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, ai fini dell'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Le disposizioni che qualificano i tumori maligni come causa di non idoneità al servizio militare devono essere interpretate nel senso che la non idoneità presuppone una patologia oncologica attualmente in atto e non una patologia pregressa completamente guarita.
  • La remissione completa della malattia oncologica non può essere equiparata a una malattia quiescente quando non vi siano segni della sua persistenza; il semplice follow-up, consistente in controlli periodici per rilevare eventuali recidive, non costituisce di per sé uno stato patologico.
  • Il giudizio di idoneità psico-fisica deve riguardare l'attuale condizione della persona e non può fondarsi sull'applicazione automatica della mera anamnesi oncologica, senza valutare la documentazione clinica individuale e l'effettiva persistenza della patologia.
  • L'interpretazione delle regole sull'idoneità al servizio militare deve essere costituzionalmente orientata e conforme ai principi di uguaglianza, non discriminazione e diritto al lavoro, così da evitare l'esclusione di persone guarite da una patologia oncologica sulla sola base del rischio astratto di recidiva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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