Cassazione Penale, Sentenza n. 14254/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art.416-bis) e reati connessi: contestata la gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorso deduce: (i) per il capo 104 la prova basata su sole tre captazioni non sarebbe sufficiente e non sarebbe stato spiegato il nesso con il ricorrente; (ii) per il capo 101 vi sarebbe un salto logico tra una conversazione in cui si parla di "mettere una bottiglia" e l'evento criminoso avvenuto quasi quattro mesi dopo; (iii) per il capo 1 viene contestata la mancata individuazione della precisa collocazione del Ferrise nel sodalizio, l'assenza di collaboratori di giustizia che lo indichino e l'insufficienza delle captazioni; (iv) infine è censurata la sussistenza delle esigenze cautelari e la mancata prova del recesso o della dissociazione dal clan, con richiamo a conversazioni che a dire della difesa proverebbero il venir meno dei legami.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente infondate né generiche le valutazioni del Tribunale di Catanzaro che aveva ricostruito il compendio captativo collegando il Ferrise a fattispecie estorsive (compresa la consegna di cocaina a Volpentesta e la successiva condotta estorsiva del 7.11.2019) e all'intimidazione "della bottiglia" documentata dalla denuncia del 12.2.2020. La Corte ha dichiarato generiche le censure difensive che contestavano la distanza temporale e l'assenza di una perquisizione menzionata in udienza, ha confermato la valutazione circa l'appartenenza/confederazione del ricorrente all'organizzazione mafiosa alla luce dei legami con esponenti come Mario Piromallo e Adolfo D'Ambrosio e dell'attività estorsiva e di traffico di stupefacenti addebitata. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione della presunzione cautelare di cui all'art.275, comma 3, c.p.p., ritenendo non fornita prova credibile del recesso/dissociazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usata per qualificare la partecipazione del ricorrente alla compagine "ndranghetistica"; la Corte conferma che la partecipazione può emergere da un complesso di indizi e di rapporti stabili e funzionali con l'organizzazione
artt. 110, 56, 629, comma 2 cod. pen.
artt. 110, 56, 629, comma 2 c.p.
Richiamati in relazione alla fattispecie estorsiva e al concorso di persone nel reato; la Corte accetta la ricostruzione che collega conversazioni e sopralluoghi all'evento estorsivo
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato in relazione ai reati di traffico di stupefacenti; la Corte considera come elemento probatorio anche la cessione di cocaina ricondotta al ricorrente
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Applicata la presunzione cautelare che ammette misura quando l'attività investigativa consente di ritenere la sussistenza dei presupposti; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superare tale presunzione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposto l'adempimento di cancelleria a seguito della decisione (formalità esecutive della sentenza di cassazione)
Giurisprudenza di Cassazione (Sez.U. n.33748/2005; Sez.6 n.12554/2016; Sez.U. n.36958/2021)
Sentenze citate nella motivazione
Richiamati i precedenti che definiscono la nozione di partecipazione associativa come rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione, implicante ruolo dinamico e disponibilità a perseguire fini criminosi
Massime di principio
- La gravità indiziaria in materia associativa può essere desunta da un complesso di elementi (captazioni, rapporti con esponenti del clan, attività delinquenziale connessa) anche se singoli elementi appaiono limitati: la valutazione è complessiva e contestuale
- Intercettazioni e conversazioni, se collegate logicamente ad altri riscontri (sopralluoghi, denunce, atti successivi), possono reggere la misura cautelare nonostante distanze temporali apparenti; la difesa deve indicare chiaramente e documentare le incongruenze per superare la valutazione del giudice
- La mancanza di collaboratori di giustizia che indicano il soggetto non esclude la possibilità di misure cautelari quando emergono altri indizi significativi di partecipazione e di ruolo nel gruppo
- Per contrastare la presunzione di permanenza nella compagine mafiosa (art.275, comma 3 c.p.p.) è necessario fornire elementi concreti e specifici che provino il recesso o la dissociazione; deduzioni generiche o mere conversazioni prive di contestualizzazione sono inidonee
- In Cassazione le censure di merito (valutazione fattuale degli indizi, esistenza di una perquisizione non documentata, questioni di fatto) sono difficilmente accolte se non emerge violazione di diritto o palese illogicità/superficialità della motivazione di merito
- La difesa che intenda impugnare misure cautelari in ambito di criminalità organizzata dovrebbe: (i) mettere a verbale e documentare eventuali atti processuali (perquisizioni, riunioni, dichiarazioni) contestando puntualmente la loro interpretazione; (ii) produrre elementi che attestino il venir meno dei legami (dissociazione, elementi oggettivi di estraneità); (iii) evidenziare incoerenze temporali con riferimento a prove precise
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14105/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14174/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14208/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14210/2023 del 04/04/2023
- Sentenza penale · 4 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14213/2023 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →