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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18999 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, con recupero a tassazione di IRPEG, IRAP e IVA per ricavi non dichiarati. L'accertamento si fondava su un processo verbale della Guardia di Finanza, secondo cui la cooperativa, operante nel commercio al dettaglio di confezioni per adulti, era priva di effettiva finalità mutualistica e costituiva in realtà una società di fatto tra i soci, appartenenti allo stesso nucleo familiare. I contribuenti contestavano, tra l'altro, la motivazione per relationem degli avvisi e la qualificazione come ricavi non dichiarati delle somme versate dai soci a titolo di finanziamento per cassa.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo legittimo il richiamo al processo verbale di constatazione, comprovata l'assenza del requisito mutualistico e non documentati i finanziamenti soci per cassa. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, i contribuenti hanno rinunciato al ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza esaminare i cinque motivi di ricorso e senza provvedere sulle spese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione per rinuncia non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere effettuata secondo i requisiti previsti dalla norma.

    La rinuncia al ricorso, se validamente formulata e accettata dalla controparte quando necessario, consente di definire il giudizio senza una decisione sul merito.

  • Art. 391 c.p.c.

    La Corte dichiara l'estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso.

    Accertata la validità della rinuncia, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio; se la controparte aderisce, non si provvede sulle spese.

  • Art. 391, comma 4, c.p.c.

    Non v'è luogo a provvedere sulle spese.

    L'adesione dell'Agenzia alla rinuncia esclude, nel caso concreto, la liquidazione delle spese processuali.

  • Disciplina del contributo unificato aggiuntivo

    Il raddoppio si applica ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità; pertanto non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, se conforme ai requisiti di legge e accettata dalla controparte quando richiesto, determina l'estinzione del giudizio senza esame delle questioni di merito.
  • L'estinzione per rinuncia lascia sostanzialmente ferme le decisioni dei precedenti gradi di giudizio: in questo caso, quindi, restano non modificati gli effetti della sentenza tributaria sfavorevole ai contribuenti.
  • Se la controparte aderisce alla rinuncia, normalmente non viene disposta la condanna alle spese del giudizio di Cassazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera in via automatica per ogni chiusura del processo, ma solo nei casi espressamente previsti, da interpretare restrittivamente.
  • La motivazione per relationem di un avviso di accertamento può essere valida quando l'atto richiama un processo verbale di constatazione conoscibile dal contribuente e ne recepisce in modo sufficiente gli elementi essenziali.
  • In materia tributaria, la qualificazione di somme come finanziamenti dei soci richiede adeguata documentazione; la mera allegazione di versamenti per cassa, priva di riscontri contabili o documentali, può non essere sufficiente a escludere la natura di ricavi non dichiarati.

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