Cassazione Civile, Ordinanza n. 35019/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 per IRPEF 1995, per un importo di euro 22.000, riferito a una cartella di pagamento asseritamente notificata nel marzo 2004 e già preceduta da altre due intimazioni di pagamento del 2014 e del 2016. Il contribuente deduceva la mancata notificazione della cartella presupposta. I giudici di merito accoglievano il ricorso ritenendo non provata la notifica della cartella e, comunque, prescritta la pretesa. In cassazione l’ente della riscossione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento del 2014 e del 2016 aveva ormai cristallizzato la pretesa tributaria, rendendo preclusa l’eccezione di prescrizione e irrilevante la prova della notifica della cartella originaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha ribadito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile, assimilato all’avviso di mora, e che la sua mancata impugnazione comporta la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria, con preclusione alla deduzione di vicende estintive anteriori alla sua notifica, inclusa la prescrizione maturata prima dell’intimazione. Poiché nel caso concreto le intimazioni del 2014 e del 2016 erano state ritualmente notificate e non impugnate, la Corte ha cassato la sentenza della CGT di secondo grado e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma si estende anche agli atti che rendano nota al contribuente una pretesa tributaria ben individuata; l’intimazione di pagamento è ricondotta agli atti impugnabili come avviso di mora.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in connessione con la disciplina dell’impugnazione degli atti della riscossione.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
L’intimazione di pagamento, necessaria se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella, è atto autonomamente impugnabile e, se non impugnato, consolida la pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti consente l’impugnazione unitamente all’atto successivo; ma, se l’intimazione non è impugnata, si consolida il credito e non possono più dedursi vicende estintive anteriori.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.
art. 46 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come disciplina previgente dell’avviso di mora, funzionalmente corrispondente all’attuale intimazione di pagamento.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile nel processo tributario, perché sostanzialmente equivalente all’avviso di mora e funzionalmente diretto a precedere l’esecuzione forzata.
- La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria e preclude la deduzione, contro gli atti successivi, di vizi o vicende estintive maturati prima della sua notifica, compresa la prescrizione.
- L’eccezione di omessa notifica della cartella presupposta e quella di prescrizione maturata prima dell’intimazione devono essere fatte valere impugnando tempestivamente l’intimazione stessa; non possono essere riproposte tardivamente contro l’atto esecutivo successivo.
- Nel contenzioso tributario conta la funzione sostanziale dell’atto, non la sua mera denominazione formale: atti che rendono nota una pretesa tributaria ben individuata possono essere impugnabili anche se non espressamente tipizzati, se equivalenti a quelli previsti dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
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