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Ordinanza

Ordinanza n. 1298/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dalla Prefettura di Napoli in data 11 Febbraio 2026 Prot. N.ro 0059124, e notificato in pari data , di revoca del nulla osta all’ ingresso per lavoro subordinato originariamente rilasciato al signor -OMISSIS- e alla società LOGISTER SRL in data 21 Maggio 2024 e successivamente riemesso, in seguito a ripristino della pratica , in data 2 Novembre 2025 – Pratica n.ro P-NA/L/Q/2024/109463 ;

Giustizia amministrativa202602188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, originariamente rilasciato e successivamente riemesso dopo il ripristino della pratica. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione, che l'Amministrazione avrebbe fondato la revoca esclusivamente sulla valutazione dei presupposti originari della richiesta, senza considerare la situazione sopravvenuta: l'effettivo e continuativo inserimento lavorativo presso un nuovo datore di lavoro per un periodo significativo. La mancata instaurazione del primo rapporto di lavoro sarebbe dipesa da cause non imputabili al lavoratore. Sono stati prospettati il difetto di istruttoria, l'omessa ponderazione degli interessi coinvolti e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e tutela dell'affidamento dello straniero. È stata inoltre rappresentata l'urgenza cautelare, per il rischio di immediata interruzione del rapporto di lavoro, caduta nella condizione di soggiorno irregolare ed espulsione.

La decisione

Il TAR, limitatamente alla fase cautelare e a un sommario esame, ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris, ravvisando prima facie un difetto di istruttoria e un'inadeguata ponderazione degli interessi. In particolare, il giudice ha rilevato che la revoca sembrava non avere considerato l'inserimento lavorativo sopravvenuto presso un nuovo datore di lavoro né la non imputabilità al lavoratore della mancata instaurazione del rapporto originario. Tali circostanze avrebbero dovuto essere valutate anche in un'ottica di tutela della buona fede e dell'affidamento, verificando, ove possibile, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe comportato l'interruzione del rapporto di lavoro, l'irregolarità del soggiorno e il rischio di espulsione, compromettendo il percorso di integrazione già intrapreso. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. La trattazione del merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di esame cautelare, la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato presenta profili di fumus boni iuris quando l'Amministrazione consideri soltanto i presupposti originari della richiesta e ometta di valutare una situazione lavorativa sopravvenuta, effettiva e continuativa presso un nuovo datore di lavoro.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente previsto, se non imputabile al lavoratore straniero, deve essere considerata dall'Amministrazione nella valutazione complessiva della posizione, alla luce dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, verificando ove possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
  • La decisione amministrativa che incide sul soggiorno e sull'inserimento lavorativo dello straniero è prima facie illegittima per difetto di istruttoria e inadeguata ponderazione degli interessi quando non consideri il rapporto di lavoro successivamente instaurato e il percorso di integrazione già avviato.
  • L'esecuzione della revoca di un nulla osta può integrare il periculum in mora quando determini l'interruzione immediata del rapporto di lavoro, la conseguente irregolarità del soggiorno e un concreto rischio di espulsione, con pregiudizio grave e difficilmente riparabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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