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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: verbale della commissione di gara che ha escluso l’originaria aggiudicataria e aggiudicato il servizio alla seconda classificata, nonché deliberazione successiva di conferma dell’esclusione e di aggiudicazione definitiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura aperta europea telematica per l’affidamento triennale di servizi di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori. L’impresa ricorrente si era classificata prima e aveva ottenuto l’aggiudicazione, successivamente annullata dal TAR su ricorso della seconda classificata, con sentenza che aveva riscontrato un difetto di istruttoria e di motivazione nella verifica di congruità dell’offerta e aveva ordinato la ripetizione della fase di verifica dell’anomalia. Dopo la sentenza, l’impresa prima classificata aveva manifestato la disponibilità a fornire chiarimenti analitici sui costi inclusi nelle spese generali, anche con riferimento al costo dell’avvalimento, e aveva sollecitato l’amministrazione a rinnovare la verifica. La commissione, invece, ha escluso direttamente l’impresa ritenendo che la precedente sentenza avesse già accertato l’aritmetica anomalia dell’offerta, derivante dalla mancata realizzazione dell’utile per effetto della sottrazione del costo dell’avvalimento. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto la violazione e l’elusione del giudicato, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto ripetere la verifica dell’anomalia senza trasformare le carenze istruttorie accertate dal giudice in una definitiva preclusione all’ammissione. In subordine ha contestato la mancata rinnovazione del contraddittorio e l’omessa acquisizione di nuovi giustificativi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la deliberazione del Direttore generale che aveva confermato l’esclusione e disposto l’aggiudicazione alla seconda classificata. La controinteressata aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione iniziale della deliberazione successiva; l’eccezione è stata contrastata dalla tempestiva proposizione dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la deliberazione successiva era stata tempestivamente impugnata con motivi aggiunti e che l’interesse della ricorrente era stato conservato. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti per violazione ed elusione del giudicato. La precedente sentenza non aveva accertato l’inattendibilità o l’insostenibilità dell’offerta, ma aveva rilevato soltanto che il costo dell’avvalimento non era stato specificamente esaminato e che non era stata dimostrata la capienza della voce delle spese generali, ordinando perciò la ripetizione della verifica dell’anomalia. L’amministrazione ha invece erroneamente interpretato tale pronuncia come un accertamento definitivo dell’anomalia aritmetica e ha escluso l’impresa senza svolgere alcun approfondimento istruttorio. Tale comportamento ha trasformato una carenza di istruttoria e motivazione in una preclusione sostanziale non prevista dal giudicato. Il TAR ha inoltre rilevato che, una volta disposta la regressione alla fase di verifica dell’anomalia, il relativo subprocedimento doveva essere rinnovato integralmente, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla sentenza, ma con possibilità per l’offerente di presentare ulteriori giustificazioni e chiarimenti, senza modificare l’offerta economica. Era quindi necessario garantire un effettivo contraddittorio sull’affidabilità complessiva dell’offerta. Sono stati dichiarati nulli il verbale del 12 marzo 2026 e la deliberazione del 14 maggio 2026, con obbligo per l’Azienda Ospedaliera di rinnovare il subprocedimento di verifica dell’anomalia garantendo il contraddittorio con la ricorrente. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell’Azienda Ospedaliera.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentita la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    esclusione della società Coral Securitas Srl ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023

    È stato richiamato dall’amministrazione quale base normativa dell’esclusione dell’operatore economico nell’ambito della verifica dell’anomalia dell’offerta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla l’aggiudicazione per carenze istruttorie o motivazionali nella verifica dell’anomalia e ordina la ripetizione di tale fase, essa non determina di per sé l’accertamento definitivo dell’inattendibilità o dell’insostenibilità dell’offerta, salvo che tale accertamento risulti espressamente dal giudicato.
  • L’amministrazione viola ed elude il giudicato se interpreta l’ordine di rinnovare la verifica dell’anomalia come una preclusione sostanziale all’ulteriore esame dell’offerta e procede direttamente all’esclusione senza svolgere l’attività istruttoria demandata dalla sentenza.
  • La regressione della procedura alla fase di verifica dell’anomalia impone, salvo i vincoli specificamente posti dal giudicato, la rinnovazione integrale del relativo subprocedimento, compresa la possibilità per l’offerente di fornire ulteriori giustificazioni e chiarimenti, senza modificare l’offerta economica.
  • Nella rinnovata verifica dell’anomalia deve essere garantito un effettivo contraddittorio tra stazione appaltante e offerente, affinché quest’ultimo possa dimostrare la plausibilità e l’affidabilità complessiva dell’offerta rispetto ai profili di criticità individuati dal giudice.
  • La tempestiva impugnazione con motivi aggiunti dell’atto sopravvenuto che conferma l’esclusione e dispone l’aggiudicazione definitiva supera l’eventuale omissione della sua iniziale impugnazione e conserva l’interesse alla decisione sul ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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