Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3548/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del divieto di detenzioni armi e munizioni emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- dalla Prefettura di -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo, prot. -OMISSIS-, in data 17.02.2025 e notificato in data 18.02.2025, nonché del conseguente ritiro cautelare in data 21.02.2025 e del (conseguente) decreto n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, cat. -OMISSIS- -OMISSIS-, di revoca al Sig. -OMISSIS- della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso il -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ai predetti.

Giustizia amministrativa202501557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, ritiro cautelare delle armi e conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e il conseguente provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il divieto era stato fondato su una querela per minaccia e su una denuncia per sottrazione di incapaci e appropriazione indebita, maturate nel contesto di una conflittualità familiare tra il ricorrente, la figlia e il genero. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; difetto di motivazione ed eccesso di potere; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il ricorrente ha evidenziato che il procedimento era stato avviato di fatto nel 2022 e definito soltanto nel 2025, che nel frattempo la querela era stata ritirata e la vicenda penale archiviata, che la Questura aveva rinnovato la licenza nel 2024 e che egli non aveva precedenti penali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto prefettizio e la conseguente revoca della licenza, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può adottare misure preventive anche senza un accertato abuso delle armi; inoltre, la remissione della querela, l’archiviazione o l’estinzione del reato non impediscono di valutare autonomamente la situazione conflittuale e la complessiva affidabilità dell’interessato. La revoca del porto d’armi è stata qualificata come conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio. Tuttavia, nel caso concreto, il provvedimento era stato adottato circa tre anni dopo la segnalazione e la proposta dei Carabinieri, senza comunicazione di avvio né indicazione di specifiche esigenze di celerità. Il ricorrente avrebbe potuto apportare elementi utili sulla propria affidabilità e l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. L’amministrazione si era limitata a richiamare la disciplina e la giurisprudenza in materia, senza confrontarsi con la censura procedimentale né dimostrare che il ricorrente fosse aliunde a conoscenza dell’avvio. Il primo motivo è stato ritenuto assorbente; le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto di detenzione è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, adottabile anche in assenza di un effettivo abuso, quando sussistano circostanze idonee a porre in dubbio l’affidabilità dell’interessato.

  • art. 7 l. 241/1990

    ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato

    La natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi può giustificare, in linea generale, l’omissione della comunicazione di avvio; tuttavia, quando tra i fatti e il provvedimento trascorra un periodo significativo, l’amministrazione deve indicare le concrete esigenze di celerità che impediscono il contraddittorio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità se l’amministrazione dimostra l’immutabilità dell’esito; tale dimostrazione richiede il confronto con le argomentazioni che l’interessato avrebbe potuto introdurre e non può essere sostituita da un generico richiamo alla disciplina applicabile.

  • art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    È richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., dell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nelle autorizzazioni di polizia.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    È richiamato nel quadro normativo delle autorizzazioni di polizia e della valutazione preventiva dell’affidabilità ai fini del porto e della detenzione di armi.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    È richiamato quale disposizione posta a tutela dell’incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona, nel quadro del generale divieto di detenzione e porto di armi.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato quale parametro di tutela dell’incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona giustificativo della disciplina restrittiva delle armi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato anche in assenza di un accertato abuso delle armi, quando circostanze concrete rendano non pienamente affidabile l’interessato quanto al loro uso.
  • La remissione della querela, l’archiviazione del procedimento penale o l’estinzione del reato non vincolano l’autorità di pubblica sicurezza, che può valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti e la loro rilevanza ai fini preventivi dell’affidabilità nel possesso delle armi.
  • Il provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto d’armi costituisce conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio di detenzione adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
  • La natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ma tale esigenza non può essere invocata in modo astratto quando l’amministrazione lasci decorrere un periodo significativo tra la segnalazione dei fatti e l’adozione del provvedimento finale.
  • Quando l’interessato dimostri che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentirgli di fornire elementi idonei a incidere sulla valutazione di affidabilità, l’amministrazione deve dimostrare in giudizio, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; il mero richiamo alla disciplina e alla giurisprudenza non è sufficiente.
  • In presenza di tensioni e conflitti familiari, l’autorità di pubblica sicurezza può ragionevolmente vietare la detenzione di armi per prevenire possibili degenerazioni, anche senza la prova di minacce commesse mediante armi, salvo abnormità o travisamento di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.