Sentenza n. 2657/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5062/2024, depositata il 14.11.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5062/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto alcunché sull'esecuzione del titolo né ha fornito indicazioni sui pagamenti. Il ricorrente ha rappresentato che non era stato effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice civile, in quanto distratte in favore del difensore e non oggetto dell'azione proposta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché l'amministrazione non aveva eseguito neppure parzialmente la condanna e il credito non era contestato nell'an e nel quantum, il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura del ricorrente. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente; l'incarico costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione coattiva del titolo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
maggiorarsi di interessi o rivalutazione
La sentenza civile posta in esecuzione prevedeva la maggiorazione del credito per interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, l'accertata inerzia dell'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge integra inottemperanza e legittima l'ordine giudiziale di pagamento integrale entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l'amministrazione resistente non contesta l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce prova dell'avvenuto pagamento, anche parziale, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento sulla base del titolo e della documentazione acquisita.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per il suo intervento e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese necessarie all'esecuzione.
- L'azione di ottemperanza può essere limitata alle specifiche statuizioni del titolo giudiziale che il ricorrente intende far eseguire; le spese processuali distratte in favore del difensore non rientrano nell'oggetto dell'ottemperanza se non sono state incluse nella domanda.
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