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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della ordinanza - ingiunzione del Dirigente pro tempore del 3° Settore-Attività Tecniche e Produttive del Comune di Ortona del 23.05.2025, notificata il 6.7.2025 ex art. 140 cpc per compiuta giacenza, per il pagamento della somma di € 22.647,72 a seguito dell'omesso versamento del contributo di costruzione per il permesso a costruire n. 53 del 21.10.2010 e successive varianti di cui alla DIA prot. 20983 del 14.10.2011 e permesso a costruire n. 35 del 6.8.2013, che autorizzavano la realizzazione di un edificio rurale ad uso connesso alla conduzione di un fondo sulla ex p.lla 381 (ora 4256) del foglio n. 15.

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale per il pagamento di € 22.647,72 a titolo di contributo di costruzione non versato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza-ingiunzione del dirigente del 3° Settore-Attività Tecniche e Produttive del Comune di Ortona, notificata per compiuta giacenza, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 22.647,72 per l'omesso versamento del contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire del 2010 e alle successive varianti, concernenti la realizzazione di un edificio rurale destinato a uso connesso alla conduzione di un fondo. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità dedotte.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le questioni in fatto e in diritto dovessero essere adeguatamente esaminate nella sede di merito e che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, fosse preferibile mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva. È stata valorizzata anche la condizione economica del ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata per il 12 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso gli effetti dell'atto impugnato.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per compiuta giacenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni fattuali e giuridiche richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può sospendere gli effetti dell'atto per consentire la decisione di merito re adhuc integra.
  • Il bilanciamento cautelare può condurre alla sospensione dell'atto amministrativo quando la conservazione della situazione esistente fino alla decisione definitiva risulti preferibile alla produzione immediata degli effetti dell'atto, anche considerando la condizione economica del ricorrente.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia, che deve essere trattato nell'udienza successivamente fissata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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