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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Registrazione degli atti - Contratto di compravendita di azienda con riserva della proprietà - Risoluzione del contratto per mancato pagamento di alcune rate - Tassazione della registrazione con l'imposta proporzionale - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La vendita con riserva della proprietà è stata ritenuta distinta dalla vendita sottoposta a condizione risolutiva espressa, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale. Poiché, ai fini dell'imposta di registro, la vendita con riserva della proprietà produce l'effetto traslativo, la successiva risoluzione comporta la retrocessione del bene e deve essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la risoluzione del contratto di compravendita di azienda con riserva della proprietà non dovesse essere tassata con imposta proporzionale, presumibilmente assimilando la riserva della proprietà a una condizione risolutiva espressa. La questione riguardava quindi il trattamento fiscale dell'atto con cui le parti avevano risolto la vendita a causa del mancato pagamento di alcune rate.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti di trasferimento e retrocessione

    La risoluzione di una vendita con riserva della proprietà, comportando la retrocessione del bene già considerato trasferito ai fini fiscali, è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale.

  • Disciplina civilistica della vendita con riserva della proprietà

    La vendita con riserva della proprietà costituisce un istituto autonomo e non è assimilabile a una condizione risolutiva espressa; tale differenza incide anche sul trattamento fiscale dell'atto di risoluzione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, non è sufficiente qualificare economicamente l'operazione come una semplice restituzione o come l'avveramento di una condizione: occorre individuare l'istituto civilistico effettivamente utilizzato.
  • La vendita con riserva della proprietà può essere considerata fiscalmente produttiva dell'effetto traslativo; la sua successiva risoluzione per inadempimento può quindi integrare una retrocessione imponibile con imposta proporzionale.
  • La risoluzione di un contratto con riserva della proprietà non beneficia automaticamente del trattamento previsto per una condizione risolutiva espressa, perché i due meccanismi hanno disciplina e conseguenze diverse.
  • In casi analoghi è necessario esaminare il contenuto concreto dell'atto, la causa della risoluzione e gli effetti fiscali che la legge collega al contratto originario e alla sua retrocessione.

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