Sentenza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della scheda valutativa n. d'ordine -OMISSIS- dell’11 luglio 2022, del Ministero della difesa, Aeronautica militare, -OMISSIS--OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 febbraio 2023: - della scheda valutativa n. d'ordine -OMISSIS- del 30 novembre 2022, del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, -OMISSIS-, -OMISSIS-, a firma de il -OMISSIS-., ricompilata in ritenuta ottemperanza di quanto disposto con il Foglio N. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 della -OMISSIS-., con il quale è stata annullata in autotutela la scheda valutativa n. -OMISSIS-, relativa al periodo di valutazione del ricorrente 9 novembre 2020 – 8 novembre 2021, del 11.07.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 9 novembre 2020–8 novembre 2021, redatta il 5 dicembre 2022 in sostituzione di due precedenti schede annullate, con attribuzione della qualifica di "superiore alla media" anziché "eccellente"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente impugnato una scheda valutativa che gli attribuiva la qualifica di "superiore alla media", nonostante il compilatore avesse proposto la qualifica di "eccellente". La prima scheda era stata annullata all'esito del ricorso gerarchico per disarmonia e contraddittorietà tra giudizi analitici, descrittivi e finali, nonché per carenza di motivazione, anche in relazione al repentino abbassamento rispetto a precedenti valutazioni apicali. Una seconda scheda, redatta in esecuzione della decisione gerarchica, aveva nuovamente attribuito la qualifica di "superiore alla media" ed era stata annullata in autotutela dall'amministrazione per il mancato rapporto di armonia e conseguenzialità tra valutazioni analitiche, giudizi dei valutatori e qualifica finale. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la terza scheda, deducendo violazione degli artt. 688 e 689 del d.P.R. 90/2010 e delle istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate, illogicità, contraddittorietà, irrazionalità, difetto e insufficienza di motivazione, errore e travisamento, violazione del buon andamento, sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato il peggioramento immotivato di alcune valutazioni analitiche da parte dei revisori e l'assenza di una motivazione adeguata per il mantenimento della qualifica inferiore, dopo due precedenti annullamenti fondati sui medesimi vizi.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la scheda originariamente impugnata era stata annullata in autotutela e sostituita dalla nuova scheda oggetto dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha premesso che la disciplina delle schede valutative è contenuta negli artt. 1025 e seguenti del d.lgs. 66/2010 e negli artt. 688 e seguenti del d.P.R. 90/2010. La valutazione finale deve essere coerente e conseguenziale rispetto ai giudizi analitici e descrittivi espressi nelle singole voci della scheda. Sebbene la terza scheda avesse formalmente ricondotto la qualifica finale di "superiore alla media" a un quadro più coerente delle voci analitiche, il primo revisore aveva peggiorato alcune valutazioni senza fornire ragioni giustificative, limitandosi a manifestare la non concordanza. Inoltre, i revisori avevano nuovamente omesso di motivare adeguatamente il repentino abbassamento della qualifica rispetto alle precedenti valutazioni, nonostante la circolare del 25 luglio 2011 imponesse una motivazione rafforzata in tale situazione. Il ripetuto intervento dei medesimi revisori sulle valutazioni, dopo due precedenti annullamenti per vizi analoghi, ha inoltre compromesso l'attendibilità e l'obiettività del giudizio, facendo emergere l'apparenza dell'intento di conservare il risultato della prima scheda piuttosto che procedere a una valutazione genuina. La scheda impugnata è stata quindi annullata, con salvezza dell'ulteriore attività amministrativa. L'amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1025 ss. d.lgs. 66/2010
La disciplina primaria dei documenti caratteristici e delle schede valutative del personale militare è contenuta nel Codice dell'ordinamento militare.
art. 1026 d.lgs. 66/2010
I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente
La valutazione conclusiva deve tradursi in una delle qualifiche tipizzate dalla norma.
artt. 688 ss. d.P.R. 90/2010
Le disposizioni regolamentari integrano la disciplina delle schede valutative, definendo le modalità di formulazione dei giudizi e il rapporto tra voci analitiche, giudizi descrittivi e qualifica finale.
Allegato B al d.P.R. 90/2010
Il modello di scheda valutativa prevede voci analitiche, giudizi testuali, giudizio complessivo finale e qualifica conclusiva; tali componenti devono essere tra loro armoniche e conseguenziali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle schede valutative del personale militare, il giudizio finale e la qualifica devono costituire la sintesi coerente e conseguenziale dei giudizi analitici e descrittivi espressi nelle singole voci; la mera coerenza formale non è sufficiente se il percorso valutativo complessivo resta contraddittorio o illogico.
- Il peggioramento delle valutazioni analitiche rispetto a precedenti schede, soprattutto quando interviene dopo l'annullamento di precedenti giudizi, deve essere specificamente motivato; non è sufficiente una generica dichiarazione di non concordanza del revisore.
- Il repentino abbassamento della qualifica rispetto a una serie di precedenti valutazioni apicali richiede un apparato motivazionale adeguato e diffuso, idoneo a rendere comprensibili le ragioni del mutamento valutativo.
- Quando la stessa amministrazione, e in particolare gli stessi revisori, reiterano modifiche valutative dopo precedenti annullamenti per vizi analoghi, la motivazione deve dimostrare l'obiettività e la genuinità della nuova valutazione; interventi meramente correttivi, diretti a conservare il precedente esito, possono viziare l'atto per difetto di motivazione, inattendibilità e carenza di obiettività.
- L'annullamento in autotutela dell'atto originariamente impugnato, seguito dalla sua sostituzione con un nuovo atto impugnato mediante motivi aggiunti, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso principale, mentre il giudizio prosegue sul nuovo atto.
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