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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 303/2026, resa tra le parti, nel procedimento di riassunzione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il d.R.S. n. 209 – Servizio VII del 10 febbraio 2023, recante l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 novies l. n. 241/1990, della procedura di selezione pubblica per n. 12 Ausiliari Specializzati Cat. A per l'avviamento al lavoro di disabili presso l'ASP di Agrigento;

Giustizia amministrativa202600259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva rigettato il ricorso contro l'annullamento in autotutela della procedura di selezione pubblica per 12 Ausiliari Specializzati presso l'ASP di Agrigento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato, chiedendone incidentalmente la sospensione, la sentenza semplificata del TAR Sicilia n. 303/2026, resa nel giudizio di riassunzione, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento regionale di annullamento in autotutela della procedura selettiva indetta il 21 novembre 2022 per l'avviamento al lavoro di 12 persone con disabilità, con qualifica di Ausiliari Specializzati, categoria A, presso l'ASP di Agrigento. La procedura era stata annullata perché, secondo il CCNL Sanità, per tale figura professionale sarebbe richiesto soltanto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, senza specializzazione aggiuntiva. Gli appellanti hanno dedotto principalmente l'assenza di un interesse pubblico concreto e attuale idoneo a giustificare l'esercizio dell'autotutela. È stato inoltre prospettato un affidamento derivante dallo svolgimento della procedura e dalla formazione della graduatoria.

La decisione

In sede cautelare il CGARS ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. A un primo esame, proprio della fase cautelare, il provvedimento di annullamento è apparso motivato anche con riguardo all'interesse pubblico e ai principi generali di partecipazione e par condicio. Quanto all'affidamento invocato dagli appellanti, il Collegio ha rilevato che la graduatoria era stata formulata soltanto in via provvisoria, elemento incompatibile con la configurabilità di un affidamento tale da giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie. Il merito dell'appello non è stato deciso.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    Il provvedimento di autotutela è stato ritenuto, in sede cautelare e a un primo esame, motivato anche quanto all'interesse pubblico concreto e attuale, nonché coerente con i principi di partecipazione e par condicio.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, per la tutela dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una sentenza che abbia respinto l'impugnazione di un annullamento d'ufficio può essere negata quando il provvedimento di autotutela appaia prima facie motivato anche in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale e al rispetto dei principi di partecipazione e par condicio.
  • La formazione di una graduatoria soltanto provvisoria riduce significativamente la possibilità di configurare un affidamento qualificato del candidato sulla conclusione favorevole della procedura selettiva, tale da fondare la sospensione cautelare dell'annullamento in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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