Ordinanza n. 103/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 303/2026, resa tra le parti, nel procedimento di riassunzione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il d.R.S. n. 209 – Servizio VII del 10 febbraio 2023, recante l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 novies l. n. 241/1990, della procedura di selezione pubblica per n. 12 Ausiliari Specializzati Cat. A per l'avviamento al lavoro di disabili presso l'ASP di Agrigento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva rigettato il ricorso contro l'annullamento in autotutela della procedura di selezione pubblica per 12 Ausiliari Specializzati presso l'ASP di Agrigento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato, chiedendone incidentalmente la sospensione, la sentenza semplificata del TAR Sicilia n. 303/2026, resa nel giudizio di riassunzione, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento regionale di annullamento in autotutela della procedura selettiva indetta il 21 novembre 2022 per l'avviamento al lavoro di 12 persone con disabilità, con qualifica di Ausiliari Specializzati, categoria A, presso l'ASP di Agrigento. La procedura era stata annullata perché, secondo il CCNL Sanità, per tale figura professionale sarebbe richiesto soltanto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, senza specializzazione aggiuntiva. Gli appellanti hanno dedotto principalmente l'assenza di un interesse pubblico concreto e attuale idoneo a giustificare l'esercizio dell'autotutela. È stato inoltre prospettato un affidamento derivante dallo svolgimento della procedura e dalla formazione della graduatoria.
La decisione
In sede cautelare il CGARS ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. A un primo esame, proprio della fase cautelare, il provvedimento di annullamento è apparso motivato anche con riguardo all'interesse pubblico e ai principi generali di partecipazione e par condicio. Quanto all'affidamento invocato dagli appellanti, il Collegio ha rilevato che la graduatoria era stata formulata soltanto in via provvisoria, elemento incompatibile con la configurabilità di un affidamento tale da giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie. Il merito dell'appello non è stato deciso.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela
Il provvedimento di autotutela è stato ritenuto, in sede cautelare e a un primo esame, motivato anche quanto all'interesse pubblico concreto e attuale, nonché coerente con i principi di partecipazione e par condicio.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, per la tutela dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una sentenza che abbia respinto l'impugnazione di un annullamento d'ufficio può essere negata quando il provvedimento di autotutela appaia prima facie motivato anche in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale e al rispetto dei principi di partecipazione e par condicio.
- La formazione di una graduatoria soltanto provvisoria riduce significativamente la possibilità di configurare un affidamento qualificato del candidato sulla conclusione favorevole della procedura selettiva, tale da fondare la sospensione cautelare dell'annullamento in autotutela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →