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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22549/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giovannangelo avverso la sentenza del Giudice di pace di Fondi per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. In cassazione il ricorrente deduce due motivi: (1) mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire in appello in relazione all'età e alle condizioni fisiche; (2) aver già dichiarato domicilio anteriormente (o implicitamente tramite il mandato difensivo), sicché non sarebbe sussistente l'inadempimento formale contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e depositata unitamente all'atto di appello; la preesistente indicazione di domicilio non soddisfa il requisito formale e, nel caso di specie, la menzione della residenza nel mandato difensivo non costituiva una dichiarazione espressa di elezione di domicilio. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e quindi di dedurre nullità assolute; inoltre la certificazione medica allegata non attestava un'impossibilità a comparire tale da giustificare il mancato deposito o la sospensione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale

    La dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione; deve essere successiva alla sentenza impugnata (non basta una dichiarazione anteriore).

  • art. 164, codice di procedura penale

    La nuova formulazione dell'art. 164 limita la durata della dichiarazione/elezione di domicilio effettuata nel precedente grado, incidendo sulla validità di dichiarazioni antecedenti alla sentenza impugnata.

  • art. 157, codice di procedura penale

    La scelta del luogo per la notifica (domicilio) richiede una manifestazione di volontà consapevole; la semplice indicazione di residenza non equivale a elezione di domicilio.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Limita i motivi e i termini di impugnazione, qui richiamato per la delimitazione dei motivi in cassazione.

  • art. 609, comma 2, codice di procedura penale

    Richiamato per precisare che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce di far valere le nullità assolute nella sede di impugnazione successiva.

  • decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Consente la requisitoria scritta in sede di Cassazione; qui utilizzato per la requisitoria del P.G. e per le conclusioni delle parti.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e, secondo l'orientamento prevalente, deve essere successiva alla sentenza impugnata: una dichiarazione anteriore generalmente non è sufficiente.
  • La mera indicazione della residenza o l'inserimento dell'indirizzo nel mandato difensivo non costituiscono una valida dichiarazione/elezione di domicilio; è necessaria un'espressione di volontà consapevole volta a eleggere domicilio ai fini delle notificazioni.
  • La mancata osservanza del requisito formale comporta l'inammissibilità dell'appello; l'inammissibilità preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e può impedire la deduzione di nullità assolute in sede successiva.
  • Per ottenere il riconoscimento di un legittimo impedimento (es. per età o condizioni di salute) è necessario produrre certificazioni idonee che attestino concretamente l'impossibilità di comparire; documenti generici che non attestano tale impossibilità non sono sufficienti.
  • In situazioni analoghe è prudente allegare espressamente, e unitamente all'impugnazione, una dichiarazione formale di elezione di domicilio (firmata dall'imputato) e, se si invoca un impedimento, una certificazione medica dettagliata che specifichi l'impossibilità a partecipare al procedimento.
  • Esiste un orientamento giurisprudenziale alternativo che ammette la dichiarazione di domicilio effettuata in primo grado se l'imputato non è processato in absentia, ma la giurisprudenza più recente tende a richiedere la nuova dichiarazione successiva alla sentenza impugnata; perciò è rischioso fare affidamento sull'orientamento meno rigoroso.

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