Ordinanza n. 1102/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0085427.27-11-2025.H.15:21 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 27.11.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 20657 in data 09/05/2024 relativa alla Domanda n. 37393 del 10/06/2024, e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 37393 del 09/05/2024 e prot. n. 20657 in data 22/05/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Non ravvisando quindi, allo stato, presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha respinto la domanda cautelare. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stato rigettato e concluso il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno, chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento. In via incidentale ha domandato la sospensione dell'efficacia del diniego. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto la contestazione del rigetto ministeriale e la prospettazione del diritto al riconoscimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice l'ha respinta sulla base della valutazione sommaria della sufficiente motivazione del diniego.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un diniego quando, a un primo e sommario esame, la motivazione dell'atto risulti sufficientemente argomentata in relazione alla carenza dei requisiti necessari per ottenere il beneficio o il riconoscimento richiesto.
- La valutazione cautelare della legittimità dell'atto è sommaria e non anticipa necessariamente la decisione definitiva sul merito; la regolazione delle spese può essere rinviata alla fase di definizione del giudizio.
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