Sentenza n. 1496/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento categoria nr. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025 del Questore della Provincia di Caserta, recante “avviso orale”, e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore, recante l'invito a tenere una condotta conforme alla legge
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di avviso orale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, sostenendo di non rientrare nella categoria di soggetti indicata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del medesimo decreto. Ha dedotto il difetto dei presupposti, dell'istruttoria e della motivazione, contestando il rilievo attribuito a un precedente penale risalente al 2008, a un procedimento penale relativo alla gestione della propria attività imprenditoriale e alla frequentazione di persone gravate da precedenti di polizia. Ha evidenziato di essere incensurato, di non avere precedenti per riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e ricettazione e che il procedimento in corso riguarderebbe essenzialmente violazioni amministrative o illeciti connessi alla mancanza di autorizzazioni. Ha inoltre dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, che gli avrebbe impedito di presentare osservazioni al Questore. L'amministrazione ha difeso l'atto richiamando un decreto penale di condanna del 2008 per falso in scrittura privata e ricettazione, le denunce relative a violazioni ambientali ed edilizie e diversi controlli eseguiti mentre il ricorrente si trovava in compagnia di soggetti con precedenti di polizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'avviso orale. Ha riconosciuto che la misura è ampiamente discrezionale, non richiede necessariamente condanne definitive e può fondarsi anche su sospetti, purché sorretti da elementi di fatto puntuali e idonei a delineare un modello comportamentale ragionevolmente indicativo della pericolosità sociale. Nel caso concreto, tuttavia, gli elementi valorizzati dal Questore sono stati ritenuti labili e privi di adeguata verifica complessiva. Il precedente penale, risalente a circa vent'anni prima e relativo a fatti non omogenei rispetto a quelli oggetto del procedimento penale in corso, aveva scarso rilievo attuale. La mera presenza del ricorrente in compagnia di persone con precedenti di polizia non dimostrava una reale frequentazione né una comunanza di interessi illeciti, in assenza di indicazioni sulle circostanze dei controlli e di specifica istruttoria. Anche la sottoposizione a procedimento penale per violazioni ambientali ed edilizie non poteva essere automaticamente considerata indice di dedizione alla commissione di reati o di pericolosità sociale, avuto riguardo anche alla presunzione di innocenza. Il provvedimento si limitava a elencare gli elementi senza spiegare, attraverso una valutazione coerente e complessiva, come essi delineassero il modello comportamentale richiesto dalla legge. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La riconducibilità del destinatario alla categoria richiede elementi di fatto puntuali e una verifica istruttoria idonea a dimostrare un modello comportamentale ragionevolmente indicativo della dedizione alla commissione di reati e della pericolosità sociale.
art. 3 d.lgs. 159/2011
L'avviso orale è una misura ampiamente discrezionale e può essere adottato anche in assenza di condanne definitive o sulla base di semplici sospetti, purché sorretti da elementi di fatto adeguatamente istruiti e motivati.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011, pur essendo una misura ampiamente discrezionale e adottabile anche in assenza di condanne definitive, deve fondarsi su elementi di fatto puntualmente istruiti e motivati, idonei a delineare un modello comportamentale ragionevolmente indicativo della dedizione alla commissione di reati e della pericolosità sociale.
- La mera presenza del destinatario, in occasione di controlli, in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia non dimostra di per sé pericolosità sociale: occorre una specifica istruttoria sulla reale frequentazione e sulla comunanza di interessi illeciti, non potendo operare alcun automatismo.
- La sottoposizione a un procedimento penale non può essere automaticamente assunta quale indice di dedizione alla commissione di reati rilevanti ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, anche in ragione della presunzione di innocenza; il procedimento può rilevare solo se inserito in una valutazione concreta e adeguatamente motivata della condotta complessiva.
- Un precedente penale remoto e relativo a fatti non omogenei rispetto a quelli posti a fondamento dell'avviso orale ha, isolatamente considerato, scarso rilievo ai fini della dimostrazione dell'attuale pericolosità sociale.
- La motivazione dell'avviso orale non può risolversi nella mera elencazione di precedenti, denunce e frequentazioni, ma deve esplicitare, mediante una valutazione coerente e complessiva, le ragioni per cui tali elementi delineano un effettivo modello comportamentale pericoloso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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