Cassazione Penale, Sentenza n. 33075/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis e 464-septies c.p.p.: il Procuratore generale sosteneva di essere legittimato a impugnare la sentenza che dichiarava l'estinzione del reato a seguito della messa alla prova e contestava che, nel caso concreto, i limiti edittali dell'imputazione di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) non consentivano l'applicazione della messa alla prova; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza. Inoltre emergeva che, durante l'udienza preliminare, il pubblico ministero di udienza aveva formalmente escluso la contestazione dell'art. 416 c.p., modifica che il ricorrente riteneva inesistente per effetto del principio di irretrattabilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Procuratore generale è legittimato ad impugnare gli atti relativi alla messa alla prova e che la modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero in udienza (escludendo l'art. 416) è priva di efficacia, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sul reato associativo, determinando la nullità della sentenza per difetto di decisione su una delle imputazioni. Peraltro, poiché l'imputata è già stata sottoposta alla messa alla prova per il reato di ricettazione (art. 648, comma 2) con esito positivo e dunque con estinzione di quel reato, la Corte ha disposto l'annullamento parziale della sentenza "senza rinvio" limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p., demandando al G.u.p. la trattazione dell'udienza preliminare soltanto in ordine a quella imputazione.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
Disciplina della messa alla prova; la Corte riconosce la legittimazione del Procuratore generale a impugnare gli atti connessi all'ammissione alla prova e alla sentenza di estinzione conseguente.
art. 464-septies c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione ai profili di impugnabilità: utilizzata nel quadro della legittimazione del Procuratore generale all'impugnazione della decisione sulla messa alla prova.
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il giudice debba pronunciarsi obbligatoriamente su tale capo di imputazione se richiesto, e che l'esclusione di tale contestazione operata dal PM in udienza sia priva di efficacia.
art. 648, comma 2, cod. pen.
Delitto di ricettazione: è il reato per il quale l'imputata è stata ammessa alla messa alla prova e per il quale è intervenuta estinzione per esito positivo della prova.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiama i limiti formali dell'enunciazione del motivo di ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da tale norma.
art. 606 c.p.p.
Richiama i motivi di impugnazione in cassazione: il ricorso si è formato secondo i motivi ammessi da questa norma.
art. 546 c.p.p.
Richiamato in giurisprudenza per la nullità della sentenza se il dispositivo è incompleto o manca la decisione su qualche caposaldo dell'azione penale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (richiami normativi emergenti dal testo)
Norma richiamata in ordine alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti, nell'ambito delle disposizioni emergenziali e proroghe ricordate nella motivazione.
Massime di principio
- Il Procuratore generale (o il Pubblico ministero) è legittimato a impugnare le decisioni relative alla messa alla prova e la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato conseguente; quindi decisioni di ammissione/estinzione non sono immuni da controllo di legittimità.
- Il principio di irretrattabilità dell'azione penale impedisce al pubblico ministero di eliminare efficacemente una contestazione (capo di imputazione) nel corso dell'udienza preliminare: una presunta esclusione fatta dal PM non sostituisce la necessaria decisione del giudice e non vincola il dovere del giudice di pronunciarsi su tutti i capi per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio.
- Se il giudice omette di decidere su uno dei capi di imputazione per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, la sentenza è nulla per difetto di decisione e può essere annullata in cassazione per tale motivo.
- In procedimenti cumulativi la messa alla prova è giuridicamente incompatibile se sono contestati reati non ammessi dall'art. 168-bis (reati più gravi/associativi), salvo situazioni particolari: tuttavia, quando l'imputato ha già svolto la messa alla prova con esito positivo e ha fatto affidamento incolpevole su atti nullo-viziati del PM o del giudice, la Corte può limitare l'annullamento alla sola parte affetta da vizio procedurale (annullamento parziale senza rinvio).
- In caso di annullamento per carenza di pronuncia su un capo, la Corte può disporre l'annullamento parziale senza rinvio se la restante parte della decisione è ormai irrevocabile o già esecutiva (es. estinzione già avvenuta per altro reato) e rinviare al giudice di primo grado solo per trattare il capo rimasto.
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