Sentenza del 12/12/2016 n. 319 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento IRPEF, IVA, IRAP - Corrispettivi versati per operazioni inesistenti - Regolarità delle scritture contabili - Elementi probatori - Validità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva contestato, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, la deducibilità e l’effettività di corrispettivi documentati da fatture, ritenendo che si trattasse di operazioni inesistenti o di fatturazioni di comodo. Il contribuente ha eccepito la regolarità delle scritture contabili, la registrazione delle fatture e l’effettivo pagamento delle somme mediante operazioni pienamente tracciabili e riscontrabili nei conti bancari.
La decisione
La contestazione dell’Ufficio non è stata ritenuta adeguatamente provata. La regolarità della contabilità, la corrispondenza tra fatture e pagamenti bancari e l’assenza di elementi concreti che dimostrassero la restituzione, totale o parziale, delle somme hanno costituito elementi idonei a superare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria. La tesi dell’inesistenza delle prestazioni è stata quindi considerata una forzatura, non supportata da riscontri effettivi.
Massime di principio
- La mera contestazione dell’Amministrazione finanziaria non è sufficiente a dimostrare l’inesistenza di un’operazione: occorrono elementi probatori concreti, coerenti e verificabili.
- La contabilità regolare, insieme alla tracciabilità dei pagamenti e alla loro corrispondenza con le fatture, può costituire un insieme di elementi idoneo a contrastare le presunzioni dell’Ufficio.
- Il pagamento bancario, da solo, non esclude necessariamente una fatturazione fittizia, ma rafforza la posizione del contribuente quando è accompagnato da documentazione contabile regolare e da ulteriori riscontri oggettivi.
- L’ipotesi di restituzione occulta delle somme pagate deve essere dimostrata con elementi effettivi; non può fondarsi soltanto su supposizioni o presunzioni generiche.
- Anche in presenza di rapporti commerciali reali, l’Amministrazione può contestare singole fatture di comodo, ma deve fornire una prova specifica dell’inesistenza delle relative prestazioni.
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