Sentenza n. 149/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 3757/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3757/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2023/24 e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di euro 1.500,00 tramite buoni elettronici di spesa. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione integrale della pronuncia e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre escluso il compenso del commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha avvertito che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può integrare responsabilità amministrativa. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso consente di attivare il giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate da tale legge, quando il commissario appartenga all'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base del principio per cui le spese seguono la soccombenza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per liquidare le spese della fase di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro sono sufficienti, ai fini dell'attivazione dei poteri ex art. 114 c.p.a., il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Quando accoglie il ricorso in ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento integrale e, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente, prevista per determinate procedure di ottemperanza, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro, quando l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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