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Sentenza

Sentenza n. 1888/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - della nota del 29.07.2022 prot. 96766/2022 con cui il Comune di Livorno, Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, Settore Edilizia Privata e SUAP, a firma del dirigente, Dott.ssa M. Cadau, ha intimato alle Sigg.re Esposito Fiorella e Lenzi Silvia il pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto della somma di € 5150,00, detratto l'importo di € 1313,00 corrispondente a quanto già versato, a titolo di monetizzazione delle aree a parcheggio, oltre alla somma di € 1534,80 quantificata a titolo di mora nella misura del 40% sul residuo ancora dovuto a norma dell'art. 192, comma 1, lett. c) L.R.T. n. 65/2014; - di ogni atto ad esso presupposto, conseguenziale o comunque connesso; Nonché per l'accertamento della non debenza dell'importo, come sopra quantificato, preteso dall'Amministrazione comunale a titolo di c.d. monetizzazione delle aree a parcheggio per interventi edilizi effettuati in Livorno, Via Calafati n.8; nonché per l’accertamento della non debenza dell’importo, come sopra quantificato, preteso dall’Amministrazione comunale a titolo di c.d. monetizzazione delle aree a parcheggio per interventi edilizi effettuati in Livorno, Via Calafati n.8.

Giustizia amministrativa202201282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del 29 luglio 2022 che intimava il pagamento degli importi richiesti per la monetizzazione degli standard a parcheggio e della relativa mora

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, proprietarie di due unità immobiliari in un edificio di Livorno, avevano presentato il 26 novembre 2019 una CILA per regolarizzare la tamponatura di una porta realizzata nel 1961 e formalizzare la configurazione in due unità, già risultante da un atto di compravendita di quell’anno. Hanno impugnato la nota comunale del 29 luglio 2022, che richiedeva euro 5.150,00 per la monetizzazione delle aree a parcheggio, detratto quanto già versato (euro 1.313,00), oltre a euro 1.534,80 a titolo di mora, deducendo: 1) violazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942, nel testo anteriore alla legge n. 765/1967, perché nel 1961 il frazionamento non era subordinato a titolo abilitativo; 2) violazione dell’art. 41 della legge n. 1150/1942 e della legge n. 122/1989, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, perché l’obbligo di reperire parcheggi o monetizzarli non sarebbe applicabile senza nuova costruzione, mutamento di destinazione d’uso o aggravio del carico urbanistico; 3) violazione degli artt. 9-bis e 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 19 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che gli atti relativi agli immobili dimostrassero la continuità dello stato legittimo dal 1961 e l’assenza di nuova costruzione o mutamento d’uso. Il Comune ha eccepito la tardività, richiamando una precedente nota del 16 maggio 2022, di identico contenuto e già conosciuta dalle ricorrenti, nonché l’acquiescenza per il pagamento parziale; ha inoltre contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità per tardività, senza esaminare le censure di merito e senza decidere sull’eccezione di acquiescenza. La nota del 16 maggio 2022 aveva già quantificato gli stessi importi e intimato il pagamento entro trenta giorni; le ricorrenti ne avevano avuto conoscenza e il 13 giugno 2022 ne avevano chiesto l’annullamento. La controversia non riguardava il quantum di un contributo di urbanizzazione, ma l’an stesso della debenza degli oneri sostitutivi degli standard a parcheggio. La monetizzazione degli standard, distinta ontologicamente dal contributo di concessione, era stata imposta con atto autoritativo: la posizione delle ricorrenti era quindi di interesse legittimo oppositivo e l’atto doveva essere impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni, anche in presenza di giurisdizione esclusiva. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.; spese compensate per la mancata valutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    ove l’amministrazione, come nel caso di specie, stabilisca, con atto autoritativo, la debenza di oneri economici sostitutivi del reperimento degli standard a parcheggio, la relativa controversia non investe un rapporto paritetico tra ente locale e cittadino, bensì un atto imperativo espressione di potestà pubblica a fronte del quale la posizione del privato riveste la natura di interesse legittimo oppositivo, con conseguente assoggettamento alle regole processuali dell’azione caducatoria, ivi compreso il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.

    L’atto autoritativo che impone la monetizzazione degli standard a parcheggio incide su un interesse legittimo oppositivo e deve essere impugnato con azione caducatoria entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Pertanto, il ricorso va dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività, essendo decorso il termine per impugnare l’atto autoritativo già conosciuto.

Massime di principio

  • La contestazione dell’an debeatur degli importi imposti per la monetizzazione degli standard a parcheggio investe la legittimità di un atto autoritativo e non un rapporto paritetico relativo alla quantificazione di un contributo di urbanizzazione; la posizione del privato è pertanto di interesse legittimo oppositivo.
  • L’atto autoritativo che impone la monetizzazione sostitutiva degli standard a parcheggio deve essere impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua notificazione; la giurisdizione esclusiva non trasforma tale termine in un termine di prescrizione quando è dedotta la lesione di un interesse legittimo.
  • La successiva comunicazione che rinnova una pretesa già quantificata e intimata con un precedente atto conosciuto non riapre il termine di impugnazione quando la contestazione riguarda l’an della debenza.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoContributo di costruzione e oneri
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

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