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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01232/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'espropriazione, per l'ammodernamento della autostrada Salerno-Reggio Calabria, di una serie di particelle appartenenti a un compendio agricolo dei ricorrenti. La dichiarazione di pubblica utilità risale al 1999; seguirono occupazione temporanea e urgente, prorogata, offerta di indennità provvisoria poi respinta, deposito della somma e infine decreto di esproprio. In opposizione alla stima, la corte d'appello determinò le indennità di espropriazione e di occupazione legittima, ma escluse: la legittimazione passiva della società appaltatrice che aveva operato per conto dell'Anas; la domanda relativa ad alcune particelle perché non di proprietà del ricorrente all'epoca rilevante; l'espropriazione parziale e quindi il deprezzamento della parte residua; la maggiorazione per coltivatore diretto/imprenditore agricolo; e l'efficacia vincolante del valore di euro 6,00/mq affermato dal Consiglio di Stato in un diverso giudizio. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 40 l. 2359/1865 per non aver riconosciuto l'espropriazione parziale e il deprezzamento del residuo, sostenendo che il fondo era un'unica azienda agricola e che l'interclusione delle porzioni rimaste e la compromissione dell'impianto irriguo costituivano conseguenze dirette dell'ablazione; 2) analoga violazione per non aver valorizzato l'unitarietà del sistema irriguo, composto da pozzi, tubazioni, vasche, condotte e strade interpoderali; 3) violazione della disciplina sulla maggiorazione spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, sostenendo l'applicabilità dell'art. 40 d.P.R. 327/2001 o, comunque, il loro diritto all'aumento; 4) violazione del giudicato per non aver recepito il valore di euro 6,00/mq che il Consiglio di Stato avrebbe indicato nel giudizio amministrativo. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che la corte d'appello aveva erroneamente escluso l'espropriazione parziale nonostante la documentata unitarietà funzionale del compendio agricolo e la totale interclusione della porzione residua, oltre alla distruzione dell'impianto irriguo ad anello. Ha invece respinto il terzo motivo, rilevando che al caso si applicava la disciplina previgente, e che l'art. 17 l. 865/1971 riconosce la maggiorazione al coltivatore diretto, non all'imprenditore agricolo, qualifica che i ricorrenti non avevano provato; ha respinto anche il quarto motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata: il richiamo al Consiglio di Stato non era vincolante nel presente giudizio perché quel giudicato riguardava soltanto l'illegittimità della proroga dell'occupazione e il conseguente danno per i tre mesi successivi, non la definitiva determinazione dell'indennità espropriativa. In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, cassando la decisione sul punto e rinviando alla corte d'appello in diversa composizione per una nuova valutazione dell'espropriazione parziale e dell'indennità conseguente, mentre ha rigettato gli altri motivi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla corte d'appello affinché riconsideri la sussistenza dell'espropriazione parziale e il conseguente criterio di liquidazione dell'indennità, tenendo conto dell'unitarietà funzionale dell'azienda agricola, dell'interclusione delle porzioni residue e della compromissione dell'impianto irriguo. Ha invece rigettato il terzo motivo, confermando che, per una dichiarazione di pubblica utilità anteriore al d.P.R. 327/2001, si applica la disciplina previgente e che la maggiorazione spetta solo al coltivatore diretto, non all'imprenditore agricolo, se non provato il relativo requisito. Ha respinto anche il quarto motivo, precisando che il giudicato amministrativo invocato non copriva la determinazione dell'indennità espropriativa nel presente giudizio, ma soltanto la misura del danno da occupazione illegittima per il periodo successivo alla scadenza del termine di occupazione legittima.

Norme richiamate

  • art. 40 legge n. 2359/1865

    Per l'espropriazione parziale l'indennità si determina tenendo conto della differenza tra il valore del bene unitario prima dell'ablazione e il valore della porzione residua, quando la parte rimasta subisce un deprezzamento per la compromissione della sua utilizzazione.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato come corrispondente disciplina del testo unico, ma non applicabile ratione temporis nel caso deciso.

  • art. 17 legge n. 865/1971

    Nel regime previgente, la maggiorazione è riconosciuta al proprietario coltivatore diretto; non spetta all'imprenditore agricolo che non svolga coltivazione diretta con lavoro prevalentemente proprio e familiare.

  • art. 40 d.P.R. n. 327/2001

    Prevede l'indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ma non si applica alla fattispecie perché la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore al 30 giugno 2003.

  • art. 57 d.P.R. n. 327/2001

    Le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, continuando ad applicarsi la normativa previgente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la qualità rilevante ai fini dell'indennità aggiuntiva grava su chi intende avvalersene.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso che il precedente giudizio amministrativo coprisse la diversa questione decisa nel presente processo.

  • artt. 1027 e 1031 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'interclusione e la necessità di una servitù di passaggio, ma la Corte decide principalmente sulla configurabilità dell'espropriazione parziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalle parti.

Massime di principio

  • In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriazione parziale sussiste quando la vicenda ablativa investe solo una parte di un complesso immobiliare unificato da destinazione economica comune e determina una compromissione oggettiva della porzione residua, tale da ridurne il valore e le possibilità di utilizzazione.
  • Ai fini dell'espropriazione parziale non rileva soltanto la collocazione catastale o fisica dei singoli beni ablati, ma l'incidenza complessiva dell'intervento pubblico sull'unità funzionale ed economica del compendio, compresa l'eventuale distruzione o inutilizzabilità di impianti essenziali al suo esercizio.
  • L'interclusione totale della porzione residua e la perdita di funzionalità di strutture essenziali, quali impianti irrigui unitari, sono elementi idonei a fondare il riconoscimento dell'espropriazione parziale e del correlato deprezzamento della parte non espropriata.
  • La mera tolleranza di fatto dell'attraversamento o dell'accesso a fondi altrimenti interclusi non è idonea a escludere il pregiudizio rilevante ai fini indennitari, poiché non offre una stabilità giuridica equivalente a un accesso costituito a titolo.
  • Nel regime previgente al d.P.R. 327/2001, la maggiorazione indennitaria collegata alla coltivazione diretta spetta al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo, salvo diversa disciplina applicabile ratione temporis e prova dei relativi presupposti.
  • La disciplina sopravvenuta del testo unico espropri non si applica ai procedimenti nei quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima della sua entrata in vigore, operando la normativa transitoria che conserva efficacia alle disposizioni previgenti.
  • Il giudicato formato in un diverso processo, anche se riguardante gli stessi soggetti, vincola solo nei limiti oggettivi della decisione effettivamente resa e non può essere esteso a questioni non coperte dalla precedente pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàGiurisdizioneImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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