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Sentenza

Sentenza n. 3895/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3291/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 1° luglio 2024.

Giustizia amministrativa202600972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3291/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle € 450,46 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, nonché alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 13 aprile 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni necessario per procedere all’esecuzione giudiziale. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 450,46 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Per il caso di perdurante inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione entro i successivi 60 giorni, su istanza del creditore. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, direttamente in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima dell’avvio dell’esecuzione giudiziale.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e, quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non gli spetta alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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