Cassazione Penale, Sentenza n. 4228/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: (1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazioni specifiche riguardanti l'interpretazione e la valutazione di intercettazioni (conversazioni nn. 95, 624, 1044 e altre) e l'asserito travisamento probatorio circa il ruolo dell'imputato nello spaccio e nei rapporti con esponenti del sodalizio; (2) omessa/inadeguata motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, rilevando il notevole lasso di tempo (fatti Marzo-Ottobre 2016, misura adottata sette anni dopo), l'assenza di fatti successivi, l'età avanzata dell'imputato e la mancanza di precedenti, con richiesta di valutare la mancata attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato e dichiarato inammissibili o manifestamente infondati molti dei profili relativi al primo motivo (vizi di motivazione/travisamento della prova), ritenendo che il ricorso non abbia indicato con la specificità richiesta gli atti e i dati probatori idonei a dimostrare il travisamento. Sul secondo motivo, invece, la Corte ha accolto il ricorso: ha rilevato che, trattandosi di reati commessi nel 2016 con attività associativa terminata nello stesso anno e con la misura adottata sette anni dopo, il Tribunale del riesame non ha assolto l'onere motivazionale rigoroso richiesto per dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio su tale profilo.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 309/1990
Delitto associativo in materia di stupefacenti: la natura dell'associazione, essendo fondata su reati 'fine', non consente di applicare automaticamente la regola di tendenziale stabilità propria delle associazioni di tipo mafioso; per fatti risalenti nel tempo è necessario individuare elementi specifici idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.
art. 416-bis (o 416-bis.1) c.p.
Richiamato nella rubrica dei reati contestati come riferimento alla partecipazione a sodalizio; la decisione distingue però la presunzione di stabilità delle associazioni mafiose rispetto alle associazioni di tipo diverso (cfr. art. 74 DPR 309/1990).
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita in cassazione le censure ammissibili contro la motivazione: sono deducibili solo la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà; non sono ammissibili doglianze che si limitino a una diversa lettura della persuasività delle prove o che non specifichino atti e dati probatori decisivi.
art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in certi casi: anche quando operi tale presunzione, il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato e motivato espressamente se è rilevante e non vi sono condotte successive sintomatiche di perdurante pericolosità.
art. 292, lett. c), c.p.p.
art. 292, lett. c), cod. proc. pen.
Imporre al giudice di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato quale elemento rilevante ai fini dell'attualità e dell'intensità delle esigenze cautelari; maggiore è il tempo intercorso, più rigorosa deve essere la motivazione sulla pericolosità attuale.
art. 274, lett. c), c.p.p. e legge 16/04/2015 n.47
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (introdotto o precisato dalla riforma) non coincide con l'imminenza del pericolo ma indica la persistenza temporale della proclività al reato; l'attualità può desumersi anche da comportamenti recenti o dalla persistenza di collegamenti con l'ambiente criminale.
Massime di principio
- In cassazione le censure sulla motivazione devono essere puntuali: occorre indicare l'atto processuale preso in considerazione, l'elemento fattuale concreto incompatibile con la ricostruzione del giudice, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare come esso comprometta decisivamente la motivazione.
- Il tempo trascorso dai fatti è elemento cruciale nella valutazione delle esigenze cautelari: per reati commessi anni prima il giudice deve fornire motivazione rigorosa e specifica per ritenere attuale il pericolo di reiterazione.
- Per associazioni legate a reati di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) non può automaticamente applicarsi la presunzione di stabilità del sodalizio propria delle associazioni mafiose; è necessario dimostrare elementi attuali che attestino la persistenza di vincoli o comportamenti sintomatici di pericolosità.
- L'assenza di precedenti, l'età avanzata e l'assenza di condotte successive rilevanti sono fattori che indeboliscono la sussistenza delle esigenze cautelari e devono essere valutati esplicitamente dal giudice; la mera frequentazione passata con esponenti del sodalizio non basta se non dimostrata come attuale.
- Il diritto di non rispondere o singoli elementi non attuali (p.es. controlli risalenti nel tempo) non sono in sé idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.
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