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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4228/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: (1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con contestazioni specifiche riguardanti l'interpretazione e la valutazione di intercettazioni (conversazioni nn. 95, 624, 1044 e altre) e l'asserito travisamento probatorio circa il ruolo dell'imputato nello spaccio e nei rapporti con esponenti del sodalizio; (2) omessa/inadeguata motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, rilevando il notevole lasso di tempo (fatti Marzo-Ottobre 2016, misura adottata sette anni dopo), l'assenza di fatti successivi, l'età avanzata dell'imputato e la mancanza di precedenti, con richiesta di valutare la mancata attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato e dichiarato inammissibili o manifestamente infondati molti dei profili relativi al primo motivo (vizi di motivazione/travisamento della prova), ritenendo che il ricorso non abbia indicato con la specificità richiesta gli atti e i dati probatori idonei a dimostrare il travisamento. Sul secondo motivo, invece, la Corte ha accolto il ricorso: ha rilevato che, trattandosi di reati commessi nel 2016 con attività associativa terminata nello stesso anno e con la misura adottata sette anni dopo, il Tribunale del riesame non ha assolto l'onere motivazionale rigoroso richiesto per dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio su tale profilo.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. 309/1990

    Delitto associativo in materia di stupefacenti: la natura dell'associazione, essendo fondata su reati 'fine', non consente di applicare automaticamente la regola di tendenziale stabilità propria delle associazioni di tipo mafioso; per fatti risalenti nel tempo è necessario individuare elementi specifici idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis (o 416-bis.1) c.p.

    Richiamato nella rubrica dei reati contestati come riferimento alla partecipazione a sodalizio; la decisione distingue però la presunzione di stabilità delle associazioni mafiose rispetto alle associazioni di tipo diverso (cfr. art. 74 DPR 309/1990).

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita in cassazione le censure ammissibili contro la motivazione: sono deducibili solo la sua mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà; non sono ammissibili doglianze che si limitino a una diversa lettura della persuasività delle prove o che non specifichino atti e dati probatori decisivi.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in certi casi: anche quando operi tale presunzione, il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato e motivato espressamente se è rilevante e non vi sono condotte successive sintomatiche di perdurante pericolosità.

  • art. 292, lett. c), c.p.p.

    art. 292, lett. c), cod. proc. pen.

    Imporre al giudice di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato quale elemento rilevante ai fini dell'attualità e dell'intensità delle esigenze cautelari; maggiore è il tempo intercorso, più rigorosa deve essere la motivazione sulla pericolosità attuale.

  • art. 274, lett. c), c.p.p. e legge 16/04/2015 n.47

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (introdotto o precisato dalla riforma) non coincide con l'imminenza del pericolo ma indica la persistenza temporale della proclività al reato; l'attualità può desumersi anche da comportamenti recenti o dalla persistenza di collegamenti con l'ambiente criminale.

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla motivazione devono essere puntuali: occorre indicare l'atto processuale preso in considerazione, l'elemento fattuale concreto incompatibile con la ricostruzione del giudice, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare come esso comprometta decisivamente la motivazione.
  • Il tempo trascorso dai fatti è elemento cruciale nella valutazione delle esigenze cautelari: per reati commessi anni prima il giudice deve fornire motivazione rigorosa e specifica per ritenere attuale il pericolo di reiterazione.
  • Per associazioni legate a reati di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) non può automaticamente applicarsi la presunzione di stabilità del sodalizio propria delle associazioni mafiose; è necessario dimostrare elementi attuali che attestino la persistenza di vincoli o comportamenti sintomatici di pericolosità.
  • L'assenza di precedenti, l'età avanzata e l'assenza di condotte successive rilevanti sono fattori che indeboliscono la sussistenza delle esigenze cautelari e devono essere valutati esplicitamente dal giudice; la mera frequentazione passata con esponenti del sodalizio non basta se non dimostrata come attuale.
  • Il diritto di non rispondere o singoli elementi non attuali (p.es. controlli risalenti nel tempo) non sono in sé idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

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