Cassazione Penale, Sentenza n. 3238/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati tributari ma aveva mantenuto le pene accessorie e disposto la confisca (diretta e per equivalente) del profitto. I motivi deducono violazione dell'art. 20 c.p. e dell'art. 157 c.p. (per la conservazione delle pene accessorie nonostante la prescrizione), nonché illegittima applicazione retroattiva della confisca per equivalente e delle disposizioni più recenti (art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e norme introdotte dal 2012/2015), violazione dell'art. 578-bis c.p.p. e del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole; contestano inoltre la carenza di motivazione e la violazione del contraddittorio nella statuizione sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle pene accessorie (che devono essere eliminate) perché le pene accessorie sono inapplicabili quando il reato è estinto per prescrizione (art. 20 c.p.). Ha altresì annullato senza rinvio la misura di confisca per equivalente, ritenuta sanzionatoria e non applicabile retroattivamente in forza della decisione delle Sezioni Unite che ha qualificato l'art. 578-bis (nella parte che consente la confisca per equivalente a reato prescritto) come norma con effetti anche sostanziali soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem. Ha invece annullato con rinvio la statuizione sulla confisca diretta, perché quella misura, pur potendo essere applicata anche per reati prescritti, richiede comunque un accertamento motivato degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e il pieno rispetto del contraddittorio; tale accertamento non è stato svolto e la decisione di appello era 'predibattimentale', con violazione del diritto al contraddittorio. Il giudizio è quindi: annullamento senza rinvio per pene accessorie e confisca per equivalente; annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame circa la confisca diretta.
Norme richiamate
art. 20 cod. pen.
Le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna e non possono essere mantenute quando il reato è estinto per prescrizione; pertanto vanno eliminate se il processo si conclude con estinzione per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Riferito come principio che la prescrizione estingue il reato e impedisce l'applicazione della pena; collegato all'argomento sulla inapplicabilità delle pene accessorie.
art. 322-ter cod. pen.
Norma collegata alla confisca per i reati tributari; la normativa sopravvenuta è stata ritenuta in continuità con precedenti disposizioni e rilevante per i profili di applicabilità temporale della confisca.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina aspetti tributari connessi alle sanzioni; i ricorrenti contestavano la sua applicazione retroattiva, osservazione esaminata dalla Corte nel quadro della continuità normativa con disposizioni precedenti.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Disciplina la confisca quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disposizione ha natura anche sostanziale e, perciò, la sua applicazione è soggetta al divieto di retroattività della legge penale sfavorevole; non può quindi essere applicata per fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando produce effetti punitivi (in particolare per la confisca per equivalente).
art. 200 cod. proc. pen.
Principio applicabile alla confisca diretta: disciplina l'efficacia temporale delle norme processuali; la confisca diretta è regolata in modo da non essere soggetta al divieto di retroattività in quanto priva di carattere sanzionatorio.
art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamata per stabilire la decorrenza temporale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per reati tributari commessi a partire dal 1° gennaio 2008; utile a chiarire continuità tra le norme succedutesi.
legge 6 novembre 2012, n. 190
Norma di modifica richiamata nella discussione sulla temporalità delle disposizioni in materia di confisca; la Corte ha escluso che l'operatività della confisca per equivalente dipenda esclusivamente dall'entrata in vigore di questa legge.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
inserisce le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.» nell'art. 578-bis
L'inserimento ha inciso sul perimetro dell'art. 578-bis; la Corte rileva che, per i reati antecedenti all'entrata in vigore della modifica, non può essere applicata la parte dell'art. 578-bis che ha effetti sostanziali sfavorevoli (confisca per equivalente).
art. 25 Cost.
Principio di legalità penale e divieto di retroattività in malam partem: utilizzato per escludere l'applicabilità retroattiva di norme con carattere sanzionatorio (come la confisca per equivalente disciplinata dall'art. 578-bis).
art. 7 CEDU
Richiamato nella contestazione sulla retroattività e sulla certezza del diritto penale; collegato al principio di divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli.
Massime di principio
- Se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, le pene accessorie conseguenti alla condanna non possono essere mantenute e devono essere eliminate (art. 20 c.p.).
- La confisca per equivalente, avendo carattere afflittivo/sanzionatorio, è soggetta al divieto di retroattività della legge penale sfavorevole e non può essere applicata ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che la prevedono come effetto di legge (interpretazione consolidata dalle Sezioni Unite sull'art. 578-bis).
- La confisca diretta non ha carattere sanzionatorio e, in linea di principio, può essere applicata anche per reati prescritti; tuttavia richiede un accertamento motivato degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e il rispetto del contraddittorio. In mancanza di tale accertamento o del contraddittorio, la misura può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
- Le modifiche normative che estendono o qualificano le misure ablative richiedono sempre attenzione alla loro efficacia temporale: occorre verificare se la normativa ha natura sostanziale o processuale e se produce effetti punitivi che attivano il divieto di retroattività in malam partem.
- Le statuizioni 'predibattimentali' in materia di confisca, ossia rese senza il necessario contraddittorio, sono vulnerabili e possono determinare l'annullamento della misura; il contraddittorio è requisito fondamentale per l'accertamento dei presupposti della confisca.
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