Sentenza n. 1949/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del permesso di costruire n. 101/2023 del 19.12.2023, successivamente pubblicato all'Albo pretorio, con cui il Dirigente, IV Dipartimento Programmazione Territoriale, del Comune di Verbania ha autorizzato il signor Gerhard Johannes Knapp alla realizzazione di una villa unifamiliare residenziale in esecuzione dello strumento urbanistico esecutivo approvato con DCC n. 134/2010 sul terreno sito in Verbania, via Monterosso, individuato al Catasto al foglio 48, mappali 684 e 686; - di ogni altro atto ivi richiamato, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente al procedimento e, in particolare, dell'autorizzazione n. 15/2023 con cui il Dirigente, IV Dipartimento Programmazione Territoriale, del Comune di Verbania ha autorizzato, ai sensi della l.r. n. 45/89, gli “interventi di trasformazione e/o modificazione del suolo finalizzati ai lavori” di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di una villa unifamiliare e autorizzazione agli interventi di trasformazione del suolo connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 101/2023, rilasciato il 19 dicembre 2023 dal Comune di Verbania per la realizzazione di una villa unifamiliare su un lotto compreso nel SUE approvato nel 2010, nonché l’autorizzazione n. 15/2023 relativa agli interventi di trasformazione del suolo. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 11 l. 241/1990, 12 d.P.R. 380/2001 e 5, comma 4, l.r. 18/1996, della convenzione urbanistica del 14 febbraio 2012 e un eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà: il titolo avrebbe consentito l’allaccio alla fognatura realizzata nell’ambito di un piano di lottizzazione limitrofo, in luogo della rete originariamente prevista dal SUE, senza previa modifica e riapprovazione di quest’ultimo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 12, 31 e 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il permesso non potesse essere rilasciato perché sul lotto insisteva un manufatto abusivo. In corso di causa ha inoltre chiesto l’acquisizione di documenti che assumeva non integralmente ostesi dal Comune, senza precisare quali fossero e senza proporre i preannunciati motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza istruttoria: la richiesta di acquisizione documentale era generica, non individuava i documenti mancanti né spiegava la loro necessità, e non poteva essere utilizzata per introdurre surrettiziamente una contestazione relativa a un asserito diniego parziale di accesso. Ha ritenuto la causa sufficientemente istruita e ha prescisso dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, decidendo il merito. Ha rigettato il primo motivo perché il progetto fognario originario era stato modificato già nella fase di approvazione definitiva del SUE, quando il Comune aveva accolto l’osservazione della proponente e sostituito la tavola progettuale con la versione che consentiva la fognatura comune con il piano limitrofo. La successiva variante esecutiva della rete realizzata dalla società lottizzante giustificava il riferimento, nel progetto del 2023, allo stato effettivo della fognatura; non occorreva quindi modificare e riapprovare il SUE. Ha rigettato il secondo motivo perché il piccolo box abusivo, privo di relazione con il progetto della villa, era stato oggetto di ordinanza di demolizione del 15 febbraio 2024, prontamente ottemperata. Ricorso respinto; spese a carico del ricorrente, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuno tra Comune e controinteressato, in aggiunta a quanto già liquidato per la fase cautelare. Respinta la richiesta del controinteressato di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi concreti di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’impugnato permesso di costruire sia stato rilasciato in violazione dello strumento urbanistico esecutivo approvato nel 2010 dal Comune (il c.d. piano Master), in quanto non prevederebbe più la realizzazione della fognatura stabilita dal predetto piano (sia nella versione originaria di cui all’allegato 2, sia nella versione modificata di cui alla tavola 3.4 rev. 1), consentendo l’allaccio alla fognatura realizzata nell’ambito del piano di lottizzazione di un’area limitrofa (il c.d. piano La Vigna).
La norma è indicata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma; la censura è decisa sulla base della ricostruzione dell’approvazione del SUE e del progetto fognario.
art. 12 d.P.R. 380/2001
Ciò significa che il progetto originario della rete fognaria cui fa riferimento il ricorrente, in realtà, era già stato superato nella fase di definitiva approvazione del SUE presentato da Master S.r.l., consentendosi l’allaccio alla rete fognaria prevista dal piano di lottizzazione presentato da La Vigna S.r.l.
Il rilascio del titolo edilizio è compatibile con il SUE quando il progetto approvato definitivamente consente già l’allaccio alla rete fognaria del piano limitrofo; la decisione non individua una necessità di previa modifica e riapprovazione del piano.
art. 5, comma 4, l.r. 18/1996
Tale osservazione è stata accolta dall’Amministrazione con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 02.12.2010 (docc. 5 e 7 del Comune), che ha definitivamente approvato il SUE, sostituendo la tav. 3.4 con la tav. 3.4. rev. 1, come richiesto dalla proponente.
La disposizione è stata invocata nel primo motivo, ma il giudice non ne ricava una specifica interpretazione; decide la censura accertando che la modifica del progetto fognario era già stata recepita nell’approvazione definitiva del SUE.
art. 4 della convenzione urbanistica del 14 febbraio 2012
Non può, quindi, condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la modifica del tracciato fognario rispetto a quanto inizialmente previsto dal SUE Master avrebbe richiesto la previa modifica e riapprovazione di tale piano, prima di poter rilasciare il permesso di costruire in favore del controinteressato.
La decisione esclude che, nel caso concreto, la disciplina convenzionale imponesse una nuova approvazione del SUE, poiché l’allaccio alla rete fognaria comune risultava già consentito dal piano definitivamente approvato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
In ogni caso, tale manufatto abusivo è stato oggetto di ordinanza di demolizione n. 94 del 15.02.2024, prontamente ottemperata dal controinteressato (cfr. doc. 20 e 21 del Comune).
La presenza del manufatto abusivo non rendeva illegittimo il permesso relativo alla villa nel caso concreto: si trattava di un manufatto distinto dal progetto assentito ed era stato demolito in ottemperanza all’ordinanza.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il manufatto abusivo in questione è, infatti, un box in metallo di dimensioni ridotte, realizzato su una platea in cemento armato, che non ha nessuna relazione con il progetto edilizio presentato dal controinteressato ed assentito dall’Amministrazione comunale (che prevede la realizzazione di una villa unifamiliare sul lotto in questione).
La decisione non formula una specifica interpretazione dell’accertamento di conformità; esclude la fondatezza della censura per la distinta natura del box rispetto all’intervento assentito e per la successiva demolizione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Nel corso dell’udienza pubblica del 23.04.2026, è stato concesso un rinvio della trattazione del merito in quanto il difensore del ricorrente ha dichiarato di dover esaminare la documentazione recentemente acquisita dal Comune a seguito di accesso agli atti, riservandosi la proposizione di eventuali motivi aggiunti.
La disposizione è menzionata per le memorie depositate dalle parti; la decisione non ne espone una specifica interpretazione.
art. 96 c.p.c.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria, invocata dal controinteressato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non emergendo dagli atti di causa elementi concreti e specifici che depongano per una sua condotta processuale connotata da evidente mala fede o colpa grave e, dunque, caratterizzata dalla consapevolezza della manifesta infondatezza della propria azione ovvero dalla macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza.
La condanna per lite temeraria richiede elementi concreti e specifici da cui risulti mala fede o colpa grave, riconducibili alla consapevolezza della manifesta infondatezza dell’azione o alla macroscopica violazione della diligenza ordinaria.
Massime di principio
- Quando il progetto di uno strumento urbanistico esecutivo è modificato e approvato definitivamente dall’amministrazione in modo da consentire l’allaccio a una rete fognaria comune con un piano attuativo limitrofo, il permesso edilizio attuativo può fare riferimento a tale soluzione senza una nuova modifica e riapprovazione dello strumento, se la rete concretamente realizzata è coerente con quella soluzione approvata.
- La presenza sul lotto di un manufatto abusivo distinto dal progetto edilizio assentito non comporta, di per sé, l’illegittimità del permesso relativo a tale progetto; nel caso deciso, il manufatto era inoltre stato demolito in ottemperanza all’ordinanza comunale.
- Una richiesta istruttoria di acquisizione documentale è inammissibilmente generica quando non individua i documenti richiesti e non chiarisce la loro rilevanza e necessità ai fini della decisione; un asserito diniego di accesso non può essere introdotto surrettiziamente nel giudizio relativo a un diverso atto.
- La condanna per lite temeraria richiede elementi concreti e specifici che dimostrino mala fede o colpa grave, ossia la consapevolezza della manifesta infondatezza dell’azione o una macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza.
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