Cassazione Civile, Sentenza n. 7846/2020 del 16/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro relativa a un atto riguardante la vendita di un immobile soggetto al vincolo previsto dalla L. n. 1089 del 1939. La compravendita era stata preceduta da un preliminare del 3 novembre 2010; con atto pubblico del 29 aprile 2011 la vendita era stata sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione; con successivo atto pubblico del 12 luglio 2011 le parti avevano riconosciuto l'avveramento della condizione e quietanzato il pagamento del prezzo. Il prezzo era di Euro 1.200.000,00, con un acconto versato alla stipula dell'atto pubblico e il residuo di Euro 999.951,32 corrisposto all'avveramento della condizione. La CTP di Roma aveva accolto l'impugnazione del contribuente e la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata, sostenendo che la quietanza del saldo, non rilasciata nello stesso atto contenente la disposizione cui si riferiva, costituiva un atto distinto dal preliminare e dal contratto definitivo e doveva essere assoggettata all'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo. Ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986 per le quietanze opera quando esse siano rilasciate nello stesso atto che contiene la disposizione cui si riferiscono; poiché la quietanza del saldo era contenuta nell'atto del 12 luglio 2011, distinto dal preliminare e dall'atto di compravendita, l'esenzione non si applicava. La quietanza era quindi soggetta, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, all'aliquota dello 0,50% sul prezzo residuo di Euro 999.951,32. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 21, comma 3
Sulla, base della normativa esposta consegue che non essendo stata prodotta la quietanza contestualmente all’atto documentate l’obbligazione cui la quietanza si riferisce, non può trovare applicazione l’esonero dall’imposta previsto dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3, restando dovuta, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, la tassazione nella misura dello 0,50% del valore del prezzo residuo corrisposto in sede di stipula dell’atto di riconoscimento di avveramento della condizione in data 12.7.2011, dovendo considerarsi tale contratto come un atto distinto rispetto al preliminare e all’atto di compravendita.
L'esenzione per la quietanza richiede che questa sia rilasciata contestualmente, nello stesso atto, alla disposizione cui si riferisce; se è inserita in un atto distinto, l'esenzione non si applica.
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, parte prima, art. 6
Sulla, base della normativa esposta consegue che non essendo stata prodotta la quietanza contestualmente all’atto documentate l’obbligazione cui la quietanza si riferisce, non può trovare applicazione l’esonero dall’imposta previsto dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3, restando dovuta, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, la tassazione nella misura dello 0,50% del valore del prezzo residuo corrisposto in sede di stipula dell’atto di riconoscimento di avveramento della condizione in data 12.7.2011, dovendo considerarsi tale contratto come un atto distinto rispetto al preliminare e all’atto di compravendita.
La quietanza contenuta in un atto distinto da quello che documenta l'obbligazione cui si riferisce è soggetta all'imposta di registro prevista dall'art. 6 della Tariffa, nella misura dello 0,50% del valore del prezzo residuo quietanzato.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta di registro prevista per le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene la disposizione cui si riferiscono non si estende alla quietanza inserita in un atto distinto, anche quando essa riguardi il pagamento del prezzo dovuto in base a una compravendita documentata con atti precedenti.
- La quietanza contenuta in un atto autonomo rispetto al preliminare e all'atto di compravendita è assoggettata all'aliquota dello 0,50% prevista dall'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, applicata al valore della somma quietanzata.
Come è indicizzato
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