Cassazione Civile, Ordinanza n. 14666/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società cessionaria di crediti otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda ospedaliera per il pagamento di forniture di beni sanitari e medicali. L'ente proponeva opposizione, sostenendo in sintesi che: i contratti sottostanti sarebbero stati nulli per difetto di forma scritta e per altre carenze formali/sostanziali; mancava la prova della copertura della spesa; l'ente sarebbe soggetto alla disciplina della contabilità di Stato e dei contratti pubblici; le forniture rientrerebbero nel codice dei contratti pubblici; la sentenza d'appello avrebbe motivato in modo apparente o omesso di pronunciarsi su alcune questioni. La Corte d'appello aveva invece confermato, per quanto rileva, la condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, ritenendo che i crediti ceduti derivassero da compravendite già eseguite e quindi esaurite, con conseguente opponibilità della cessione dalla notifica e assorbimento delle ulteriori questioni sull'adesione dell'ente e sull'art. 117 del codice dei contratti pubblici. In cassazione l'ente articolava sette motivi, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché, quanto ai primi due, introducevano questioni di nullità non dedotte in appello e comunque implicanti nuovi accertamenti di fatto; quanto agli altri cinque, non censuravano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi dell'applicabilità del codice dei contratti pubblici a questioni dichiarate assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non corrispondenti a censure mosse alla sentenza d'appello e perché introducevano, per la prima volta in cassazione, questioni di nullità del rapporto contrattuale che richiedevano accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal terzo al settimo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla natura già esaurita delle compravendite da cui derivavano i crediti, ritenendo perciò non necessaria l'adesione dell'ente e assorbite le ulteriori questioni sul codice dei contratti pubblici. È stato inoltre rilevato che il controricorso era tardivo e quindi inammissibile, con conseguente mancata statuizione sulle spese. È stato infine dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 633 ss. c.p.c.
richiamati come base del procedimento monitorio
art. 370 c.p.c.
nel testo novellato, il controricorso va depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso; non è più richiesta la notifica del controricorso
art. 156 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per la nullità della decisione o del procedimento
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta errata percezione delle prove e all'asserita illogicità della motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità o motivazione apparente della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito della motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova
art. 645 c.p.c.
richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440
invocati dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta e altre condizioni nei rapporti con la P.A.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440
richiamato come norma sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione; la Corte d'appello l'aveva ritenuta non applicabile all'ente in quanto non amministrazione statale
art. 70 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440
richiamato in relazione alla cessione di crediti derivanti da appalto, somministrazione e fornitura; la Corte d'appello l'aveva escluso per difetto del requisito della durata
art. 49 legge 23 dicembre 1978, n. 833
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli enti sanitari
art. 1 d.lgs. 165/2001
invocato per qualificare l'azienda ospedaliera come amministrazione pubblica
d.lgs. 50/2016
invocato per sostenere l'applicabilità del codice dei contratti pubblici alle forniture sanitarie
d.l. 25 novembre 1989 n. 382, art. 5, comma 1, conv. in L. 25 gennaio 1990 n. 8
richiamato per sostenere l'applicabilità della contabilità di Stato alle aziende sanitarie
artt. 25 e 26 l.r. Sicilia n. 69/1981
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'applicabilità delle norme di contabilità pubblica
art. 117 d.lgs. 163/2006
richiamato in relazione all'efficacia e opponibilità delle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto se non rifiutate entro 45 giorni
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
art. 96 c.p.c.
invocato dalla resistente per responsabilità processuale aggravata, ma non applicato per difetto dei presupposti
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già assorbite o non decisorie.
- La nullità del contratto, pur rilevabile d'ufficio, non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione quando richieda nuovi accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
- Il rilievo officioso della nullità è precluso quando sulla validità del rapporto si sia formato giudicato, anche implicito, per mancata contestazione specifica nei gradi di merito.
- Le doglianze di omessa pronuncia non possono essere formulate in modo astratto o generico, ma devono colpire la questione effettivamente decisiva non assorbita dalla sentenza.
- Nel giudizio di cassazione introdotto con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso si perfeziona con il deposito entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso; il deposito tardivo determina inammissibilità dell'atto.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in camera di consiglio e il controricorso è tardivo, non vi è spazio per statuizioni sulle spese in favore del resistente che non si sia ritualmente costituito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14630/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14635/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14638/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14639/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →