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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14666/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società cessionaria di crediti otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda ospedaliera per il pagamento di forniture di beni sanitari e medicali. L'ente proponeva opposizione, sostenendo in sintesi che: i contratti sottostanti sarebbero stati nulli per difetto di forma scritta e per altre carenze formali/sostanziali; mancava la prova della copertura della spesa; l'ente sarebbe soggetto alla disciplina della contabilità di Stato e dei contratti pubblici; le forniture rientrerebbero nel codice dei contratti pubblici; la sentenza d'appello avrebbe motivato in modo apparente o omesso di pronunciarsi su alcune questioni. La Corte d'appello aveva invece confermato, per quanto rileva, la condanna al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, ritenendo che i crediti ceduti derivassero da compravendite già eseguite e quindi esaurite, con conseguente opponibilità della cessione dalla notifica e assorbimento delle ulteriori questioni sull'adesione dell'ente e sull'art. 117 del codice dei contratti pubblici. In cassazione l'ente articolava sette motivi, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché, quanto ai primi due, introducevano questioni di nullità non dedotte in appello e comunque implicanti nuovi accertamenti di fatto; quanto agli altri cinque, non censuravano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi dell'applicabilità del codice dei contratti pubblici a questioni dichiarate assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non corrispondenti a censure mosse alla sentenza d'appello e perché introducevano, per la prima volta in cassazione, questioni di nullità del rapporto contrattuale che richiedevano accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal terzo al settimo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla natura già esaurita delle compravendite da cui derivavano i crediti, ritenendo perciò non necessaria l'adesione dell'ente e assorbite le ulteriori questioni sul codice dei contratti pubblici. È stato inoltre rilevato che il controricorso era tardivo e quindi inammissibile, con conseguente mancata statuizione sulle spese. È stato infine dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    richiamati come base del procedimento monitorio

  • art. 370 c.p.c.

    nel testo novellato, il controricorso va depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso; non è più richiesta la notifica del controricorso

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per la nullità della decisione o del procedimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta errata percezione delle prove e all'asserita illogicità della motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità o motivazione apparente della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo

  • artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440

    invocati dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta e altre condizioni nei rapporti con la P.A.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440

    richiamato come norma sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione; la Corte d'appello l'aveva ritenuta non applicabile all'ente in quanto non amministrazione statale

  • art. 70 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440

    richiamato in relazione alla cessione di crediti derivanti da appalto, somministrazione e fornitura; la Corte d'appello l'aveva escluso per difetto del requisito della durata

  • art. 49 legge 23 dicembre 1978, n. 833

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli enti sanitari

  • art. 1 d.lgs. 165/2001

    invocato per qualificare l'azienda ospedaliera come amministrazione pubblica

  • d.lgs. 50/2016

    invocato per sostenere l'applicabilità del codice dei contratti pubblici alle forniture sanitarie

  • d.l. 25 novembre 1989 n. 382, art. 5, comma 1, conv. in L. 25 gennaio 1990 n. 8

    richiamato per sostenere l'applicabilità della contabilità di Stato alle aziende sanitarie

  • artt. 25 e 26 l.r. Sicilia n. 69/1981

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'applicabilità delle norme di contabilità pubblica

  • art. 117 d.lgs. 163/2006

    richiamato in relazione all'efficacia e opponibilità delle cessioni di crediti da corrispettivo di appalto se non rifiutate entro 45 giorni

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, co. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 96 c.p.c.

    invocato dalla resistente per responsabilità processuale aggravata, ma non applicato per difetto dei presupposti

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già assorbite o non decisorie.
  • La nullità del contratto, pur rilevabile d'ufficio, non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione quando richieda nuovi accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.
  • Il rilievo officioso della nullità è precluso quando sulla validità del rapporto si sia formato giudicato, anche implicito, per mancata contestazione specifica nei gradi di merito.
  • Le doglianze di omessa pronuncia non possono essere formulate in modo astratto o generico, ma devono colpire la questione effettivamente decisiva non assorbita dalla sentenza.
  • Nel giudizio di cassazione introdotto con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso si perfeziona con il deposito entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso; il deposito tardivo determina inammissibilità dell'atto.
  • Quando il giudizio di legittimità è definito in camera di consiglio e il controricorso è tardivo, non vi è spazio per statuizioni sulle spese in favore del resistente che non si sia ritualmente costituito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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