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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06307/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia riguarda il rapporto avente ad oggetto l’uso di alcuni locali e magazzini situati in aeroporto, regolato da convenzioni triennali rinnovate più volte e da ultimo stipulate il 13 giugno 2005. La società utilizzatrice ha chiesto in via principale l’accertamento di un rinnovo tacito per facta concludentia del rapporto, sostenendo il diritto a continuare il godimento dei locali; in subordine ha chiesto la qualificazione del rapporto come locazione commerciale, con applicazione della disciplina di cui all’art. 27 l. n. 392/1978 e conseguente durata fino al 13 giugno 2011. La società concessionaria si è opposta e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di somme per occupazione senza titolo e per ulteriore indennità di occupazione. Il Tribunale ha rigettato le domande della società utilizzatrice e la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale, ha condannato la società utilizzatrice al pagamento di euro 160.795,28. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) erronea esclusione della vessatorietà della clausola che vietava proroghe o rinnovi taciti; 2) erronea affermazione della necessità della forma scritta per il rinnovo e omesso esame di comportamenti concludenti e di documenti; 3) erroneo accoglimento dell’appello incidentale e della domanda risarcitoria/indennitaria della concedente, assumendo che non fosse stata richiesta nei termini ritenuti dalla Corte e che si fosse fatto riferimento a parametri non applicabili; 4) violazione delle regole sulle domande nuove in appello e dedotta rinuncia/acquiescenza della concedente sulla domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la vessatorietà della clausola che impediva rinnovi taciti, rilevando che il divieto di tacito rinnovo opera bilateralmente e non attribuisce un vantaggio unilaterale al predisponente. Sul secondo motivo ha ritenuto in parte corretta la censura solo quanto all’erronea affermazione che il divieto di rinnovo tacito implichi necessariamente la forma scritta per un nuovo accordo, ma ha comunque dichiarato il motivo inammissibile perché la sentenza di merito era sorretta anche da una ratio autonoma e non censurata, basata sull’inesistenza di un accordo tra le parti e sulla volontà della concedente di non rinnovare il rapporto. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la censura perché non coglieva la ratio della decisione di merito: la Corte d’appello aveva ritenuto che la concedente avesse domandato il risarcimento del danno per occupazione sine titulo, parametrandolo in misura inferiore al canone concessorio, pur potendo eventualmente invocare la clausola penale. Sul quarto motivo ha ritenuto il motivo confuso, poco chiaro e privo di decisività, non emergendo una vera differenza tra domande originarie e conclusioni in appello incidentale, e comunque non risultando superata la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    La clausola è vessatoria solo se attribuisce un vantaggio unilaterale al predisponente o impone particolari oneri all’aderente; il semplice divieto bilaterale di tacito rinnovo non integra, di per sé, clausola vessatoria.

  • art. 27 l. n. 392/1978

    Richiamato come disciplina invocata dalla parte ricorrente per la qualificazione del rapporto come locazione commerciale, ma esclusa in fatto e in diritto dalla Corte di merito.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per sostenere la validità di un rinnovo fondato sul comportamento delle parti; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato perché la Corte territoriale ha escluso in fatto la formazione dell’accordo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per denunciare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non è stata accolta.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla corretta applicazione della legge al caso concreto; la censura non è stata accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare il governo della prova; la Corte ha escluso l’ammissibilità di una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura relativa a documenti e atti processuali è stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 1597 c.c.

    La disdetta successiva alla tacita rinnovazione può impedire soltanto una nuova rinnovazione, ma non incide su un rinnovo già perfezionato; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso in fatto che il rinnovo si fosse formato.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’inammissibilità di domande nuove in appello; la censura è stata ritenuta non decisiva o comunque non correttamente prospettata.

  • art. 186 bis c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione della vicenda processuale relativa a provvedimenti monitori/anticipatori richiesti in primo grado.

  • art. 186 ter c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione della vicenda processuale relativa a provvedimenti monitori/anticipatori richiesti in primo grado.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato nel contesto del danno da ritardata restituzione del bene; la Corte d’appello ha ritenuto dovuta un’indennità per occupazione sine titulo parametrata al canone concessorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma evocata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la manifesta infondatezza o non decisività di un motivo formulato in modo confuso e poco chiaro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Una clausola che vieti il rinnovo tacito o automatico del rapporto non è, di per sé, vessatoria ex art. 1341, comma 2, c.c., se opera in modo bilaterale e non attribuisce un vantaggio unilaterale al predisponente né impone un onere soltanto all’aderente.
  • Per configurare la rinnovazione o prosecuzione del rapporto non è sufficiente invocare in astratto comportamenti concludenti: occorre che il giudice di merito accerti in fatto la formazione di un accordo, mentre in sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio.
  • Se la sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma e non censurata, il motivo di ricorso che colpisce solo una delle rationes è inammissibile perché non può incidere sull’esito della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione le censure su documenti e atti processuali devono rispettare puntualmente l’onere di specifica indicazione previsto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito qualifica la domanda della parte come richiesta di risarcimento/indennità per occupazione sine titulo, il motivo di legittimità che ne contesti la base deve confrontarsi con tale effettiva ratio decidendi e non con una diversa ricostruzione della domanda medesima.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeMoraImpugnazioni
RamiContrattiLocazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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