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Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Bari, Sezione 3

per la condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria, che si quantifica in complessivi € 23.617,00 o in quell’altra diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.

Giustizia amministrativa202300590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancato esercizio di un'attività amministrativa obbligatoria, dal quale i ricorrenti assumevano derivare un danno ingiusto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto una domanda di condanna del Comune di Bari al risarcimento del danno derivante dal mancato esercizio di un'attività amministrativa obbligatoria, quantificato in € 23.617,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Nel corso del giudizio hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, in ragione di vicende sopravvenute, tra cui pronunce del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, della Corte d'appello di Bari e del TAR Puglia. Hanno chiesto la compensazione delle spese, cui il Comune non si è opposto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione nel merito a seguito delle vicende sopravvenute. Non è stata quindi esaminata la fondatezza della domanda risarcitoria né sono stati decisi i motivi sostanziali della controversia. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta dei ricorrenti e alla mancata opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore esplicitazione del suo contenuto applicativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione nel merito a seguito di vicende sopravvenute, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il giudice accerta che nulla osti a tale pronuncia.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito della domanda e dei relativi motivi.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando il ricorrente rinuncia alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse e la parte resistente non si oppone alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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