Sentenza n. 1614/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 24 febbraio 2025, notificato all’interessato a mezzo p.e.c.; - della relazione esplicativa redatta dal tecnico incaricato del 3° Reparto Infrastrutture di Milano in data 21 gennaio 2025; - del verbale di determinazione dei valori per la definizione del canone del 3° Reparto Infrastrutture; - del provvedimento di decorrenza canone emanato lettera n. -OMISSIS- 10 marzo 2025 del 3° Reparto infrastrutture; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione dell'ex alloggio di servizio, con i relativi atti presupposti e il provvedimento di decorrenza del canone
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la rideterminazione del canone di occupazione dell'abitazione in cui vive, adottata ai sensi del d.m. 16 marzo 2011, deducendo l'errata applicazione dei criteri di calcolo. In particolare, ha contestato la contraddittorietà tra la relazione esplicativa del 2014, posta a base del precedente ricalcolo, e quella del 2025, entrambe fondate sull'individuazione delle quotazioni OMI ma recanti una diversa valutazione dello stato conservativo dell'immobile. Secondo il ricorrente, il miglioramento della valutazione nel 2025 sarebbe illogico, considerato il decorso di undici anni e la maggiore vetustà dell'immobile. Ha inoltre dedotto una confusione tra la valutazione del coefficiente K1 e quella dello stato conservativo previsto dalle tabelle OMI, nonché l'erronea attribuzione del coefficiente K4 nella misura di 1,05. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato una nota dalla quale risultava l'annullamento in autotutela della rideterminazione del canone e di tutti gli atti connessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, infatti, il Ministero della Difesa ha annullato in autotutela la rideterminazione del canone e gli atti connessi, facendo venir meno, allo stato, la pretesa impositiva nei confronti del ricorrente. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative ai criteri OMI, ai coefficienti K1 e K4 o alla valutazione dello stato conservativo dell'immobile, precisando che l'annullamento non risolveva definitivamente la complessa vicenda sostanziale sottostante. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
d.m. 16 marzo 2011
Il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi di questo decreto ministeriale, che disciplinava i criteri di determinazione del canone di occupazione dell'alloggio di servizio; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e degli atti connessi, quando determina il venir meno della pretesa amministrativa fatta valere nei confronti del ricorrente, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende improcedibile il ricorso, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una soluzione definitiva della vicenda sostanziale sottostante né una pronuncia sulla legittimità originaria dell'atto annullato in autotutela.
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