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Sentenza

Sentenza n. 3900/2026 - Roma, Sezione 4Q

per la declaratoria del diritto del minore all’attribuzione, per l’a. s. 2022-2023, della copertura integrale delle ore curricolari, tramite docenza di sostegno, con rapporto 1 a 1, quale necessità certificata dalla Diagnosi funzionale del 23.09.2022; o comunque, in subordine, del diritto a usufruire di un insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze educative correlate al suo status di disabilità grave, certificata, riconosciuta e incontestata; con contestuale condanna o declaratoria dell'obbligo delle PP.AA. convenute a predisporre celermente la necessaria organizzazione scolastica, onde assicurare al ricorrente l’assegnazione delle ore di sostegno a completamento dell’orario scolastico, sin d’ora con assegnazione di un termine per l’ottemperanza e con nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza; e per l’annullamento del PEI a. s. 2022-2023 dell’ISC “Don Giussani”, attributivo di 16 ore di sostegno, come integrato dalla successiva nota della Dirigente scolastica del 30.11.2022, dalla quale si evince l’attribuzione di ulteriori 3 ore di sostegno per l'anno 2022-2023, per un totale di 19 ore su 27 ore curricolari; nonché per l’annullamento dell’eventuale presupposto provvedimento, non conosciuto, dell'Ufficio scolastico competente per territorio e di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per annullamento, quale atto presupposto, del Decreto interministeriale MIUR- MEF n. 182 del 29.12.2020, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 3 sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e dei relativi allegati e in particolare: dell'allegato B) - Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 d.lgs. n. 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; dell'allegato C) - Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento; dell'allegato C1) - Tabella fabbisogno risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza; del modello di PEI per la scuola primaria; e di ogni ulteriore atto presupposto, precedente, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto; e per il risarcimento del danno in via equitativa;

Giustizia amministrativa202215809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI dell'anno scolastico 2022-2023, con assegnazione di 16 ore di sostegno, successivamente incrementate a 19 su 27 ore curricolari, nonché gli atti presupposti e il decreto interministeriale n. 182/2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto del minore, affetto da disabilità grave, alla copertura integrale dell'orario curricolare mediante docente di sostegno, anche con rapporto 1 a 1, o comunque all'assegnazione delle ore corrispondenti alle effettive esigenze educative documentate. Contestavano il PEI 2022-2023, i verbali del GLO, il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale che aveva disposto ulteriori tre ore di sostegno e la nota della dirigente scolastica, deducendo la violazione dei diritti fondamentali del minore disabile, delle disposizioni costituzionali e della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017 e dei principi di partecipazione, leale collaborazione, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa. Deducevano inoltre eccesso di potere per travisamento, sviamento, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà del PEI e del procedimento di determinazione delle ore. In via derivata e autonoma impugnavano il decreto interministeriale n. 182/2020 e i relativi allegati, sostenendone il contrasto con i principi costituzionali, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con il d.lgs. n. 66/2017. Era stato inizialmente assegnato un sostegno di 16 ore su 27, poi elevato a 19 ore; nel gennaio 2026 i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 4 gennaio 2026. Non ha quindi esaminato nel merito né la legittimità del PEI e degli atti di assegnazione delle ore di sostegno, né le censure rivolte al decreto interministeriale n. 182/2020, né la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, applicata dal TAR per il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria in modalità telematica.

  • artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost.

    Invocati dai ricorrenti a tutela dei diritti fondamentali del minore con disabilità, ma non esaminati nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 1, 2, 3, 8, 12 e 16 l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Invocati dai ricorrenti in materia di tutela, integrazione e inclusione scolastica delle persone con disabilità; le relative censure non sono state esaminate.

  • artt. 1, 2, 3 e 14, comma 1, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66

    Richiamati dai ricorrenti in relazione all'inclusione scolastica e all'assegnazione delle misure di sostegno; il TAR non ha deciso tali questioni nel merito.

  • art. 18 d.m. interministeriale n. 182/2020

    Impugnato dai ricorrenti quale disposizione dell'atto generale presupposto ritenuta lesiva dei criteri di assegnazione del sostegno; la censura è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 7 e 24, ratificata con l. n. 18/2009

    Invocata a sostegno del diritto all'inclusione scolastica del minore con disabilità; non scrutinata dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse determina l'improcedibilità della domanda, senza decisione sul merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il sopravvenuto venir meno dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati e le domande connesse, incluse quelle rivolte contro atti presupposti e la domanda risarcitoria, salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina processuale applicabile.
  • In presenza di una particolare situazione processuale e sostanziale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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