Sentenza n. 482/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 6 del 13.8.2024, notificata in pari data, avente ad oggetto l’ordine di demolire/rimuovere le opere abusivamente realizzate e di liberare l’area indebitamente utilizzata ripristinando lo stato dei luoghi e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimozione di opere e manufatti collocati abusivamente su area demaniale marittima esterna alla concessione, con intimazione al pagamento dell’indennizzo per occupazione senza titolo e dell’imposta regionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area di 105 mq, ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione e rimozione di lettini, ombrelloni, statue, un portale con recinzione in legno, un pozzetto, un impianto di irrigazione, pali illuminanti, una perimetrazione in incannucciato e una doccia, nonché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi. L’ordinanza contestava l’utilizzazione non autorizzata di aree demaniali marittime esterne alla concessione e ingiungeva inoltre il pagamento di euro 9.676,50 a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva, oltre a euro 967,65 di imposta regionale. Le opere erano state qualificate dall’amministrazione come abusiva occupazione di spazio demaniale e variazione non autorizzata delle opere ai sensi dell’art. 1161 del Codice della navigazione e dell’art. 24 del relativo regolamento; l’amministrazione aveva inoltre ritenuto superflua la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato. La ricorrente ha dedotto di avere immediatamente rimosso le opere, sostenendo che il pozzetto fosse necessario per ragioni igienico-sanitarie, che l’illuminazione fosse funzionale alla frequentazione da parte di persone disabili, che il deposito di materiali fosse imputabile a vandali, che le piante avessero funzione di dissuasione dal parcheggio abusivo e che il deposito di ombrelloni e lettini fosse temporaneo e funzionale al loro lavaggio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto all’ingiunzione demolitoria, ha rilevato che la ricorrente aveva prestato acquiescenza, avendo ammesso di avere rimosso spontaneamente le opere realizzate senza titolo. Quanto all’intimazione di pagamento, che costituiva il profilo cui la ricorrente manteneva interesse, il Collegio ha ritenuto che l’indennizzo per l’occupazione abusiva fosse dovuto, poiché l’utilizzazione riguardava spazi esterni all’area oggetto della concessione e tale circostanza non era stata specificamente contestata. La funzionalità dei manufatti rispetto all’attività esercitata in concessione non escludeva l’abusività dell’occupazione: la concessionaria avrebbe dovuto previamente ottenere l’assenso all’ampliamento della concessione per poter collocare opere o materiali nelle aree ulteriori. In mancanza di tale titolo, l’uso degli spazi doveva qualificarsi come abusivo e legittimava la richiesta delle somme indicate nell’ordinanza. L’amministrazione non si è costituita; il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1161 Codice della navigazione
costituiscono abusiva occupazione di spazio demaniale
La collocazione senza titolo di opere o materiali su spazi demaniali marittimi integra abusiva occupazione.
art. 24 regolamento del Codice della navigazione
variazioni di opere non autorizzate
Le variazioni o opere realizzate nell’ambito dell’utilizzazione demaniale richiedono la preventiva autorizzazione.
d.lgs. 42/2004
È richiamato nell’ordinanza per l’esistenza di vincoli paesaggistici gravanti sull’area demaniale marittima, ma non costituisce il fondamento specificamente analizzato nella decisione.
P.P.T.R. Puglia
È richiamato nell’ordinanza per i vincoli paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici presenti sull’area, senza una specifica valutazione autonoma nella sentenza.
Massime di principio
- Il concessionario demaniale non può utilizzare, né collocarvi opere o materiali, aree esterne a quelle comprese nella concessione senza previamente ottenere l’assenso all’ampliamento o un autonomo titolo autorizzatorio.
- La funzionalità di opere o attrezzature rispetto all’attività esercitata in concessione non esclude l’abusività dell’occupazione di spazi demaniali ulteriori rispetto all’area assentita.
- L’indennizzo per l’occupazione abusiva di beni demaniali marittimi è dovuto quando l’utilizzazione di spazi esterni alla concessione avvenga senza titolo, anche se l’uso sia asseritamente temporaneo o strumentale all’attività autorizzata.
- La rimozione spontanea delle opere contestate può integrare acquiescenza all’ingiunzione demolitoria, senza far venir meno l’interesse alla contestazione dell’autonoma pretesa patrimoniale relativa all’occupazione abusiva.
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