Sentenza n. 2520/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’ottemperanza quanto riguarda il ricorso introduttivo: alla sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, con la quale, accogliendo in parte qua il ricorso n. R.G. 5783/23, il Tribunale ha annullato: i) la deliberazione n. 73 del 28/7/2023, con la quale la Giunta comunale del Comune di Pomigliano d''Arco aveva modificato la struttura organizzativa suddividendo l''originario Settore n. 6 “Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile”, nei due Settori n. 6, “Pianificazione del Territorio”, e n. 7, “Sviluppo Sostenibile”; ii) la deliberazione di n. 89 dell''8/9/2023, con la quale la Giunta comunale aveva approvato il “piano integrato dell''attività e dell''organizzazione” (PIAO) 2023/2025, nonché avverso e per la declaratoria di nullità e/o per l''annullamento 1 – della deliberazione n. 55 del 5/3/2024, con la quale la Giunta comunale ha approvato il “piano integrato dell''attività e dell''organizzazione” (PIAO) 2024/2026, nella parte in cui: i) convalida l''istituzione del Settore 6 “Pianificazione urbanistica” e del Settore 7 “Sviluppo del territorio”, e cioè la «misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali» disposta con deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, annullata da codesto ecc.mo Tribunale con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, e ii) prevede la loro copertura mediante concorso pubblico per l''assunzione di due dirigenti tecnici; 2.– della deliberazione n. 18 del 29/1/2024, pubblicata per 15 gg. consecutivi sull''Albo Pretorio on line il 1°/2/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 3.– della determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l''assunzione di due dirigenti tecnici in luogo di un solo dirigente tecnico; 4. – della deliberazione di G.C. n. 66 del 19/3/2024, con la quale è stato dato atto di indirizzo di non dover procedere all''espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell''art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 5.– determinazione dirigenziale n. 157 del 5/4/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 6.– determinazione dirigenziale n. 160 del 5/4/2024, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice e sono state impegnate le somme per i compensi dei suoi componenti, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 7.- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso il verbale n. 12 della seduta del Consiglio comunale del 14/3/2024, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIRPUBBLICA (FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO) il 14\11\2024: avverso e per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 348 del 28/8/2024, concernente la presa d’atto dei lavori della Commissione, è stata approvata la graduatoria finale ed è stata disposta la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti tecnici indetto con determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024; – del decreto sindacale n. 39 del 29/8/2024, con il quale il Vicesindaco ha conferito all’ing. Domenico Maiello, vincitore del concorso, l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Pianificazione del territorio e sviluppo economico”; – del decreto sindacale n. 40 del 29/8/2024, con il quale il Vicesindaco ha conferito all’arch. Sabato Esposito, vincitore del concorso, l’incarico dirigenziale relativo al Settore 7 “Sviluppo economico”; – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi la determinazione dirigenziale n. 248 del 4/6/2024, con la quale è stata modificata la Commissione esaminatrice, gli avvisi di convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte ed i relativi esiti, i criteri di valutazione dei titoli di cui alla comunicazione del 16/7/2024, i verbali delle operazioni concorsuali, di cui si ignorano estremi e contenuti, e della nota prot. n. 32338 del 28/8/2024, tutti per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di aggiornamento dell'assetto organizzativo comunale, indizione e svolgimento del concorso per due dirigenti tecnici e conferimento dei relativi incarichi, dedotti come elusivi della sentenza che aveva annullato il precedente sdoppiamento del settore tecnico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sindacato ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1254/2024, che aveva annullato la deliberazione con cui il Comune aveva sdoppiato l'originario Settore 6 e il PIAO 2023/2025, nonché per la declaratoria di nullità o l'annullamento degli atti successivi: il PIAO 2024/2026, la deliberazione di conferma dello sdoppiamento, gli atti di indizione e gestione del concorso per due dirigenti tecnici, la nomina della commissione, la graduatoria e i decreti di conferimento degli incarichi ai vincitori. Sono stati dedotti, in sintesi, violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 1 e 112 c.p.a., dell'art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990, difetto di presupposto e motivazione, eccesso di potere e sviamento. Il sindacato sosteneva che il Comune avesse illegittimamente convalidato, mediante una motivazione postuma, la precedente deliberazione già annullata, senza una nuova valutazione sostanziale delle scelte organizzative, e che gli atti successivi costituissero atti consequenziali illegittimi. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse del sindacato, l'assenza di lesività degli atti successivi, il carattere autoesecutivo della sentenza ottemperanda, l'inammissibilità delle censure rivolte a scelte ampiamente discrezionali e l'improcedibilità per mancata impugnazione degli atti conclusivi del concorso. Ha inoltre sostenuto che la precedente sentenza fosse stata integralmente eseguita e che l'incarico della dirigente interessata fosse comunque scaduto.
La decisione
Il TAR ha distinto la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato dalle censure di illegittimità autonoma. Ha respinto la prima, ritenendola infondata. La convalida è un provvedimento nuovo e autonomo, con efficacia retroattiva, diretto a eliminare il vizio di un precedente atto mantenendone fermi gli effetti sin dall'origine; proprio per questa efficacia ex tunc, la convalida di un atto già annullato con sentenza passata in giudicato è, in linea di principio, incompatibile con il giudicato. Tuttavia, nel caso concreto, gli atti impugnati non presentavano né un riferimento testuale alla convalida, né un'efficacia retroattiva, né il richiamo ai vizi degli atti annullati, al giudizio pendente o a uno specifico interesse pubblico alla convalida. Il PIAO 2024/2026 aveva invece efficacia dichiaratamente futura e costituiva aggiornamento della programmazione organizzativa. Pertanto non incideva sull'annullamento già pronunciato e non configurava elusione del giudicato. Le censure di illegittimità autonoma sono state dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione e interesse. La sentenza ottemperanda, confermata dal Consiglio di Stato, aveva ravvisato l'illegittimità del precedente assetto non per un vizio intrinseco dello sdoppiamento organizzativo, ma per il suo collegamento sintomatico con l'anticipata cessazione dell'incarico della dirigente e per difetto di motivazione. Poiché l'incarico era scaduto pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza, la dirigente non aveva chiesto la reintegrazione né impugnato i nuovi atti; inoltre, gli atti successivi avevano efficacia pro futuro e lasciavano integri gli effetti dell'annullamento originario. Il sindacato non aveva dimostrato una lesione attuale della categoria rappresentata né della dirigente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'obbligo di conformarsi al giudicato non è violato da atti successivi che abbiano efficacia solo per il futuro e non incidano sugli effetti dell'annullamento pronunciato.
art. 1 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento delle censure relative all'obbligo di conformazione e all'azione amministrativa.
art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla pretesa convalida degli atti precedentemente annullati.
Massime di principio
- La convalida è un provvedimento nuovo e autonomo, diretto a eliminare retroattivamente il vizio di un precedente atto e a mantenerne fermi gli effetti sin dall'origine; si distingue dalla rinnovazione o dall'integrazione dell'atto, che operano per il futuro.
- La convalida di un provvedimento già annullato con sentenza passata in giudicato è incompatibile con il giudicato quando l'atto successivo abbia natura effettivamente convalidante e pretenda di far rivivere retroattivamente l'atto annullato.
- La qualificazione di un atto come convalida non può essere desunta dalla sola circostanza che esso riproduca o aggiorni una precedente scelta organizzativa: occorrono elementi testuali o sistematici che evidenzino l'intento di eliminare retroattivamente un vizio, il collegamento con l'atto invalido e la relativa efficacia ex tunc.
- Un atto amministrativo organizzativo avente efficacia esclusivamente pro futuro, che non richiami i vizi dell'atto annullato né pretenda di conservarne retroattivamente gli effetti, non elude il giudicato che abbia annullato il precedente atto, ferma restando la possibilità di impugnarlo autonomamente da parte di chi dimostri una lesione attuale e concreta.
- L'interesse ad agire di un ente esponenziale sindacale deve essere attuale e collegato a una lesione concreta della categoria rappresentata; non sussiste quando il nuovo assetto organizzativo non incida più sulla posizione individuale posta a fondamento della precedente tutela e non sia dimostrata un'autonoma lesione collettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →