Cassazione Penale, Sentenza n. 39758/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per abnormità del decreto che dispone il giudizio (8/04/2024), lamentando la mancata effettuazione dell'accertamento incidentale della configurazione astratta del reato presupposto (mancata individuazione/indicazione del delitto presupposto del riciclaggio), sicché secondo la difesa la fase anteriore del procedimento non sarebbe stata compiuta e non sarebbe consentito passare al giudizio per autoriciclaggio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere basato su motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze (mancata individuazione del reato presupposto, genericità dell'imputazione) costituiscano, se accertate, cause di nullità da dedurre davanti al giudice del dibattimento e non fatti che configu rino abnormità funzionale dell'atto del GUP. Non è stata ravvisata una situazione di stasi o di impossibilità di prosecuzione del processo che giustifichi il rimedio invocato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Norma richiamata poiché il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione (competenza e limite per il ricorso in Cassazione). La Corte non ha ritenuto fondata la doglianza proposta ai sensi di questa fattispecie.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di aggravio nei confronti del ricorrente se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di € 3.000,00.
art. 585, comma 4, c.p.p.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata; la norma riguarda gli atti processuali e le memorie, ma non ha cambiato l'esito della decisione sulla fondatezza del ricorso.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 28807 del 29/05/2002; Sez. U., n. 33 del 22/11/2000)
Richiamata per definire i limiti della categoria di 'abnormità funzionale': tale rimedio è riconosciuto solo in caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, situazione non presente nel caso di specie.
Massime di principio
- La mancata indicazione o l'apparente genericità del reato presupposto per il delitto di autoriciclaggio costituiscono, di norma, profili di nullità o questioni che devono essere dedotte e decise in sede di dibattimento; non sempre giustificano un ricorso per abnormità funzionale in Cassazione.
- La categoria di 'abnormità funzionale' trova applicazione solo se sussiste una effettiva stasi del processo o una impossibilità di prosecuzione che non possa essere altrimenti rimossa: senza tale elemento il ricorso è generalmente inammissibile.
- Prima di proporre un ricorso per abnormità occorre verificare se il vizio denunciato renda davvero impossibile la prosecuzione del procedimento; altrimenti si rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per lite temeraria o colposa.
- Le nullità o vizi di formalità dell'imputazione vanno sollevati al dibattimento (giudice di merito) salvo che non emergano profili di illegittimità rilevabili in sede di legittimità secondo le norme procedurali e la giurisprudenza consolidata.
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