Ordinanza n. 123/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione della studentessa alla classe successiva, connessi atti scolastici e rigetto espresso o tacito dell’istanza di riammissione o riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori della studentessa hanno impugnato il provvedimento o verbale di scrutinio finale con cui la minore, frequentante una classe non indicata nel testo, è stata non ammessa alla classe successiva per l’anno scolastico 2026/2027. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il tabellone degli esiti finali, i verbali del Consiglio di classe, i criteri di valutazione applicati, la scheda individuale di valutazione e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché il rigetto espresso o tacito dell’istanza di riammissione o riesame in autotutela presentata il 24 giugno 2026. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure, ma riferisce che le contestazioni ricorsuali non hanno persuasivamente contrastato le plurime insufficienze poste a fondamento della non ammissione e la documentata attività della scuola volta a scongiurare l’esito negativo.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e l’ha respinta per difetto di fumus boni iuris. A un sommario esame, il giudizio di non ammissione è apparso fondato su oggettive evidenze, consistenti in plurime insufficienze, idonee a sorreggere la decisione e non efficacemente contrastate dalle censure dei ricorrenti. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’istituzione scolastica aveva adottato iniziative opportune e tempestive, inclusi costanti colloqui con la famiglia, per evitare l’esito sfavorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, in sede di sommaria delibazione, il fumus boni iuris.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare la minore, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e gli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda quando, a un sommario esame, il giudizio di non ammissione scolastica risulti fondato su plurime insufficienze oggettivamente documentate e le censure non siano idonee a contrastarle persuasivamente.
- La valutazione negativa dell’alunno può trovare ulteriore sostegno nella documentazione delle iniziative tempestive adottate dall’istituzione scolastica, compresi i colloqui con la famiglia, finalizzate a prevenire l’esito sfavorevole.
- La presenza di elementi oggettivi a sostegno della non ammissione e l’assenza di una contestazione cautelarmente persuasiva escludono il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell’efficacia dell’atto scolastico.
Come è indicizzato
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