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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31477/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per il delitto di rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione del giudizio di responsabilità, ma la doglianza era sostanzialmente diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione dell'attendibilità delle prove, senza individuare specifici travisamenti delle risultanze processuali. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate dal giudice di merito in ragione della pluralità dei precedenti penali e del contesto di illecita permanenza nel territorio dello Stato in cui si collocava la condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa alla Cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sulla base di elementi di segno negativo rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    indica il delitto per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato, ossia la rapina.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 12 cod. pen.

    non citato nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    desumibile dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione storica dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove, salvo che il ricorso individui specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza secondo i parametri logici che la sorreggono, non potendo la Corte sostituire ad essi un diverso modello di ragionamento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria che dia conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti ostativi o prevalenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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