Sentenza n. 1991/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 2175/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 7.500,00 per inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo: l'erronea individuazione catastale dell'immobile nell'ordinanza di demolizione, con conseguente impossibilità di demolire un bene del quale non sarebbe stato proprietario; l'erronea individuazione dello stesso quale esecutore delle opere abusive; l'assoggettamento a titolo edilizio della tettoia di circa 11 mq, sostenendo che si trattasse di un'opera pertinenziale di modeste dimensioni; l'assenza di un valido accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ritenendo insufficiente il verbale della Polizia Municipale quale atto meramente endoprocedimentale. Le opere contestate consistevano in un ampliamento al secondo piano di circa 40 mq e 114 mc, nonché nella copertura di un pergolato trasformato in tettoia e nella mancata realizzazione di una ringhiera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all'errore nei dati catastali, ha ritenuto che si trattasse di un mero errore materiale, suscettibile di rettifica ma non invalidante, poiché la descrizione analitica delle opere consentiva al destinatario di individuare con certezza l'oggetto dell'ordine di demolizione. La stessa censura relativa alla titolarità e all'esecuzione delle opere è stata ritenuta infondata, anche perché l'appellante non negava l'esistenza delle opere e aveva agito per conservarle. La tettoia non è stata qualificata come pertinenza urbanistica di modeste dimensioni: la trasformazione del pergolato doveva essere valutata insieme all'ampliamento complessivo, pari a circa 40 mq e 114 mc, con incremento di superficie, volume e utilizzabilità residenziale. Il giudice ha applicato il principio secondo cui l'abuso edilizio deve essere valutato globalmente, considerando l'impatto complessivo e reciproco delle opere, e non in modo atomistico. È stata inoltre ribadita l'accezione restrittiva della pertinenza urbanistica, limitata a opere di modeste dimensioni e accessorie, non ravvisabile nella fattispecie. Infine, la doglianza sull'assenza dell'accertamento dell'inottemperanza è stata respinta in fatto, poiché il verbale dell'8 agosto 2018, redatto dal tecnico comunale e dalla Polizia Municipale, era stato acquisito agli atti ed era confluito nell'atto trasmesso al privato. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è stata applicata dal Comune in relazione alle opere abusive rimaste ineseguite.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria di € 7.500,00 irrogata per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
Massime di principio
- L'erronea indicazione dei dati catastali contenuta in un'ordinanza di demolizione costituisce un mero errore materiale, non invalidante, quando la descrizione delle opere consenta comunque al destinatario di individuare con certezza l'oggetto dell'ordine; in tal caso l'atto è eventualmente suscettibile di rettifica.
- La qualificazione di un abuso edilizio deve avvenire mediante una valutazione complessiva delle opere realizzate, considerando il loro impatto edilizio e paesistico, le reciproche interazioni e l'incidenza sull'assetto del territorio, senza esaminare atomisticamente ciascun intervento.
- La nozione di pertinenza urbanistica ha portata più restrittiva di quella civilistica e riguarda soltanto opere accessorie di modeste dimensioni; non può essere qualificata come pertinenza una tettoia di dimensioni non modeste inserita in un più ampio intervento di incremento di superficie e volumetria.
- L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione può risultare dal verbale redatto dagli organi tecnici e di polizia competenti quando tale verbale sia acquisito agli atti e confluisca nel provvedimento sanzionatorio o nell'atto formalmente trasmesso al destinatario.
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