Cassazione Penale, Sentenza n. 4599/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di stupefacenti), relativa al ritrovamento di 109 grammi lordi di cocaina. Contesta la mancata qualificazione della sostanza come destinata ad uso personale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo l'assenza di elementi indizianti l'attività di spaccio (mancanza di bilancini, materiale da taglio, contatti con ambienti di spaccio, precedenti specifici) e sostenendo che il denaro rinvenuto fosse frutto di risparmi familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione della Corte d'appello. I giudici hanno ritenuto congrua e adeguata la valutazione di merito che ha dedotto finalità di spaccio tenendo conto del quantitativo (numero di dosi ricavabili), delle modalità di occultamento (intercapedine sotto la moquette dell'auto) e della consistente somma di denaro rinvenuta in casa (circa 31.000 euro, con 1.000 euro nella tasca di un paio di jeans). È stata esclusa l'ipotesi della lieve entità ex art. 73, comma 5, e non sono state riconosciute attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, in particolare comma 5
La Corte ha applicato la norma nel senso che l'ipotesi di "lieve entità" richiede una offensività penale minima valutata complessivamente su base qualitativa e quantitativa; nel caso concreto la cospicuità del quantitativo e le modalità di occultamento hanno escluso tale configurazione.
Sentenza Sez. U. n. 35737 del 24-06-2010
Richiamato il principio secondo cui la lieve entità può essere riconosciuta solo quando l'offensività sia minima, valutata secondo dato qualitativo e quantitativo e dalle modalità/mezzi dell'azione; principio utilizzato per negare la lieve entità nel caso di specie.
Sentenza Sez. U. n. 51063 del 27-09-2018
Confermato il principio che l'accertamento della lieve entità è una valutazione globale di merito e che uno degli elementi può risultare assorbente; la Corte ha ritenuto che, per il caso in esame, alcuni elementi (peso, occultamento, denaro) assorbissero eventuali indici contrari.
Massime di principio
- La qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio dipende da una valutazione complessiva di più indici: quantità della droga (numero di dosi ricavabili), modalità di occultamento, presenza di ingenti somme di denaro, assenza o presenza di strumenti tipici dello spaccio. Questi elementi, se collegati, possono prevalere sulla semplice assenza di altri indizi.
- L'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) richiede una offensività minima e una valutazione globale; quantità rilevante o modalità di occultamento particolarmente curate possono far escludere la lieve entità anche se altri indici apparissero favorevoli alla difesa.
- Le valutazioni di merito sui fatti (ricostruzione probatoria, apprezzamento degli indici di spaccio o uso personale) sono praticamente insindacabili in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente; per ottenere il riesame in sede di legittimità occorre dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione.
- Per ottenere il riconoscimento dell'uso personale conviene fornire elementi concreti e specifici: quantitativi chiaramente compatibili con uso personale, prove di consumo (siringhe, materiale per consumo), certificazioni cliniche di dipendenza, spiegazioni plausibili e documentate della provenienza del denaro trovato.
- La mera assenza di oggetti da spaccio non è sempre decisiva se altri elementi (peso, occultamento, denaro) indicano distribuzione; viceversa, la presenza di elementi probatori favorevoli all'imputato può, se convincenti, capovolgere la valutazione dei giudici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4588/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →