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Ordinanza

Ordinanza n. 663/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio D;

Giustizia amministrativa202514598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rinviato l'esame dei motivi di ricorso alla fase di merito e ha valutato esclusivamente i presupposti cautelari. La domanda è stata ritenuta priva, allo stato, della dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, non essendo stato comprovato un termine ultimativo per l'iscrizione presso l'istituzione universitaria. È stata inoltre considerata la circolare ministeriale relativa all'anno accademico 2025-2026, che consente, in caso di difficoltà nell'acquisizione dei visti di ingresso, l'iscrizione tardiva con riserva dello studente straniero fino al mese di giugno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non dimostrato il periculum in mora. In particolare, non risultava dagli atti un termine ultimativo per l'iscrizione universitaria e la possibilità di iscrizione tardiva con riserva fino al mese di giugno attenuava il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile. Il giudice non ha anticipato la valutazione dei motivi di illegittimità del diniego, riservandone l'esame alla sede di merito. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione delle misure cautelari, ma è stata respinta per la mancata prova di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo richiede la dimostrazione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera possibilità di conseguenze sfavorevoli non è sufficiente.
  • Ai fini della prova del periculum in mora, la mancata indicazione o dimostrazione di un termine ultimativo rilevante per l'interessato può escludere l'urgenza cautelare.
  • La possibilità, prevista dalla disciplina amministrativa applicabile, di iscrizione tardiva con riserva attenua il pregiudizio derivante dal ritardo nel rilascio di un visto e può giustificare il rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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