Ordinanza n. 10171/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi allo scorrimento parziale della graduatoria di un concorso interno per ispettori antincendio, all'assegnazione delle sedi di servizio e alla successiva mobilità del personale
Esito
La controversia
Il ricorso principale è stato proposto da 48 idonei non vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 62 posti nella qualifica di ispettore antincendio, contro la scelta dell'amministrazione di non procedere all'integrale scorrimento della graduatoria. I ricorrenti hanno posto a confronto tale scelta con l'integrale scorrimento della graduatoria relativa a un distinto concorso riservato agli esterni per 97 posti. Con motivi aggiunti, i medesimi ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi allo scorrimento parziale della graduatoria e all'assegnazione delle sedi, contestando anche la priorità attribuita ai frequentatori del 15° corso rispetto a quelli del 16° corso che avrebbero completato prima il percorso formativo. Con ulteriori motivi aggiunti è stato impugnato l'atto relativo alla mobilità a domanda del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi. Il Collegio ha rilevato dubbi sull'omogeneità, originaria e attuale, delle posizioni dei ricorrenti e sulla persistenza dell'interesse di ciascuno al ricorso principale e ai motivi aggiunti. In particolare, il Ministero ha riferito che 30 dei 48 ricorrenti erano stati avviati allo scorrimento, che alcuni avevano rinunciato al corso e che 24 erano stati nominati ispettori; i ricorrenti hanno confermato l'esistenza di 24 soggetti che avevano frequentato positivamente il corso, 6 rinunciatari e 18 in attesa di un successivo corso. Nei motivi aggiunti è stato tuttavia indicato un numero di 46 persone interessate dallo scorrimento, mentre gli aggiornamenti successivamente depositati riguardavano soltanto 44 posizioni.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento. Rilevata l'insufficienza e l'incoerenza dei dati disponibili circa la posizione individuale dei ricorrenti, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Ministero dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'ordinanza, un prospetto individuale indicante per ciascun ricorrente se sia stato interessato dallo scorrimento e, in caso positivo, i riferimenti del corso frequentato, inclusi numero, data di inizio e data di fine, oppure l'eventuale rinuncia. Entro lo stesso termine, i ricorrenti dovranno depositare un prospetto aggiornato che chiarisca, per ciascuno, la propria posizione e la persistenza dell'interesse al ricorso principale e ai due ricorsi per motivi aggiunti. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 19 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori esercitabili dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato insieme agli artt. 65 e 66 c.p.a. per disporre gli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando il ricorso collettivo riguarda soggetti la cui posizione può essere mutata da sopravvenuti provvedimenti amministrativi, il giudice può verificare specificamente, per ciascun ricorrente, l'omogeneità delle posizioni e la persistenza dell'interesse alla decisione.
- La sopravvenuta ammissione allo scorrimento di una graduatoria, la frequenza o la rinuncia a un corso e l'eventuale nomina possono incidere diversamente sull'interesse a ricorrere dei singoli partecipanti; tali circostanze devono essere accertate individualmente prima della definizione del giudizio.
- In presenza di dati numerici o prospetti tra loro non coincidenti quanto ai soggetti interessati da uno scorrimento concorsuale, il giudice può ordinare all'amministrazione e ai ricorrenti il deposito di prospetti analitici e aggiornati, funzionali alla corretta delimitazione dell'oggetto e dell'interesse del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1226/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1227/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1236/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1237/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1238/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1239/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →