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Ordinanza

Ordinanza n. 654/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026: - del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 -OMISSIS- ricevuto il 6 ottobre 2025 e del verbale del provvedimento disciplinare n. -OMISSIS-/25 ricevuto data 20 ottobre 2025; - della Delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2025 dell'Università -OMISSIS- e degli atti conseguenti, connessi e conseguenziali in cui è stato sospeso per tre anni da attività universitaria presso -OMISSIS- e per sei mesi presso altre università; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025, per ottenere l’accesso ai documenti. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 21 gennaio 2026: del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 -OMISSIS- ricevuto il 6 ottobre 2025 e del Verbale del provvedimento disciplinare n. -OMISSIS-/25 ricevuto data 20 ottobre 2025 della Delibera del Senato Accademico del 16-09-2025 dell'Università -OMISSIS- e degli atti conseguenti. connessi e conseguenziali (blocco ammissione a Cdl Medicina) del silenzio rifiuto all’istanza di accesso atti (ricevuta il 23-12-2025) e atti connessi. C) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 2 maggio 2026: oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale dei nuovi atti sopravvenuti comunicazione del 16-3-2026 (conosciuti in data 16-3-2026), con cui l'Amministrazione negava accesso atti e non forniva chiarimenti in relazione ad accesso atti ed esposto di provvedimento e risposta; Di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202504707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti disciplinari universitari, sospensione dalle attività universitarie, blocco dell’ammissione al corso di laurea in Medicina e diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, il decreto rettorale del 24 settembre 2025, il verbale del provvedimento disciplinare, la delibera del Senato accademico del 16 settembre 2025 e gli atti conseguenti, con i quali gli è stata applicata la sospensione per tre anni dalle attività universitarie presso l’Università e per sei mesi presso altre università. Sono stati inoltre contestati il blocco dell’ammissione al corso di laurea in Medicina, il silenzio-rifiuto e il successivo diniego di accesso agli atti. Il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2 maggio 2026, ha riproposto, in particolare con i motivi nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, doglianze già formulate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti, senza indicare fatti sopravvenuti o conosciuti successivamente, né profili di illegittimità non deducibili tempestivamente. La conoscenza della nota del 16 marzo 2026, con cui era stata respinta l’istanza di accesso, è stata ritenuta inidonea a giustificare la riproposizione delle censure originarie. Il periculum in mora è stato dedotto in termini generici e senza elementi nuovi rispetto alle precedenti istanze cautelari.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha escluso il fumus boni iuris perché la maggior parte delle censure del quarto ricorso per motivi aggiunti costituiva mera riproposizione di doglianze già esaminate o comunque già dedotte nei precedenti atti processuali, senza fatti sopravvenuti o elementi conosciuti medio tempore idonei a fondare nuove censure. Il diniego di accesso del 16 marzo 2026 non è stato considerato elemento utile a sostenere nuovamente la domanda originaria di annullamento. Il Collegio ha inoltre ritenuto il periculum in mora genericamente dedotto e privo di elementi nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata mediante il sommario esame dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la riproposizione di censure già dedotte e già esaminate nei precedenti atti processuali non integra, di per sé, un nuovo motivo idoneo a sostenere la domanda cautelare, se non sono indicati fatti sopravvenuti o elementi conosciuti successivamente.
  • I motivi aggiunti possono fondarsi su atti o circostanze sopravvenuti o conosciuti successivamente, oppure su profili di illegittimità non deducibili con il ricorso introduttivo; non possono invece essere utilizzati per riproporre censure originarie già deducibili tempestivamente.
  • La mera conoscenza di una nota di diniego dell’accesso agli atti non è sufficiente, senza ulteriori elementi, a riaprire la contestazione cautelare degli atti originariamente impugnati.
  • Il periculum in mora deve essere dedotto in modo concreto e supportato da elementi specifici e attuali; una prospettazione generica, priva di novità rispetto alle precedenti istanze cautelari, non consente la concessione della tutela interinale.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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