Cassazione Civile, Sentenza n. 8502/2021 del 25/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato il suo appello volto a ottenere l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato (originariamente favorevole al creditore ceduto, Costruzioni Callisto Pontello s.p.a.) contro lo Stato portoghese; la questione centrale era se il giudice amministrativo italiano potesse essere investito del potere di pronunciare misure di ottemperanza (fase di esecuzione) nei confronti di un'amministrazione/ente statale estero, alla luce dell'ordinanza delle Sezioni Unite Cass. n. 8988/2010 che aveva riconosciuto la giurisdizione italiana nella fase di cognizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che il potere di ottemperanza del giudice amministrativo non si estende alla coercizione nei confronti di uno Stato estero o della sua amministrazione, interpretando l'art. 112 c.p.a. come riferito alla pubblica amministrazione nazionale e richiamando i principi di sovranità/territorialità. Ha indicato come percorsi operativi alternativi l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario, l'utilizzo dell'art. 115 c.p.a. per l'esecuzione nelle forme del Libro III del c.p.c., e gli strumenti di riconoscimento/esecuzione previsti dai regolamenti UE (Bruxelles I/Bruxelles I bis) ove applicabili. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di giudizio e rilevato l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il riferimento alla "pubblica amministrazione" è stato inteso in senso nazionale: la norma disciplina l'azione di ottemperanza nei confronti di pubbliche amministrazioni italiane, non di Stati esteri
art. 115, comma 2, c.p.a.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Richiamato come possibile rimedio per l'esecuzione nelle forme del Libro III c.p.c.; suggerisce l'opzione di procedere con strumenti esecutivi ordinari invece dell'ottemperanza
art. 382 cod. proc. civ.
Richiamato a supporto della censura sulla giurisdizione (rimessione alla Corte di Cassazione delle questioni relative alla spettanza della giurisdizione)
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Usato nei motivi di ricorso relativi al difetto di giurisdizione; inquadramento formale delle doglianze di diritto processuale
art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Norma che regola il motivo di cassazione per violazione di legge (usata per dedurre il vizio per violazione di norme che definiscono la giurisdizione)
Regolamento CE n. 44/2001 e Regolamento (CE) n. 1215/2012 (Bruxelles I e Bruxelles I-bis)
Regolamento CE 44/2001; Regolamento CE 1215/2012
Rilevati come strumenti rilevanti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze tra Stati membri in materia civile e commerciale; la Corte ha osservato che tali regolamenti disciplinano il riconoscimento/esecuzione e che la materia del giudicato (risarcimento danni e annullamento di atti di gara) rientrava nelle categorie in cui opera il regime comunitario
Cass. Sez. U. 15 aprile 2010 n. 8988
Cass. Sez. U. 15 aprile 2010 n. 8988
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'ordinanza di regolamento preventivo di giurisdizione ha efficacia limitata alla causa in cui è stata pronunciata: l'individuazione della giurisdizione per la cognizione non estende automaticamente il potere di ottemperanza per la fase esecutiva nei confronti di uno Stato estero
Art. 100 e art. 103, comma 1 Cost.
art. 100 Cost.; art. 103, comma 1 Cost.
Richiamati per sottolineare la funzione del Consiglio di Stato quale organo di tutela nell'ambito dell'amministrazione e per giustificare l'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisdizione amministrativa verso la pubblica amministrazione nazionale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 17 L. n. 228/2012
Richiamato in relazione agli aspetti contributivi processuali: in caso di rigetto sono stati indicati gli obblighi di versamento del contributo unificato aggiuntivo
D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020 - art. 23 comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Richiamato solo in ordine alla procedura di trattazione in camera di consiglio in mancanza di richiesta di discussione orale
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è diretta principalmente contro pubbliche amministrazioni italiane: non è normalmente lo strumento idoneo per imporre l'esecuzione di una sentenza nei confronti di uno Stato estero o della sua amministrazione, per ragioni di sovranità e territorialità
- La regola di giurisdizione fissata in un regolamento preventivo (es. ordinanza delle Sezioni Unite) ha efficacia limitata alla causa in cui è stata pronunciata e non estende automaticamente i poteri del giudice della cognizione alla fase esecutiva contro soggetti esteri
- Nel caso di giudizi con sentenze contro autorità straniere, il creditore dovrà preferire gli strumenti di esecuzione ordinaria (giudice dell'esecuzione, espropriazione di beni situati in Italia) o le procedure comunitarie di riconoscimento/esecuzione (Bruxelles I / I-bis) ove applicabili
- Occorre distinguere tra limiti interni della giurisdizione (verificabili nei rapporti interni di legittimità dell'azione di ottemperanza) e limiti esterni (spettanza del potere giurisdizionale nel caso concreto): la Corte di Cassazione è competente a sindacare il superamento dei limiti esterni
- Quando si tratti di crediti ceduti derivanti da sentenze straniere, è opportuno valutare preventivamente la via più efficace per l'esecuzione (procedura civile di esecuzione su beni localizzati in Italia, coordinamento con le autorità di esecuzione straniere, ricorso ai regolamenti UE) piuttosto che l'azione di ottemperanza amministrativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8500/2021 del 25/03/2021
- Sentenza civile · 25 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8501/2021 del 25/03/2021
- Sentenza civile · 24 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8175/2021 del 24/03/2021
- Sentenza civile · 24 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8300/2021 del 24/03/2021
- Sentenza civile · 24 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8323/2021 del 24/03/2021
- Sentenza civile · 24 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8324/2021 del 24/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →