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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05898/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 19/01/2026 con cui la Corte di appello - giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di scarcerazione per perdita di efficacia della misura cautelare proposta ai sensi dell'art. 23, I. n. 69/2005. Il ricorrente contestava che il termine per la consegna, divenuto esecutivo il 23/12/2025 e scaduto il 03/01/2026, non potesse essere prorogato per "causa di forza maggiore"; sosteneva che la nozione di forza maggiore deve essere interpretata restrittivamente (richiamando la giurisprudenza C.G.U.E.) e che nel caso non sussistevano circostanze anormali e imprevedibili in grado di giustificare la proroga disposta dal Consigliere delegato fino al 16/01/2026, ragion per cui chiedeva annullamento dell'ordinanza e scarcerazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nei modi e termini previsti dalla disciplina speciale (art. 22 I. n. 69/2005) e ha confermato che la Corte di appello ha correttamente valutato, in concreto, le difficoltà di natura logistico-organizzativa relative all'esecuzione della consegna transnazionale come idonee a giustificare la proroga del termine prevista dall'art. 23, comma 2, I. n. 69/2005. La Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva della nozione di "forza maggiore" (C.G.U.E., Vilkas e successivi orientamenti) ma ha affermato che tale nozione va riempita di contenuto in relazione alla tipologia dell'attività da realizzare: le difficoltà imprevedibili e tecniche nell'organizzazione del trasferimento possono costituire causa di forza maggiore. Il termine fissato dal Consigliere delegato (16/01/2026) è stato ritenuto ragionevole e proporzionato; perciò la richiesta di scarcerazione è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato d'arresto europeo)

    art. 23, comma 2; art. 22; art. 17 e ss.; art. 39, comma 1

    L'art. 23, comma 2 consente la proroga del termine di consegna quando ricorrano cause di forza maggiore; l'art. 22 limita le modalità e i termini del ricorso per cassazione avverso provvedimenti connessi all'esecuzione del mandato d'arresto europeo; l'interpretazione della nozione di "forza maggiore" va rapportata alla specificità delle attività materiali di esecuzione e può includere difficoltà logistico-organizzative imprevedibili e anomale.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 c.p.p.; artt. 666 e ss. c.p.p.

    L'ordinanza della Corte di appello relativa a questioni esecutive è sindacabile in Cassazione nei motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.; le forme dell'incidente di esecuzione disciplinate dagli artt. 666 e ss. vanno adattate alla procedura del mandato d'arresto europeo compatibilmente con la disciplina speciale della L. n. 69/2005.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    art. 23, par. 3 (richiamato nella L. n. 69/2005)

    La previsione comunitaria sulla proroga per cause di forza maggiore è stata recepita dalla normativa nazionale e deve essere interpretata alla luce della finalità di bilanciare l'esecuzione efficace con la tutela dello status della persona richiesta.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    C-640/15 (Vilkas, 25/01/2017); C-804/2021 (udienza 28/04/2022)

    La CJEU ha indicato che la nozione di 'cause di forza maggiore' va interpretata restrittivamente come circostanze estranee al soggetto, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutte le precauzioni; tuttavia, occorre valutare concretamente come tali criteri si applicano alle operazioni materiali di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Massime di principio

  • La nozione di "forza maggiore" prevista per la proroga del termine di consegna nell'ambito del mandato d'arresto europeo va interpretata restrittivamente ma in relazione al contesto concreto: ciò che è "anormale e imprevedibile" va valutato rispetto alla complessità specifica delle operazioni materiali di trasferimento transnazionale.
  • Difficoltà tecniche o organizzative straordinarie e imprevedibili, comunicate dall'autorità estera o dal Ministero dell'Interno, possono costituire causa di forza maggiore idonea a giustificare una proroga breve e ragionevole del termine di consegna.
  • La valutazione circa l'esistenza di forza maggiore spetta al giudice dell'esecuzione del Paese chiamato a eseguire la consegna; non è rimessa unilateralmente ai servizi di polizia incaricati dell'esecuzione.
  • Le proroghe devono essere fissate in termini brevi e motivati per non incidere indefinitamente sulla posizione della persona richiesta in consegna: la ragionevolezza della durata è elemento essenziale per la legittimità della proroga.
  • Le impugnazioni avverso provvedimenti connessi all'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono soggette a disciplina speciale (limiti di motivazione e termini processuali); è necessario verificare l'ammissibilità del ricorso per cassazione secondo le norme della L. n. 69/2005 e i relativi termini abbreviati.

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