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CCNL

CCNL Vetro Trasformazione fino a 49 dipendenti

CCNLV750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026

Parti stipulanti

SindacatiFilctem-CgilFemca-CislUiltec-Uil
Datori di lavoroConfartigianato ModaConfartigianato ChimicaConfartigianato CeramicaCNA FedermodaCNA ProduzioneCNA Artistico e TradizionaleCasartigianiCLAAI

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle imprese industriali fino a 49 dipendenti del settore vetro trasformazione.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali fino a 49 dipendenti del settore vetro trasformazione.

Validità contrattuale: dal 01/01/2023 al 31/12/2026.

Il quadro contrattuale richiamato nella sintesi comprende il CCNL del 10/06/2015 e i successivi accordi di modifica, fino all'ipotesi di accordo del 21/10/2025 e al verbale integrativo del 05/11/2025.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Confartigianato Moda
  • Confartigianato Chimica
  • Confartigianato Ceramica
  • CNA Federmoda
  • CNA Produzione
  • CNA Artistico e Tradizionale
  • Casartigiani
  • CLAAI

Organizzazioni sindacali

  • Filctem-Cgil
  • Femca-Cisl
  • Uiltec-Uil

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è indicata come comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloMinimo al 01/12/2022Minimo al 01/01/2026Minimo dal 01/08/2026Scatti biennali (5)E.A.R. imprese non aderenti a SAN.ARTI.E.A.R. imprese non aderenti alla bilateralità
11.551,211.659,411.671,358,2625,0030,00
21.666,661.787,851.801,2210,3325,0030,00
31.794,661.929,931.944,8612,3925,0030,00
41.884,152.029,152.045,1512,9125,0030,00
52.014,052.173,122.190,6713,3425,0030,00
5A2.063,882.228,362.246,5113,3425,0030,00
62.114,332.284,222.302,9714,9825,0030,00
6A2.153,452.327,662.346,8814,9825,0030,00
72.336,162.529,852.551,2216,5325,0030,00
82.552,572.770,072.794,0717,5625,0030,00
8A2.611,252.835,242.859,9617,5625,0030,00

Note:

  • Il minimo tabellare del livello 1 è comprensivo del superminimo collettivo pari a euro 5,16.
  • L'E.A.R. di euro 25,00 per 13 mensilità spetta nelle imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI.
  • L'E.A.R. di euro 30,00 per 13 mensilità spetta nelle imprese non aderenti alla bilateralità; tale importo incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, con esclusione del TFR.
  • Con decorrenza 01/02/2022 è recepito l'accordo interconfederale del 17/12/2021 sulla bilateralità, che conferma l'erogazione dell'importo forfetario di euro 30 lordi mensili per 13 mensilità nelle imprese non aderenti e non versanti il relativo contributo.

Parametri economici generali

VoceValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero25
Mensilità13

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 21/10/2025 spetta un importo forfetario una tantum di euro 1.040,00.

L'importo è suddiviso in quattro tranche:

ScadenzaImporto
Ottobre 202590,00
Novembre 2025430,00
Dicembre 2025180,00
Aprile 2026340,00
Totale1.040,00

Regole principali:

  • è riproporzionabile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale;
  • agli apprendisti spetta nella misura del 70%;
  • è ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, part-time e sospensioni per mancanza di lavoro;
  • è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta;
  • è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Altri elementi economici

Indennità di cassa

Pari all'8% del minimo tabellare della categoria di appartenenza e dell'indennità di posizione organizzativa, ovvero del minimo tabellare del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza.

Premio di produzione

Per le imprese delle prime lavorazioni e quelle delle seconde lavorazioni del vetro che si siano attenute alla clausola di esclusione dal premio di partecipazione, le linee guida prevedono il riconoscimento del premio di produzione o dell'indennità sostitutiva nelle seguenti misure:

AmbitoPercentuale
Aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati5,5%
Aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche5,5%
Aziende delle seconde lavorazioni del vetro5,5%

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.

Banca ore / flessibilità

Nel conto ore individuale confluiscono le prestazioni eccedenti e/o straordinarie. Le opzioni previste sono:

  • 50% quote orarie retribuite e 50% riposi compensativi;
  • 100% riposi compensativi;
  • 100% quote orarie retribuite.

Per le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, nel mese di competenza vengono corrisposte le relative maggiorazioni; i riposi compensativi sono accantonati nel conto ore individuale.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00 - 6:00)32%
Lavoro festivo55%
Lavoro domenicale con riposo compensativo10%

Lavoro discontinuo

La durata settimanale dell'orario dei lavoratori discontinui è fissata come segue:

Situazione preesistenteNuovo orario settimanale
Discontinui già con orario normale di 50 ore48 ore
Discontinui già con orario normale di 45 ore43 ore
Discontinui già con orario normale di 42 ore40 ore

La retribuzione relativa all'ultima ora dell'orario settimanale pari a 48 e 43 ore è maggiorata del 18%.

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario dalla 41a alla 48a ora18%
Straordinario diurno feriale - 49a ora22%
Straordinario diurno feriale - ore successive30%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo65%

Trasferta

Operai e qualifiche speciali

In caso di servizio fuori Comune spettano:

  • rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio, vitto e alloggio e per il necessario espletamento della missione;
  • indennità pari al 25% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre 24 ore.

L'indennità è ridotta al 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata, con decorrenza dall'inizio del secondo mese, oppure nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni normalmente svolte.

Impiegati

In aggiunta alla normale retribuzione spettano:

  • rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio, vitto e alloggio e per il necessario espletamento della missione;
  • indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre 12 ore e fino a 6 giorni.

Riduzioni:

  • 25% della retribuzione per periodi di missione da 7 a 30 giorni;
  • 20% della retribuzione nel caso di missione di lunga durata dal secondo mese, o quando la frequenza dei viaggi sia caratteristica delle mansioni.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche, i prestabiliti giorni di riposo settimanale e il Santo Patrono.

Per la ex festività del 4 novembre è corrisposto, con la retribuzione di agosto, un trattamento economico complessivo pari a 4/175 della retribuzione mensile; sempre in agosto vengono riconosciuti ulteriori 4/175.

Ferie

Anzianità di servizioFerie annue
Fino a 4 anni compiuti20 giorni lavorativi
Oltre 4 e fino a 9 anni compiuti21 giorni lavorativi
Oltre 9 e fino a 14 anni compiuti22 giorni lavorativi
Oltre 14 e fino a 19 anni compiuti24 giorni lavorativi
Oltre 19 anni compiuti25 giorni lavorativi

È precisato che, ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2017 in relazione all'anzianità di servizio, dal 01/01/2018 ciascuna delle fasce di anzianità è incrementata di 12 mesi ai fini della maturazione.

Permessi ed ex festività

IstitutoMisura
Festività soppresse4 giornate di riposo
ROL64 ore

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi.

Altri permessi e congedi

Per lutto e malattia parenti, assistenza a persone disabili, cure per invalidi e congedi per donne vittime di violenza si applicano le rispettive norme di legge richiamate dal CCNL.

Per le donne vittime di violenza, il CCNL prevede il diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di 5 mesi, fermo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 80/2015 per i primi 3 mesi.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto

Anzianità di servizioComporto
Fino a 3 anni compiuti9 mesi
Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti12 mesi
Oltre 6 anni16 mesi

Trattamento economico - Operai

AnzianitàMisura
Fino a 3 anni compiutiintera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo; 70% per i successivi 2 mesi e mezzo; 50% per i restanti 3 mesi
Oltre 3 e fino a 6 anni compiutiintera retribuzione per i primi 5 mesi; 70% per il successivo mese e mezzo; 50% per i restanti 5 mesi e mezzo
Oltre 6 anniintera retribuzione per i primi 8 mesi; 50% per i restanti 8 mesi

Trattamento economico - Quadri, impiegati e qualifica speciale

AnzianitàMisura
Fino a 3 anni compiutiintera retribuzione globale per i primi 3 mesi e mezzo; 70% per i successivi 2 mesi e mezzo; metà retribuzione per i restanti 3 mesi
Oltre 3 e fino a 6 anni compiutiintera retribuzione globale per i primi 5 mesi; 70% per il successivo mese e mezzo; metà retribuzione per i restanti 5 mesi e mezzo
Oltre 6 anniintera retribuzione globale per i primi 8 mesi; metà retribuzione globale per i restanti 8 mesi

Infortunio e malattia professionale

Il posto è conservato fino alla guarigione clinica; in caso di malattia professionale, per il periodo per il quale è percepita l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Operai

  • diritto all'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio;
  • integrazione aziendale fino al raggiungimento della normale retribuzione globale netta.
AnzianitàMisura ordinaria
Fino a 6 anni compiutiintera retribuzione per i primi 3 mesi
Oltre 6 anniintera retribuzione per i primi 4 mesi

Ricaduta nello stesso evento entro 2 mesi dalla ripresa del lavoro:

AnzianitàMisura
Fino a 3 anni compiutiintera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo
Oltre 3 e fino a 6 anni compiutiintera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo
Oltre 6 anniintera retribuzione per i primi 6 mesi

Per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi l'azienda corrisponde la normale retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Quadri, impiegati e qualifica speciale

AnzianitàMisura ordinaria
Fino a 6 anni compiutiintera retribuzione globale per i primi 3 mesi
Oltre 6 anniintera retribuzione globale per i primi 4 mesi

Ricaduta nello stesso evento entro 2 mesi dalla ripresa del lavoro:

AnzianitàMisura
Fino a 3 anni compiutiintera retribuzione globale per i primi 3 mesi e mezzo
Oltre 3 e fino a 6 anniintera retribuzione globale per i primi 4 mesi e mezzo
Oltre 6 anniintera retribuzione globale per i primi 6 mesi

Maternità e congedi parentali

Si applica la normativa legale di riferimento. Il CCNL prevede, con decorrenza 01/11/2025, ulteriori tutele:

  • i periodi di astensione obbligatoria della madre sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 151/2001;
  • il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi è incrementato di 1 giornata retribuita a carico azienda;
  • per i primi 5 mesi di assenza, l'azienda integra il trattamento fino al 100% della normale retribuzione di fatto;
  • per il congedo parentale, l'indennità del 30% è integrata fino al 50% della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi nell'arco dell'assenza, esclusi i periodi in cui la legge prevede un'indennità superiore al 30%.

Periodo di prova

Livelli / gruppiDurata
Livelli 8 - 76 mesi
Livello 65 mesi
Livelli 5 - 6 Gruppi 1 e 24 mesi
Livelli 5 - 5° Gruppo 335 giorni di effettiva prestazione
Livello 425 giorni di effettiva prestazione
Livello 320 giorni di effettiva prestazione
Livelli 1 - 220 giorni di effettiva prestazione

Part-time

Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare

  • limite massimo: 30% dell'orario concordato annuo;
  • maggiorazione: 16%;
  • le prestazioni eccedenti tale limite sono retribuite con maggiorazione del 50%.

Lavoro straordinario

  • si applica la disciplina prevista per il tempo pieno.

Clausole elastiche e flessibili

  • maggiorazione del 10% per le ore prestate in attuazione delle clausole;
  • in caso di preavviso inferiore a 5 giorni, maggiorazione del 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivo e quello ordinario di 5 giorni lavorativi.

Apprendistato professionalizzante

  • Durata massima: 36 mesi.
  • Retribuzione/inquadramento:
    • primo periodo, primi 10 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale;
    • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale.

Limiti numerici

Per le imprese con meno di 10 dipendenti è ammesso il ricorso all'apprendistato in misura non superiore al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'inizio del mese precedente l'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore.

È comunque consentita l'assunzione di un numero minimo pari a 3 apprendisti.

Tempo determinato e somministrazione

Limiti quantitativi complessivi

Per contratti a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente considerati:

LimiteMisura
Percentuale ordinaria25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione
Utilizzo massimo in ogni singolo mese35% dei lavoratori a tempo indeterminato
Soglia minima operativa se il 25% dà risultato inferiore a 5massimo 5 assunzioni complessive

Sono esclusi dal computo i lavoratori assunti:

  • con effetto sostitutivo;
  • ai sensi della Legge n. 68/1999.

Causali per stipulare, rinnovare o prorogare oltre 12 mesi

Sono individuate, tra le altre, le seguenti esigenze:

  • esecuzione di un progetto, un'opera o un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività;
  • realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e all'attivazione di nuovi processi produttivi;
  • partenza di nuove attività e lancio di nuovi prodotti connesse alla promozione in negozi, spacci, temporary store e attività di reshoring.

Intervalli temporali

  • 5 giorni per contratti a termine di durata fino a 6 mesi;
  • assenza di intervalli nel caso di assunzioni a termine per ragioni sostitutive.

Affiancamento in caso di sostituzione

La sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può avvenire per un massimo di 2 mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.

Trattamento economico e normativo nel tempo determinato

  • Malattia: il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro è pari a un quarto della durata del contratto, con massimo 6 mesi di comporto;
  • Preavviso in caso di dimissioni anticipate: il lavoratore deve rispettare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello, entro il limite massimo di durata del rapporto.

Preavviso

Operai

Il licenziamento o le dimissioni possono avere luogo in qualunque giorno della settimana con il seguente preavviso:

AnzianitàPreavviso
Fino a 5 anni6 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni8 giorni
Oltre 10 anni10 giorni

Qualifica speciale

Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Anni di servizioLivello 3°Livelli 5° e 6°
Fino a 5 anni compiuti1/2 mese1 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti1 mese1 mese e 1/2
Oltre 10 anni1 mese e 1/22 mesi

I termini sono ridotti della metà in caso di dimissioni.

Quadri e impiegati

Decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Anni di servizioLivelli 2°-3°-4°Livelli 5° e 6°Livelli 7°-8°-9°
Fino a 5 anni1 mese1 mese e 1/22 mesi
Oltre 5 anni e fino a 10 anni1 mese e 1/22 mesi3 mesi
Oltre 10 anni2 mesi3 mesi4 mesi

I termini sono ridotti della metà in caso di dimissioni.

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982, n. 297.

La retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR è composta esclusivamente dai seguenti elementi:

  • minimo contrattuale;
  • scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
  • aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
  • contingenza ex legge 297/1982;
  • premio di produzione;
  • compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
  • indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa;
  • provvigioni, interessenze, cottimo;
  • tredicesima mensilità e premio speciale;
  • maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi carattere continuativo.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10/06/2015Accordo del 07/11/2017Accordo del 17/01/2018Accordo del 17/02/2022Accordo del 23/03/2022Ipotesi di accordo del 21/10/2025Verbale integrativo del 05/11/2025

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