Sentenza del 13/11/2018 n. 29082 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana relativa agli accertamenti Irpeg, Irap e Iva per gli anni 2003 e 2004. In particolare, sosteneva: il difetto di motivazione degli avvisi, per omessa esplicitazione delle ragioni di mancato accoglimento delle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione; l'errata qualificazione come spese di rappresentanza, anziché di pubblicità, dei costi sostenuti per l'organizzazione di una manifestazione sportiva; e l'insufficiente valutazione della diffusione dell'evento e del suo possibile effetto sull'incremento delle vendite. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale, contestando la prova fornita dalla società circa il fatturato estero della società monegasca fornitrice e sostenendo l'inefficacia della dichiarazione integrativa rispetto alla mancata indicazione separata dei costi.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente all'avviso di accertamento relativo all'anno 2003, poiché la società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, versando quanto dovuto. Il giudizio è invece proseguito per l'anno 2004. Quanto a tale annualità, la Corte ha rigettato il ricorso principale della società: l'avviso era sufficientemente motivato, non era necessario esplicitare nell'atto la valutazione delle osservazioni del contribuente e il richiamo al processo verbale di constatazione era legittimo. Ha inoltre confermato la qualificazione dei costi della manifestazione come spese di rappresentanza, poiché l'evento era rivolto a soggetti già clienti o potenziali acquirenti individuati e risultava finalizzato soprattutto al prestigio e all'immagine della società, non direttamente all'incremento delle vendite. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove, mentre gli altri due sono stati ritenuti assorbiti, essendo stato accertato che la società monegasca realizzava almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato di Monaco. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria è assolto quando sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
L'avviso di accertamento è valido se espone i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa. L'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligata a indicare espressamente nell'avviso le ragioni per cui non le ha accolte.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La mancata menzione nell'avviso delle osservazioni presentate dal contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto, in assenza di una specifica lesione delle garanzie difensive.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 2
La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità concreta. Sono di pubblicità le spese dirette prevalentemente a promuovere prodotti, marchi o servizi e ad aumentare le vendite; sono di rappresentanza quelle volte principalmente ad accrescere prestigio, immagine e possibilità di sviluppo dell'impresa, senza una diretta aspettativa di incremento delle vendite.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11
La disciplina speciale relativa ai costi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati a regime fiscale privilegiato richiede, in determinati casi, la prova dell'effettivo interesse economico, della concreta esecuzione delle operazioni e l'indicazione separata dei costi. Tale disciplina non si applica quando ricorre l'esclusione prevista dalla normativa speciale.
D.M. 23 gennaio 2002, art. 2
Il Principato di Monaco era incluso tra gli Stati a regime fiscale privilegiato, ma erano escluse le società che realizzavano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Accertata tale circostanza, non si applicavano i particolari oneri probatori e formali previsti per le operazioni con soggetti situati in territori privilegiati.
Art. 2697 del codice civile
L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere un diritto o un'eccezione. Nel caso concreto, la valutazione della documentazione prodotta per dimostrare il fatturato estero della società monegasca spettava al giudice di merito e non poteva essere riesaminata in cassazione come semplice rivalutazione delle prove.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La definizione agevolata della controversia, accompagnata dal pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente all'accertamento oggetto della definizione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è nullo solo perché non riporta una risposta dettagliata alle osservazioni del contribuente: è sufficiente che esponga in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
- Il rinvio dell'avviso al processo verbale di constatazione è generalmente legittimo quando il verbale è conosciuto o conoscibile dal contribuente e consente di comprendere adeguatamente le contestazioni.
- Per distinguere spese di pubblicità e spese di rappresentanza occorre valutare la finalità effettiva dell'iniziativa e la platea dei destinatari. Un evento rivolto a clienti già individuati o a potenziali acquirenti selezionati può essere qualificato come rappresentanza se prevale la funzione di immagine e prestigio.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali nei limiti ammessi dalla legge.
- Per le operazioni con società situate in territori fiscalmente privilegiati, è essenziale documentare tempestivamente le condizioni che escludono l'applicazione della disciplina speciale, come la realizzazione di almeno il 25% del fatturato fuori dal territorio privilegiato.
- La definizione agevolata estingue soltanto la controversia e l'annualità fiscale espressamente comprese nella domanda e nei pagamenti; eventuali altri avvisi o annualità restano soggetti al giudizio ordinario.
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